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Ordinanza — n. 15846/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to reproduce full text of prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15846/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to reproduce the full text of the prior judgment they claimed constituted res judicata. The court held that under Article 366(6) of the Code of Civil Procedure, a party must include the complete text of the external judgment in the appeal, not merely reference excerpts. Consequently, the court rejected the arguments regarding the binding nature of the previous decision and ordered the appellants to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; In appeals for review, a party claiming an external judgment constitutes res judicata must reproduce its full text in the appeal, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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res judicata inadmissibility Code of Civil Procedure full text requirement appeal review affitto agricolo proprietà fondiaria agricola diritto successorio rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15737/2017
Cass. n. 17310/2020
Cass.15737/2017 e Cass. n. 17310/2020 ).
Cass. SU n. 1416/2004
Cass. SU n. 1416/2004), senza possibilità di depositare per la prima volta le sentenze in questa sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (cfr.
Cass. n. 1534/2018
Cass. n. 1534/2018 e Cass.
Cass. n. 18464/2018
1534/2018 e Cass. n. 18464/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2637/2020 R.G. proposto da : PAGLIARI ANGELA, PAGLIARI CESIRA, PAGLIARI GIOVANNA, PAGLIARI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA GIORGIO rappresentati e difesi dall'avvocato CINQUETTI DIEGO ALFREDO -ricorrente- contro GHISLERI VIRGINIO, GHISLERI STELLA ROSA -intimati- nonché Ghisleri Stella Rosa, Ghisleri Virginio, elettivamente domiciliati in Roma Via Brenta 2/A presso lo studio dell’avvocato Stoppani Isabella Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonioli Franco; -ricorrentiincidentale- contro Pagliari Andrea, Pagliari Angela, Pagliari Cesira, Pagliari Giovanna; avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1604/2019 depositata il13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Angela, Cesira, Giovanna e Andrea Pagliari, eredi di Angelo Pagliari, convennero in giudizio Virginio e Stella Rosa Ghisleri, eredi di Gualtiero Ghisleri, per sentirli condannare al rilascio dei fondi di loro proprietà e al pagamento dell’importo che fosse risultato dovuto per l’occupazione dei fondi sino all’integrale riconsegna. I ricorrenti dedussero che i fondi rustici oggetto di controversia erano stati condotti in affitto agrario da Gualtiero Ghisleri e, dopo la sua morte, dai suoi eredi, nonché che il rapporto di affitto tra le parti era cessato nel 1986, come accertato dalla sentenza emessa nell’ambito del giudizio di usucapione promosso dai Ghisleri.

I resistenti si costituirono chiedendo, tra l’altro, il rigetto delle domande dei ricorrenti sostenendo la nullità e/o simulazione del contratto di affitto. Con sentenza del 5 aprile 2019, il Tribunale di Cremona, sezione specializzata agraria, accertò e dichiarò la cessazione del contratto di affitto agrario de quo, avvenuta in data 10 novembre 2012, condannando i resistenti all’immediato rilascio dei terreni ed al pagamento, in favore dei ricorrenti ed a titolo di occupazione illegittima, della somma di € 5.450,00 per ogni annualità o frazione di essa dal 10 novembre 2012 all’effettivo rilascio.

2. Vi rginio Ghisleri e Stella Rosa Ghisleri proposero appello formulando le medesime conclusioni di cui al giudizio di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza. La Corte d’Appello di Brescia, sezione specializzata agraria, accolse l’appello dichiarandola simulazione del contratto d’affitto sulla base dei seguenti elementi:

a) sul contenuto della scrittura del 5 giugno 1978;

b) sulla dichiarazione degli appellanti secondo cui il contratto non era mai stato eseguito;

c) sulla scrittura in cui il Pagliaro nel 1983 aveva riconosciuto che la proprietà era del Ghisleri e pertanto il contratto di affitto non era mai stato voluto tra le parti;

d) infine sul fatto che il Ghisleri aveva sostenuto gli oneri di irrigazione e aveva riscosso i contributi. 3.Avve rso tale sentenza Angela Pagliari, Cesira Pagliari, Giovanna Pagliari e Andrea Pagliari propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motiviillustrati da memoria. Virginio Ghisleri e Stella Rosa Ghisleri resistono con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione di norme di diritto per omessa considerazione del giudicato formatosi in materia di validità del contratto di affitto del 10 novembre 1981 (art. 360 n. 3 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.c.).

Secondo i ricorrenti, il tema della validità del contratto d’affitto del 10 novembre 1981 sarebbe già stato affrontato e risolto nella causa che ha negato l’avvenuta usucapione in favore di Virginio Ghisleri e Stella Rosa Ghisleri, definita con sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1411 del 2012, passata in giudicato perché confermata dalla decisione della Corte di Cassazione n. 11680 del 2018. In particolare, la sentenza impugnata contrasterebbe con quanto dichiarato in tale precedente pronuncia ove la Corte d’Appello di Brescia aveva rigettato la domanda di accertamento di avvenuta usucapione, collocandone il dies a quo alla data di cessazione del contratto d’affitto, sul presupposto per cui solo alla cessazione di detto contratto poteva ritenersi verificata l’interversione del titolo.

Tale statuizione comporterebbe l’esplicito riconoscimento della validità e dell’efficacia del contratto di affitto. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’avvenuta esecuzione del contratto di affitto (artt. 360 n. 5 e 1414 c.c.). Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe opportunamente motivato in ordine alla valorizzazione, in sede probatoria e al fine di giungere ad affermare la simulazione, di elementi quali: il mancato pagamento dei canoni d’affitto e, in generale, la mancata esecuzione del contratto d’affitto.

Secondo i ricorrenti, in presenza di più ipotesi interpretative la Corte, pur potendo optare per quella ritenuta più aderente alla realtà, avrebbe dovuto esaminarle approfonditamente tutte esplicitando le ragioni della scelta. 4.2. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazion e di norme di diritto in ordine ai limiti dell’affermata simulazione (artt. 360 n. 3 c.p.c., 1414 c.c., 2 e 45 l. 3 maggio 1982 n. 203). Secondo i ricorrenti la Corte, oltre ad aver erroneamente dichiarato la simulazione per le ragioni di cui al primo motivo di ricorso, avrebbe comunque ignorato che la simulazione riguardò esclusivamente la durata programmata dell’affitto e non l’intero contratto.

In sostanza, affermano i ricorrenti che, anche a voler ritenere corretta l’interpretazione della Corte che ha ritenuto essere intervenuto tra le parti un contratto simulato, ferme le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, il Giudice territoriale ha, comunque, erroneamente accertato una simulazione assoluta in luogo di una relativa, attinente esclusivamente alla durata del contratto stesso 5. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato esterno invece negato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr.

Cass.15737/2017 e Cass. n. 17310/2020 ). Nel caso di specie i ricorrenti, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non hanno adempiuto all’onere di trascrizione del contenuto delle pronunce che determinerebbero il giudicato, trattandosi di trascrizione parziale, e per il fatto che, trattandosi di giudicato, sarebbe intervenuto prima della pronuncia qui impugnata. Avrebbero dovuto dedurlo (con relativa produzione delle sentenze) avanti alla Corte di Appello. Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr.

Cass. SU n. 1416/2004), senza possibilità di depositare per la prima volta le sentenze in questa sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1534/2018 e Cass. n. 18464/2018). 5.1. Del pari inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali possono essere trattati congiuntamente stante la loro intrinseca connessione. Le censure ivi contenute, infatti, così come formulate, si limitano a proporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice territoriale, nonché impongono valutazioni di fatto, già oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in questa sede.

I motivi risultano, peraltro, inammissibili anche per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., per non avere i ricorrenti depositato i documenti processuali indispensabili a corredo delle richiamate doglianze.

6. Dal l’ inammisibilità del ricorso principale deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato ; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princip