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Decreto — n. 16017/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16017/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16017/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18902/2022 R.G. proposto da : CERNIOLA POWER EVENTS S.r.l.(05193100657), in persona del legale rappresentante pro tempore LUIGI GIACCO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO MANCUSO, CORRADA ANDRIA; –ricorrente – contro ACCARINO RICCARDO(CCRRCR45P30C361M), in proprio e quale comproprietario e amministratore pro tempore del compendio immobiliare TORRE LA CERNIOLA sito in Località Erchie di Maiori , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BARBUTI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 488/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/05/2022 letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della società ricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 16017/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CERNIOLA POWER EVENTS S.r.l.(05193100657), in persona del legale rappresentante pro tempore LUIGI GIACCO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO MANCUSO, CORRADA ANDRIA; –ricorrente – contro ACCARINO RICCARDO(CCRRCR45P30C361M), in proprio e quale comproprietario e amministratore pro tempore del compendio immobiliare TORRE LA CERNIOLA sito in Località Erchie di Maiori , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BARBUTI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 488/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/05/2022 letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della società ricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico ritiro dell'istanza giudiziaria condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18902/2022 R.G. proposto da : CERNIOLA POWER EVENTS S.r.l.(05193100657), in persona del legale rappresentante pro tempore LUIGI GIACCO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO MANCUSO, CORRADA ANDRIA; –ricorrente – contro ACCARINO RICCARDO(CCRRCR45P30C361M), in proprio e quale comproprietario e amministratore pro tempore del compendio immobiliare TORRE LA CERNIOLA sito in Località Erchie di Maiori , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BARBUTI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 488/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/05/2022 letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della società ricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio,nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il