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Decreto — n. 16015/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16015/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16015/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1728/2021 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA, difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della corte di Cassazione; –ricorrente – contro SOTTILI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Luigi Capuana 10, presso lo studio dell'avvocato SILVIA FRIGGI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA BERNARDINI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1736/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/09/2020;lettol’atto di rinuncia al ricorso e l’allegato atto di transazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’intervenuta transazione tra le parti.

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 16015/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MORONI ALESSANDRA, difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della corte di Cassazione; –ricorrente – contro SOTTILI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Luigi Capuana 10, presso lo studio dell'avvocato SILVIA FRIGGI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA BERNARDINI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1736/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/09/2020;lettol’atto di rinuncia al ricorso e l’allegato atto di transazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’intervenuta transazione tra le parti.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie ritiro a seguito di transazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca del concordato esperimento di conciliazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1728/2021 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA, difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della corte di Cassazione; –ricorrente – contro SOTTILI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Luigi Capuana 10, presso lo studio dell'avvocato SILVIA FRIGGI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA BERNARDINI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1736/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/09/2020;lettol’atto di rinuncia al ricorso e l’allegato atto di transazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’intervenuta transazione tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 05/06/2