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Decreto — n. 16014/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16014/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16014/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8295/2021 R.G. proposto da : GRUPPO ALPINI DI MONTEVIALE dell'Associazione Nazionale Alpini, in persona del suo capogruppo e legale rappresentante CLAUDIO VENTURINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GUERRINI; –ricorrente – contro COMUNE MONTEVIALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA VENTURA; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3075/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato il controricorrente ha depositato l’ accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 16014/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GRUPPO ALPINI DI MONTEVIALE dell'Associazione Nazionale Alpini, in persona del suo capogruppo e legale rappresentante CLAUDIO VENTURINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GUERRINI; –ricorrente – contro COMUNE MONTEVIALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA VENTURA; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3075/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato il controricorrente ha depositato l’ accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese condono delle spese procedurali anticipo delle spese ritiro a seguito di transazione spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8295/2021 R.G. proposto da : GRUPPO ALPINI DI MONTEVIALE dell'Associazione Nazionale Alpini, in persona del suo capogruppo e legale rappresentante CLAUDIO VENTURINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GUERRINI; –ricorrente – contro COMUNE MONTEVIALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA VENTURA; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3075/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato il controricorrente ha depositato l’ accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così decisoin Roma, il 05/