Cassation court dismisses revocatory action against trust creation, upholding lower court's finding of debtor awareness of insolvency risks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the revocatory action filed by a securitization company against trusts established by debtors to shield assets from foreclosure. The lower court found that the debtors reasonably anticipated their inability to repay the loan due to the prolonged failed auction of their property. The supreme court affirmed this factual appreciation, ruling that the global financial crisis constituted a notoriety fact and the specific circumstances of the auction failures were within the lower court's exclusive domain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The creation of a trust to evade creditor claims is invalid if the debtor knew or should have known the act would prejudice the creditor, and the lower court's assessment of such awareness regarding specific asset liquidation difficulties is final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 9649/21 proposto da: -) Bolognini Alessandro, Bolognini Silvio e Bosetto Daniela , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC dei propri difensori, difesi dagli avvocati Vincenzo Toscanoe Andrea Tramontano in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) doValue s. p.a., quale rappresentante volontaria di FINO 1 Securitization s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Antonio Donvitoin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Unione Professionale per il Trust s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 19 gennaio 2021 n. 148; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA Oggetto:azione revocatoria 1. La società Unicredit s.p.a. nel 2004 concesse due mutui ai coniugi Silvio Bolognini e Daniela Bosetto, per l’importo complessivo di euro 5,6 milioni. Il debito fu garantito da due ipoteche iscritte su un complesso costituito da vari immobili, denominato “Castello di Santa Giuletta”, nel Comune di Stradella (PV).
2. Poiché il debito fu restituito solo in minima parte, la Unicredit nel 2009 iniziò l’esecuzione forzata pignorando il suddetto complesso immobiliare, a soddisfazione del proprio credito residuo di euro 4,6 milioni di euro. Dalla vendita forzata, eseguita in due tranche tra il 2015 ed il 2017, venne ricavata la somma di circa 1,6 milioni di euro.
3. Nelle more di questi accadimenti, Silvio Bolognini il 1.12.2011 istituì un trustdenominato “Fiamma”, dotandolo dei propri beni immobili. Altrettanto fece sei mesi dopo la moglie Daniela Bosetto, trasferendo al suddetto trustun proprio immobile.
4. Nel 2016 la Unicredit (che nelle more del giudizio cederà il proprio credito alla Fino 1 Securitization s.r.l., la quale ne coltiverà la domanda) convenne dinanzi al Tribunale di Milano Silvio Bolognini, Daniela Bosetto, il loro figlio Alessandro Bolognini (di anni 21 all’epoca dell’istituzione del trust, ed aggiudicatario di uno dei lotti della vendita forzata sopra ricordata) e la società Unione Professionale per il Trust s.p.a., nella veste di trustee, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci, ex art. 2901 c.c., i due atti di dotazione del trustcompiuti dai coniugi Bolognini-Bosetto.
5. Con sentenza 3.4.2018 n. 3786 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non provata dalla parte attrice la circostanza che i coniugi Bolognini-Bosetto, nel momento in cui compirono gli atti dispositivi dei propri beni, sapessero o potessero sapere che essi avrebbero pregiudicato la posizione del creditore. Il Tribunale ha così ragionato: -) il debito dei coniugi verso la banca era di 4,6 milioni di euro; -) la banca per ottenerne l’esecuzione forzata aveva pignorato un immobile valutato dal consulente nominato dal giudice dell’esecuzione 7,5 milioni di euro; -) ergo, i convenuti verosimilmente potevano contare sul fatto che la vendita dell’immobile pignorato sarebbe stata bastevole a soddisfare il credito della banca; sarebbe stato dunque onere di quest’ultima - onere non assolto - dimostrare che i debitori, quando dotarono il trust “Fiamma” del proprio restante patrimonio immobiliare, già sapessero o potessero prevedere che l’esecuzione sarebbe stata infruttuosa od incapiente. La sentenza fu appellata dalla Fino 1.
6. Con sentenza 19.1.2021 n. 148 la Corte d’appello di Milano accolse il gravame. La Corte d’appello ritenne sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che i disponenti sapessero o potessero sapere del pregiudizio che il loro atto arrecava alla banca creditrice. Tali indizi vennero ravvisati dalla Corte: -) nel fatto che i debitori erano in mora già dal 2008, quattro anni prima della istituzione del trust; -) poco tempo prima della istituzione del trust “Fiamma”, l’immobile pignorato era stato messo all’asta, senza trovare acquirenti; -) la pendenza dell’esecuzione forzata non poteva dare alcuna certezza che il prezzo di realizzo dell’immobile sarebbe stato sufficiente ad estinguerel’obbligazione dei coniugi Bolognini-Bosetto; -) a partire dal 2008 si era verificata una crisi finanziaria a livello mondiale, che aveva reso prevedibile il crollo del mercato immobiliare; -) l’immobile pignorato era un complesso storico vasto ed isolato, e quindi difficilmente commerciabile, come confermato dalla circostanza che all’esito dell’esecuzione forzata venne venduto al prezzo di 1,5 milioni di euro; -) i coniugi Bolognini-Bosetto conferirono nel trust “Fiamma” tutti i loro immobili, di fatto impedendo alla banca creditrice ulteriori azioni esecutive.
7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Silvio Bolognini, Daniela Bosetto e Alessandro Bolognini, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Fino 1. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso concerne la posizione del solo Alessandro Bolognini. Con esso si sostiene una tesi così riassumibile: -) Alessandro Bolognini è il beneficiario del trust“Fiamma”; -) il beneficiario di un trust non è legittimato passivo rispetto all’azione revocatoria proposta dai creditori del disponente, né è litisconsorte necessario; -) egli pertanto “non doveva essere convenuto in giudizio”; -) la “mancanza di titolarità del rapporto giuridico controverso è rilevabile d’ufficio”.
2. Il motivo è infondato. Alessandro Bolognini si è costituito nel primo grado di giudizio; si è difeso nel merito; ha resistito al gravame proposto dalla Fino 1, senza mai nulla rilevare in merito alla propria legitimatio ad causam. Ha tenuto, dunque, una condotta incompatibile con la volontà di negare la propria legittimazione, il che gli impedisce di farla constare ora per la prima volta in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, in motivazione). 2.1. Varrà la pena aggiungere, ad abundantiam, che nulla vi eta al creditore che agisca in revocatoria di convenire anche soggetti diversi dal debitore e dal terzo, ai quali intenda rendere opponibile la sentenza, all’unica condizione che vi abbia interesse ex art. 100 c.p.c..
3. Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c. la violazione di due norme costituzionali, quattro norme del codice civile e altrettante del codice di rito. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la scientia damni in capo ad Alessandro Bolognini e Daniela Bosetto, nel momento in cui compirono gli atti di dotazione del trust“Fiamma”, e tale asserzione viene sorretta con plurimi argomenti così riassumibili:
a) un anno prima della stipula degli atti di dotazione del trust, in sede esecutiva l’immobile pignorato era stato valutato 7,5 milioni di euro, sicché i due debitori potevano ragionevolmente fare affidamento sulla idoneità di tale immobile a soddisfare le pretese della banca;
b) la Corte d’appello ha ritenuto “incontestato”che una prima asta del suddetto immobile fosse andata deserta, circostanza in realtà contestata e mai provata;
c) era onere della banca creditrice dimostrare la scientia damni in virtù del principio di vicinanza della prova; tale prova poteva essere agevolmente fornita dimostrando quando e quante volte il Castello di Santa Giuletta fu vanamente messo all’asta, ma la banca non offrì né chiese di offrire tale dimostrazione;
d) erroneamente la Corte d’appello ritenne “fatto notorio”, per i fini di cui all’art. 115 c.p.c., la crisi finanziaria insorta nel 2008. 3.1. Il motivo è inammissibile in modo manifesto. In primoluogo è inammissibile perché investe la valutazione delle prove, e una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez.
L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486;
Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 3.2. La censura intesa a sostenere che il verificarsi di “aste deserte” nella procedura di espropriazione forzata dal Castello di Santa Giuletta fosse circostanza “incontestata” è altresì inammissibile per difetto di rilevanza.
Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, infatti, la banca dedusse che vari anni dopo l’inizio dell’esecuzione, il castello era ancora invenduto. Nella logica della decisione impugnata, pertanto, non ha nessun rilievo lo stabilire se, quando e quante volte il giudice dell’esecuzione tentò di procedere alla vendita. Il senso della decisione infatti è chiaro ed è il seguente: “poiché dopo tre anni dall’inizio dell’esecuzionel’immobile era ancora invenduto, il debitore poteva ragionevolmente prevedere che da esso non si sarebbe potuta ricavare la somma necessaria a soddisfare il creditore”.
Questo essendo il senso della decisione impugnata, ne discende che:
a) in primo luogo, non ha rilievo stabilire se davvero a gennaio del 2011 si tenne un’asta che andò deserta, né se tale circostanza fosse incontestata;
b) in secondo luogo, la valutazione circa la consapevolezza in capo ai debitori delle difficoltà di vendita dell’immobile al prezzo originariamente stimato è un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede. 3.3. Infine, la censura volta a contestare la sussistenza del “fatto notorio”, è da un lato inammissibile, in quanto anche espungendo dalla motivazione della sentenza impugnata il riferimento al notorio, gli altri elementi presi in esame dalla Corte d’appello sarebbero comunque sufficienti a sorreggere la decisione; e dall’altro comunque è infondata, dal momento che la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui subprime, iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15.9.2008 con il fallimento della società finanziaria Lehman Brothers Holdings Inc.
è indiscutibilmente nozione di fatto di pubblico dominio. Questa Corte, inoltre, ha ripetutamente affermato che le condizioni di crisi economica o di crisi finanziaria, quando sono generalizzate, rientrano nella nozione di “fatto notorio” per i fini di cui all’art. 115 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007, Rv. 597869- 01; Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 30/03/2005, Rv. 580784 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5493 del 18/03/2004, Rv. 571287 -01; Sez. 2, Sentenza n. 8481 del 06/08/1999, Rv. 529210 -01).
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Alessandro Bolognini, Silvio Bolognini e Daniela Bosetto, in solido, alla rifusione in favore di Fino 1 Securitization s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 18.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il