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Ordinanza — n. 15916/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on inadmissibility grounds for requesting new fact examination by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15916/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Oscar José Lovison's appeal inadmissible and Maria Nadia Giacomuzzo's incidental appeal ineffective. Lovison argued the lower court failed to examine evidence proving he personally paid debts as a guarantor rather than a shareholder, while Giacomuzzo contested the basis of the judgment. The court rejected this request, ruling that the appellate court had already considered the alleged circumstances and found them insufficient to prove the specific legal role of the payments.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 380 bis, 1° comma cod. proc. civ.: An appeal based on omitted examination of facts is inadmissible if the appellate court has already considered the circumstances and deemed them irrelevant or equivocal, as the cassation court cannot substitute its own evaluation of the evidence.

Parole chiave

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omitted examination of facts inadmissible appeal new fact examination guarantor liability shareholder status appellate court review regressive claim prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ.
con il primo motivo il ricorrente in via principale Lovison deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.
Art. 380 bis, 1° comma cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Oscar José Lovison, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisd ello s
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20405/2020 R.G. proposto da: LOVISON OSCAR JOSÉ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI (MNZNDR64T26I804V), rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO CONTIN (CNTMRA68T08D442Z); -ricorrente- contro GIACOMUZZO MARIA NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE POMPEO PINTO (PNTGPP72D22H501D), rappresentata e difesa dall'avvocato ANNALISA CORTESE (CRTNLS60B55L840J); -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:

GIACOMUZZO MARIA NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE POMPEO PINTO (PNTGPP72D22H501D), rappresentata e difesa dall'avvocato ANNALISA CORTESE (CRTNLS60B55L840J); -ricorrente incidentale- nei confronti di OSCAR JOSE' LOVISON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI (MNZNDR64T26I804V), rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO CONTIN (CNTMRA68T08D442Z); -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5066/2019 depositata il 15/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Oscar José Lovison ricorre per la cassazione della sentenza n. 5066/2019 della Corte d'Appello di Venezia, resa pubblica il 15/11/2019, formulando un motivo, articolato in piùcensure ; resiste con controricorsoe propone ricorso incidentale Maria Nadia Giacomuzzo, formulandoun solo motivo; ad esso resiste con controricorso Oscar JoséLovison; il ricorrente principale rappresenta nella descrizione del fatto di avere agito nei confronti d Maria Nadia Giacomuzzo per chiederne la condanna al pagamento della somma di euro 54.900,00 a titolo di regresso per avere estinto nei confronti di Unicredit l’intero debito della società J.OP.Immobiliare che aveva garantito in solido con la convenuta; a tal fine specifica di essere stato socio accomandatario della J.OP.

Immobiliare S.a.s. di OscarJosé Lovison C , cancellata dal registro delle imprese in data 12 aprile 2011, di avere garantito con fideiussione, insieme con Maria Nadia Giacomuzzo, socia accomandante, il mutuo chirografario dell’importo di euro 200.000,00 della J.OP. Immobiliare, contratto con Unicredit, di avere, con denaro personale, utilizzando anche somme prelevate dal conto corrente della Lovin Oscar Immobiliare, di cui era esclusivo titolare, saldato l’importo residuo del mutuo, pari ad euro 109.800,00, di avere ottenuto da Unicredit la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie in data 26 aprile 2010; la convenuta, costituitasi, eccepiva che i pagamenti a favore di Unicredit erano stati operati dalla J.OP.

Immobiliare; il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 989/2018, accoglieva la domanda di regresso e condannava la convenuta a pagare a Oscar JoséLovison l’importo di euro 54.900,00; la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da Maria Nadia Giacomuzzo, ha accolto parzialmente l’appello, ha riformato la sentenza del Tribunale ed ha condannato l’appellante al pagamento del minore importo di euro 16.650,00, ritenendo provato il pagamento da parte di Oscar JoséLovison solo della somma di euro 33.000,00 ; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto possibile che il fideiussore estingua il debito fideiussorio indirettamente, cioè mediante accredito della somma sul conto dell’obbligata affinché il creditore garantito se ne giovi, ha considerato il possesso da parte di Oscar José Lovison delle contabili di versamento insufficiente a farlo ritenere l’autore dei versamenti, essendo accomandatario e legale rappresentante della società sul cui conto corrente erano state accreditate le somme e quindi potendo avere il possesso delle suddette contabili non per avere effettuato i versamenti, bensì per tali qualità soggettive, a nulla rilevando le annotazioni fatte a mano; pertanto, anche in considerazione del fatto che Oscar José Lovison non aveva chiesto di provare per testi che i versamenti furono da lui effettuati e con proprio denaro personale, ha ritenuto raggiunta la prova del versamento di tre dei tredici versamenti prodotti, per l’importo di euro 33.000,00: i soli per i quali la banca aveva attestato che il versamento era avvenuto a fronte di un contestuale prelevamento delle somme dal conto corrente della ditta individuale Lovison, dovendosi presumere - salvo prova che vi fossero altre ragioni perché Oscar José Lovison effettuasse quei pagamenti o di una diversa provenienza della provvista che spettava a Maria Nadia Giacomuzzo fornire -il collegamento funzionale tra i versamenti e i pagamenti delle rate di mutuo, anche considerandoche il conto della società debitrice non era risultato interessato da altri movimenti e che la stessa, nel periodo in cui erano stati effettuati i versamenti , era stata inattiva; la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente in via principale Lovison deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5cod.proc.civ., l’ omesso esame di fatti che avrebbero asseritamente indotto la Corte d’appello a giungere alla conclusione che i versamenti effettuati sul conto corrente della società debitrice erano stati eseguiti nella veste di fideiussore, e non in quella di socio; e in particolare: I) le contabili dei versamenti operati sul conto corrente sociale, dalle quali emerge che i versamenti in contanti sono stati effettuati da lui personalmente, atteso che il cassiere della banca rilascia la distinta di versamento solo a chi effettua il versamento,contabili di cui nessuno degli altri soggetti aventi delega di cassa e di firma, compresa Maria Nadia Giacomuzzo,erano in possesso;

II) l’incapienza del patrimonio sociale della società debitrice principale, protrattosi per più di tre anni; fatto deponente per l’effettuazione dei versamenti, con suo denaro personale , ai fini dell’estinzione del mutuo; III) l’inesistenza di debiti della società nei confronti dei soci che potessero giustificarei versame nti effettuati; il ricorrente aggiunge che anche i capitoli di prova articolati nella seconda memoria istruttoria erano volti a dimostrare la causa dei versamenti sul conto corrente sociale, sicché erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che questi fossero volti a dimostrare che i versamenti erano stattida lui effettua ti , con suo denar o personale ; il motivo, in tutte le sue articolazioni,è inammissibile; tutte lesuindicate circostanze risultano essere state invero prese in considerazione dalla Corte d'Appello, che le ha ravvisate equivoche e pertanto inidonee a provare che l’odierno ricorrente abbiaeffettuato tutti i tredici versamenti nell a vest e di cofideiussore ; emerge evidente, a tale stregua, come il ricorrente ri chied a in realtà a questa Corte un inammissibile nuovo esame delle circostanze indicate, al fine di ottenerne una valutazione diversa operata dai giudici di merito, confacente ai suoi desiderata; 4)all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla Giacomuzzo;

4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale , inefficace l’incidentaletardivo ; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Giacomuzzo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Oscar José Lovison, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisd ello s