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Ordinanza — n. 16005/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16005/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16005/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15108/2021R.G. proposto da: AVM1959 s.p.a. (già ALLISON s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife s a da ll’ avv. Marco Pedrett , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro BANCO BPMs.p.a. (gi à BANCO POPOLARE SOC. COOP.), in persona del procuratore speciale Manuela Drizzi, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278, presso lo studio dell’avv.

Regesto Legislator

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art. 547 c.p, art. 548 c.p, art. 1335 c.c, art. 136 c.p, art. 553 c.p; Ordinanza — n. 16005/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 15108/21R.G. A sua volta, l’art. 548, comma 2, c.p.c. ( nel testo applicabile ratione temporis , derivante dalla modifica apportata dalgià citato d.l. n. 134/2014, atteso che il pignoramento è stato eseguito in data 26.6.2015, e dunque prima dell’ulteriore modifica operata dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), stabilisce che “Quando all'udienza il creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il giudice,con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzoalmeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Parole chiave

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pignoramento di crediti delegazione di pagamento procedura di rivendicazione nel pignoramento avviso di pignoramento revoca del credito al consumo bonifico

Disposizioni normative citate

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art. 547 c.p
(già Allison s.p.a.) il credito dell’esecutato verso il Banco BPM “fino a concorrenza della somma detenuta”; ciò in quanto il Banco, terzo pignorato, non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., nonostante gli fosse stata notificata apposita ordinanza del g.e.
art. 548 c.p
1.3 – Con il terzo motiv o , infine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., per non aver tenuto conto il Tribunale della mancata dichiarazione da parte del terzo pignorato Banco BPM, con conseguente non contestazione del credito, per come pignorato.
art. 1335 c.c
art. 136 c.p
1335 c.c., o anche ex art. 136 c.p.c.
art. 553 c.p
considerarsi tamquam non esset , e dall’altro la suddetta ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15108/2021R.G. proposto da: AVM1959 s.p.a. (già ALLISON s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife s a da ll’ avv. Marco Pedrett , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro BANCO BPMs.p.a. (gi à BANCO POPOLARE SOC. COOP.), in persona del procuratore speciale Manuela Drizzi, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278, presso lo studio dell’avv.

Enrico Chianese, rappresentata e difesa dall’avv.Gian Michele Uggè, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro GIANFRANCO SCIARRETTA -intimato – N. 15108/21R.G. avverso la sentenza n. 104 /20 2 1 del Tribunale di Larino , depositata il 23.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.3.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 25.11.2015, il g.e. presso il Tribunale di Larino, nell’ambito del pignoramento presso terzi in danno di Gianfranco Giarretta, assegnò ad AVM 1959 s.p.a. (già Allison s.p.a.) il credito dell’esecutato verso il Banco BPM “fino a concorrenza della somma detenuta”; ciò in quanto il Banco, terzo pignorato, non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., nonostante gli fosse stata notificata apposita ordinanza del g.e. emessa il 16.9.2015.

Il Banco BPM propose quindi o pposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, esponendo di aver reso la dichiarazione con atto comunicato alla pignorante via telefax in data 13.7.2015, regolarmente ricevuto. Revocata l’ordinanza di assegnazione dal g.e. con ordinanza del 2.3.2016, all’esito del giudizio di merito l’adito Tribunale accolse l’opposizione con sentenza del 23.3.2021, annullando definitivamente l’ordinanza opposta e rilevando che la comunicazione, benché irrituale, era stata ricevuta dalla destina taria , non potendo dunque operare il meccanismo della fictaconfessio, ex art. 548 c.p.c.

AVM 1959 s.p.a. ricorre ora per cassazione in forza di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Banco BPM. Gianfranco Sciarretta non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 15108/21R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.547 c.p.c., per non aver il Tribunale rilevato che la dichiarazione del terzo debba essere inviata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC), e non già con lettera trasmessa a mezzo telefax. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non essere stata presa in considerazione la testimonianza resa dall’avv.

De Vido, asserito destinatario della comunicazione telefax, che però aveva affermato di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, neppure a mezzo telefax. 1.3 – Con il terzo motiv o , infine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., per non aver tenuto conto il Tribunale della mancata dichiarazione da parte del terzo pignorato Banco BPM, con conseguente non contestazione del credito, per come pignorato. 2.1 –Il primo e il terzo motivo , da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati. L’art. 547, comma 1, c.p.c., come da ultimo modificato dal d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014, e senz’altro applicabile nel caso che occupa, stabilisce che “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di qualicose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando nedeve eseguire il pagamento o la consegna ” .

N. 15108/21R.G. A sua volta, l’art. 548, comma 2, c.p.c. ( nel testo applicabile ratione temporis , derivante dalla modifica apportata dalgià citato d.l. n. 134/2014, atteso che il pignoramento è stato eseguito in data 26.6.2015, e dunque prima dell’ulteriore modifica operata dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), stabilisce che “Quando all'udienza il creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il giudice,con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzoalmeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Se questi non compare alla nuovaudienza o, comparendo, rifiuta di fare la d ichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimentodi assegnazione e il giudice provvede a norma degliarticoli 552 o 553 ” . Pertanto, la dichiarazione di quantità del terzo, ex art. 547 c.p.c., che dapprima andava necessariamente resa nel corso dell’udienza di comparizione dinanzi al g.e., è oggi resa, in prima battuta, mediante comunicazione da inviarsi al creditore procedente, solo in caso di sua mancanza rendendosi necessaria la comparizione apud iudicem, ai sensi del successivo art. 548 , comma 2, c.p.c. ; in particolare, la cennata modificanormativa dell’art. 547 c.p.c. fa seguito ad un primo intervento riformatore operato d a lla legge n. 52/2006, poi seguit o dal la legge n. 228/2012 ed infine, appunto, dal d.l. n. 132/2014, nei termini poc’anzi riportati.

La circostanza che la dichiarazione di quantità debba essere resa dal terzo pignorato con le suddette modalità, però, non ne altera la funzione, che è pur sempre da rinvenirsi ( a prescindere dalla querelle circa la natura della N. 15108/21R.G. dichiarazione stessa: si tratti cioè di confessione giudiziale, di ricognizione del debito, di esibizione ideale, di mera dichiarazione di scienza, ecc.) nel la individuazione della cosa oggetto del pignoramento, ossia della prestazione che il terzo deve eseguire in favore del debitore esecutato (Cass. n. 19059/2006 ;

Cass. n. 5037/2017). Èproprio per tale ragione che il legislatore, con le cennate riforme, ha via via disciplinato le modalità con cui il terzo deve rendere la dichiarazione di quantità, passando dallasua raccolta a verbale d’udienza, a quella scritta, da far pervenire al creditore p ignorante con comunicazione formale , a mezzo lettera raccomandata o PEC, e ciò allo scopo di snellire la fase procedurale e di manlevare il terzo dall’onere di presenziare all’udienza. Tuttavia, proprio in considerazione della natura formale della dichiarazione di quantità (che, tra l’altro,deve provenire personalmente dal terzo, o da un suo procuratore speciale, munito di idonea procura), ritiene la Corte che le suddette modalità debbano essere esattamente osservate dallo stessoterzo, e non siano assolvibili con mezzi diversi da quelli esplicitamente considerati dal legislatore: al di là di intuitive ragioni ed esigenze di certezza delle comunicazioni, occorre infatti considerare che non viene in rilievo, in proposito, un mero rapporto epistolare tra il procedente ed il terzo pignorato, risolvibile alla stregua dei comuni canoni in ordine alla prova delle comunicazioniex art. 1335 c.c., o anche ex art. 136 c.p.c. in ambito più strettamente processuale (sicché anche la comunicazione via telefax, ricorrendo determinati presupposti, possa ritenersi suscettibile di produrre effetti –si vedano, per tutte, rispettivamente, Cass. n. 14251/2019 e Cass.n. 31894/2018), bensì un’attività effettuata da un soggetto, N. 15108/21R.G. il terzo pignorato, che assume il ruolo di vero e proprio ausiliario del giudice (si veda, per tutte, Cass. n. 13143/2017, non massimata).

La dichiarazione del terzo, insomma, concentrando l’azione esecutiva (qualora essa sia positiva)sul bene o sul credito che in essa viene indicato come di spettanza del debitore esecutato, non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazionecomunque effettuata, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Larino, perchésul punto l’alternativa è secca: o detta comunicazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, ed in tal guisa può considerarsi idonea a produrre l’effetto già descritto; oppure, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli indicati dalla citata disposizione e comunque non idonei a dimostrare immediat amente ed incontestabilmente l’esistenza e i l contenuto della dichiarazionestessa, essa è da considerarsi tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c.: in tal caso, occorre dunque che il g.e. fissi apposita udienza, e se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato, secondo il già descritto meccanismo della ficta confessio. 2.2–Tale seconda ipotesi costituisce quanto esattamente avvenuto nella specie, giacché il g.e., su istanza del creditore e prima di adottare l’ordinanza del 25.11.2015, aveva appunto fissato udienza dinanzi a sé con precedente ordinanza del 16.9.2015, perché il Banco BPM rendesse la dichiarazione in parola.

Di conseguenza, ha senz’altro errato il giudice del merito nel ritenere la fondatezza della spiegata opposizione agli atti proposta dal Banco BPM, giacché da un lato la dichiarazione asseritamente resa via telefax era (ed è) da N. 15108/21R.G. considerarsi tamquam non esset , e dall’altro la suddetta ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. era stata adottata una volta che il g.e. aveva preso atto della ulteriore mancata dichiarazione, da parte del Banco BPM, all’udienza del 20.11.2015, così correttamente ritenendo c onfigurabile il già cennato meccanismo della ficta confessio. 3.1 –Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito dall’accoglimento, in particolare, del primo mezzo, essendo a tal punto irrilevante ogni ulteriore considerazione circa l’avvenuta effettiva ricezione o meno deltelefax in discorso. 4.1 –Indefinitiva, sono accolti il primo e il terzo motivo, mentre il secondo resta assorbito.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi spiegata dal Banco BPM con ricorso del 23.12.2015. Può solo aggiungersi, in proposito, come la condotta del Banco BPM sia stata nella specie gravemente negligente (parametro da valutarsi anche nella specifica accezione di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., trattandosi di operatore qualificato), laddove esso ha ritenuto di non dovercomunque comparire dinanzi al g.e., nonostante gli fosse stata regolarmente notificata l’ordinanza del 16.9.2015: ciò, in ipotesi, anche solo per evidenziare la regolarità della propria condotta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo anche per l’unico grado di merito, seguono la soccombenza nei rapporti tra l’odierna ricorrente e il Banco BPM, mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti con l’esecutato N. 15108/21R.G. Gianfranco Sciarretta, neppure risultando che egli abbia svolto difese nella controversia che occupa. P. Q. M. la Corte accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo.Cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Banco BPM s.p.a. con ricorso del 23.12.2015.

Condanna il Banco BPM alla rifusione delle spese processuali in favore della AVM 1959 s.p.a., che liquida per il giudizio di merito in € 4.835,00 per compensi, e per il giudizio di legittimità in € 3.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.