Italian court dismisses appeal as inadmissible due to unintelligible and confused written pleading.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written pleading was unintelligible and confused, failing to meet statutory clarity requirements. The appellant's submission lacked a clear exposition of facts, omitted the content of the lower court's decision, and contained irrelevant and redundant arguments. Consequently, the court refused to examine the merits of the case, citing the necessity for legal documents to be concise and understandable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the pleading is unintelligible, confused, or lacks a clear exposition of facts and legal grounds, rendering it impossible to examine the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciatola seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25434/21 proposto da: -) Giuseppe Favata, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Ignazio Termine in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro -) Giovanni Trigona; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 30 agosto 2021 n. 1418; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 30 agosto 2021 n. 1418 la corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Giuseppe Favata avverso la sentenza 4.2.2019 n. 586 con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta dal suddetto nei confronti di Rosario La Gala.
La Corte d’appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello per due indipendenti ragioni: -) sia sul presupposto che la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti di Rosario La Gala, mentre l’appello era stato proposto nei confronti dell’avvocato di quest’ultimo in proprio, Giovanni Trigona; Oggetto:inammissibilità del ricorso per inintelligibilità. -) sia per aspecificità, ex articolo 342 c.p.c..
2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Giuseppe Favata. Giovanni Trigona non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ impossibile, prima ancora che superfluo, dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo contiene una esposizione insuperabilmente confusionaria ed inintelligibile dei fatti di causa. 1.1. Il ricorso, in particolare, è privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio (imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 3 c.p.c.); di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; e di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima. 1.2. Il ricorso, in secondo luogo, pur impugnando una sentenza che aveva ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello, in violazione del precetto di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non trascrive né riassume il contenuto dell’atto d’appello ritenuto inammissibile dalla sentenza impugnata. 1.3. Il ricorso in terzo luogo:
a) tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione e quelle poste a fondamento dell’appello;
b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati:
c) contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere. 1.4. Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possaessere esaminato e deciso, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020; Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020).
E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il § 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v.
Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio della parte intimata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con