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Ordinanza Interlocutoria — n. 15828/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands administrative liquidation privilege dispute to specialized civil section per jurisdiction rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15828/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by remanding the case to the specialized First Civil Section. The dispute involved a bank in administrative liquidation contesting a secured creditor's claim for privileged repayment over 11 million euros. The court ruled that this specific matter falls under the exclusive jurisdiction of the specialized section rather than the general civil section.

Regesto Legislator

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Art. 1 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998; The Court of Cassation must remand appeals concerning administrative liquidation privilege disputes to the specialized civil section designated by tabular provisions.

Parole chiave

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administrative liquidation secured creditor privilege Cassation remand specialized civil section tabular jurisdiction spossessamento conseguente al fallimento compensazione nel fallimento amministrazione speciale del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33269/2019R.G., proposto da Banca Popolare di Garanzia Soc . coop. per a zioni , i n liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma , Via L uigi Mancinelli n. 65 , presso lo S tudio dell'Avvocato Enrico Moscati ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Società Italiana per le Imprese all'E stero - Simest s.p.a. , in persona dell’Amministratrice delegata e legale rappresentante ;elettivamente domiciliatain Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20 , presso lo S tudio dell' A vvocato Gianluigi Iannetti ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3077/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI.

Considerato che la Simest – Società Italiana per le Imprese all’Estero – s.p.a. (d’ora innanzi, anche, più brevemente, “Simest”) propose domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Garanzia soc. coop. per azioni,in privilegio, ai sensi degli artt. 1 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, facendo valere il credito derivante dalle fideiussioni prestate dalla debitrice a garanzia della restituzione di finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto decretolegislativo; aseguito dell’ammissione con riserva e in chirografo , la Simest ha proposto opposizione allo s tato passivo , parzialmente rigettata in primo gradodal Tribunale di P adova, ma accolta in appello dalla Corte territoriale di Venezia, che ha riconosciuto il privilegio sull’intero ammontare del credito vantato di oltre 11 milioni di Euro, sebbene ammesso con riserva; propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Garanzia soc. coop. per azioni in liquidazione coatta amministrativa, sulla base di quattro motivi; risponde con controricorso la Simest; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.la ricorrente ha depositato memoria; il ricorso con cerne una controversia instaurata mediante opposizione al passivo in seguito ad apertura di procedura di liquidazione coatta amministrativa, materia devoluta ad altra Sezione civile (la Prima) di questa Corte, ai sensi delle vigenti disposizioni tabellari; va dunque disposto il ri n vio del ricorso a nuovo ruolo con trasmissione dello stesso alla Prima Sezione C ivile, quale sezione tabellarmentecompetente.

Per Questi Motivi La C orte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso allaPrima Sezione Civile. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledel