Cassation appeal dismissed due to withdrawal by appellants before the court's hearing was scheduled.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished without ruling on costs because the appellants withdrew their request before the hearing. The appellants, representing the debtors, filed an appeal against a second-instance judgment that partially accepted their opposition to an enforcement decree. The court terminated the proceedings based on the withdrawal filed during the scheduling phase, citing the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 co. 4 c.p.c.: The cassation judgment is extinguished if the appellant withdraws the appeal before the hearing is fixed or held.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13151/2020 proposto da: ARDUINO ANGELO ZARANTONELLO, LUCIA ANIMOBONO e FULVIO ZARANTONELLO, rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Chiocca e domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrenti - contro Fiorello Cerretanie Loredana Toscani; -intimati – avverso la sentenza n. 6294/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI Rilevato che:
Arduino Angelo Zarantonello, Lucia Animobono e Fulvio Zarantonello hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6294 del 17/10/2019 che, in parziale accoglimento del loro appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto in parte la loro opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia in favore di Fiorello Cerretani e Loredana Toscani; Fiorello Cerretani e Loredana Toscani non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.;
Considerato che: nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390c.p.c.; si impone declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio d