Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16056/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns appeal judgment applying fault-based liability instead of strict liability for wild animal damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16056/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appeal judgment which had dismissed the plaintiff's claim against the Abruzzo Region for damage caused by a wild boar. The lower court incorrectly applied Article 2043 of the Civil Code, requiring proof of the region's fault, while rejecting the application of Article 2052 which imposes strict liability for wild animals. The Court ruled that since the plaintiff invoked strict liability in their initial request, the lower court was obligated to apply Article 2052, thereby overturning the dismissal on substantive grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2043 c.c.; Art. 2052 c.c.: When a plaintiff invokes strict liability for damage caused by wild animals, the court must apply Article 2052 of the Civil Code rather than the fault-based liability of Article 2043, even if the lower court previously declined to follow recent precedent.

Parole chiave

Generato dall'IA
wild animal damage strict liability regime fault-based liability civil code article 2052 civil code article 2043 quashing appeal judgment liability qualification causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 285 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. e art.
Art. 170 c.p.c.
e art. 170 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co.
Art. 2043 c.c.
e chiede la cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. con riferimento all’error in iudicandoin cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto applicabile l’art.
Art. 2052 c.c.
3)c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. con riferimento all’error in iudicando cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha escluso l’applicazione dell’art.
Art. 2051 c.c.
sia all’art. 2051 c.c., di guisa da doversi escludere la formazione del giudicato interno sull’inquadramento della fattispecie ai sensi dell’art.
Art. 380-bis.1 co. c.p.c.
art. 2043 c.c
e chiede la cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.
art. 285 c.p
Considerato che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c.
art. 170 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020
(Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020;
Cass., 3, n. 13848 del 6/7/2020
Cass., 3, n. 13848 del 6/7/2020); la sentenza va, pertanto, cassata nella parte in cui ha ritenuto di applicare l’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2538/2022 proposto da: LUCA DI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANA BARBATO edelettivamente domiciliato in Roma Largo Dei Lombardi, 4 pressolo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA, pec: -ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma,Via dei Portoghesi 12; avverso la sentenza n. 415/2021 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: Luca Di Carlo convenne la Regione Abruzzo davanti al Giudice di pace di Pescara per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale avvenuto nel Comune di Scafa; istituitosi il contraddittorio con l’ente convenuto,il Giudice adito condannò la Regione a risarcire all’attore la somma di euro2.409,43; il Tribunale de l’Aquila, adito in appello dalla Regione Abruzzo , rigettò in primo luogo l’eccezione di parte appellata secondo cui l’appello sarebbe stato tardivamente notificato rispetto al termine di notifica della sentenza di primo grado, sul presupposto che, non essendo stata detta notifica perfezionata presso il difensore costituito della Regione ma presso l’avvocatura regionale, ai fini della tempestività dell’impugnazione andava considerato il termine lungo; nel merito, il Tribunale ha accolto il gravame ritenendo che, ferma la legittimazione passiva della Regione Abruzzo in ragione della autonomia decisionale e operativa ad essa attribuita, l’attore non avesse allegato e provato una specifica condotta colposa dell’ente ai sensi dell’art. 2043 c.c., stante l’incompatibilità del regime di cui all’art.2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali e ciò a prescindere dalla recente giurisprudenza di questa Corte che ha, invece, affermato l’applicabilità alla fauna selvatica della menzionata disposizione, giurisprudenza dalla quale il Tribunale adito ha dichiara to espressamente di volersi discostare fino ad un chiarificatore intervento delle Sezioni Unite; avverso la sentenza Luca Di Carlo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la Regione Abruzzo ha resistito con controricorso; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1.co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria;

Considerato che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’errorin procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel ritenere tempestivo l’appello nonostante il medesimo fosse stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado; ad avviso del ricorrente la notifica della sentenza di primo grado, in quanto effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, avrebbe dovuto considerarsi tempestiva e rituale sì da far decorrere il termine per la notifica dell’appello e da far ritenere pertanto tardiva l’impugnazione notificata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado; con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimentoall’art. 360 co. 1 n. 3)c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. con riferimento all’error in iudicando cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha escluso l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al danno cagionato dalla fauna selvatica, illogicità ed erroneità della motivazione; il ricorrente lamenta, a questo proposito,che il giudice d’appello abbia espressamente dichiarato di volersi discostare dalla recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto applicabile alla fauna selvatica l’art. 2052 c.c. e chiede la cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. con riferimento all’error in iudicandoin cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c. al danno cagionato dalla fauna selvatica e non raggiunta la prova della condotta omissiva o negligente della Regione, oltre a illogicità o erroneità della motivazione – il ricorrente lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto che il danneggiato non avesse in alcun modo provato la condotta colposa o omissiva della Regione, quando vi sarebbe stata prova sia del fatto che la Regione avesse omesso di apporre recinzioni per prevenire il passaggio di animali selvatici sulla strada sia che avesse omesso di apporre adeguata cartellonistica di segnalazione della presenza di animali selvatici; il Collegio ritiene di poter procedere, in base alla ragione più liquida, alla trattazione del secondo motivo di ricorso, che va accolto, con assorbimento degli altri; la domanda dell’attore era stata formulata con riguardo sia all’art. 2043 c.c. sia all’art. 2051 c.c., di guisa da doversi escludere la formazione del giudicato interno sull’inquadramento della fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c.;l’avere l’attore invocato l’applicazione dell’art. 2051 c.c. implica che il medesimo intendesse qualificare la fattispecie nei termini di una responsabilità oggettiva, assimilabile al regime di cui all’art. 2052 c.c.; ne consegue che, in assenza di giudicato interno sulla riconducibilità della fattispecie all’art. 2043 c.c., la qualificazione doveva essere svolta riconducendo la fattispecie all’art. 2052 c.c. (Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020;

Cass., 3, n. 13848 del 6/7/2020); la sentenza va, pertanto, cassata nella parte in cui ha ritenuto di applicare l’art. 2043 c.c., e la causa rinviata al Tribunale de L’Aquila, in persona di altro magistrato, il quale deciderà l’appello facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte sull’art. 2052 c.c.; al giudice di rinvio è demandato anche il compito della liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa al Tribunale de L’Aquila, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione