Italian Court dismisses appeal as litigation is extinguished by mutual withdrawal of claims against all defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiffs voluntarily withdrew their claims against both Unicredit and BNL. The defendants accepted these withdrawals, leading the court to order the compensation of litigation costs as requested by the parties. Consequently, no further judicial intervention was necessary regarding the revocatory action under Article 2901 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; When parties mutually withdraw their claims in a revocatory action, the litigation is extinguished and costs are compensated, rendering further adjudication unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27117/20 proposto da: -) Iuliano Germano e Oliva Fatima , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Gennaro Fiorillo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro -) doValue s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , quale rappresentante volontaria di Unicredit s.p.a. e di Fino 2 Securitization s.r.l., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Tecla Bianco in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché -) Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 18 giugno 2020 n. 672; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; Considerato che gli odierni ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno 18.6.2020 n. 672, con la quale venne parzialmente accolta l’azione revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. nei Oggetto:rinuncia loro confronti da due istituti di credito: la BNL s.p.a. (attrice) e la Unicredit s.p.a. (intervenuta); i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso tanto nei confronti della Unicredit (e dei suoi rappresentanti volontari doValue s.p.a. e Fino 2 Securitization s.p.a.), con atto depositato il 16.3.20203; quanto nei confronti della BNL (con atto depositato il 19.4.2023); -la parte resistente ha aderito alla rinuncia; -le spese di lite possono essere compensate, come richiesto dalle parti; - non è luogo a provvedere sulla cancellazione della eventuale trascrizione della domanda, non essendovi stata istanza in tal senso (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34609 del 16/11/2021, Rv. 663313 - 01;
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13715 del 30/05/2013, Rv. 626707 -01); P.q.m. dichiara estinto il giudizio e compensate le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della C