Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15724/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' joint declaration of settled dispute and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15724/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cessation of the subject matter of the dispute following a joint written note submitted by both parties' lawyers. This document explicitly stated that the parties had settled the controversy and no longer had an interest in the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer necessary and no further procedural steps could be taken.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 382, 383, 384 c.p.c.: When parties jointly declare in a written note that they have settled the dispute and lack interest in the litigation, the court must declare the cessation of the subject matter of the dispute, rendering the appealed judgment ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of subject matter joint declaration of settlement lack of interest in litigation inadmissibility of appeal written note of settlement effective judgment nullity contributo unificato waiver inadempimento dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 11 aprile 2018 n. 8980
Cass. sez. L, 2 ottobre 2019 n. 24632
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27902/2020R.G. proposto da: Castiglione Ciro, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Di Maio Giuseppe, Pacifico Pasquale; -ricorrente - contro Generali Italia s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Lotario, 6 presso lo studio dell'avvocato Tagliente Silvia, rappresentata e difesa dall'avvocato Napolitano Francesco; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2983/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 2/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI Rilevatoche:

Per quanto qui interessa, Ciro Castiglionecon atto notificato il 27 novembre 2012 conveniva davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Ina Assitalia S.p.A. perché fosse condannata a risarcirgli i danni, patrimoniali e morali, che gli sarebberoderivati dalla mancata restituzione della somma di euro 30.000, oltre accessori, versata quale premio unico per una polizza sulla vita stipulata il 16 aprile 2007 attraverso l’agente di zona Salvatore Silvio ma risultata poi priva del contratto e del versamento effettivo. Controparte si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 2015, rigettava la domanda. Il Castiglione proponeva appello, cui la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta Generali Italia S.p.A., resisteva. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 settembre 2020, rigettava il gravame. Il Castiglione ha proposto ricorso, articolato in due motivi, dal quale Generali Italia si è difesa con controricorso. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. In data 5 aprile 2023 i rispettivi difensori delle due parti insieme hanno depositato “Note di trattazione scritta”.

Considerato che: 1.Nell’atto denominato “Note di trattazione scritta”, avente ad oggetto “rinuncia al giudizio per carenza di interesse”, depositato appunto il 5 aprile 2023 dai difensori di entrambe le parti e da questi sottoscritto, viene affermato quel che segue: “I sottoscritti procuratori dichiarano congiuntamente di nonavere più interesse alla prosecuzione della lite in quanto nelle more della fissazione dell’udienza hanno transatto la vertenza, pertanto, dichiarano di non avere alcun interesse alla pronuncia della Corte in merito al giudizio de quo, con compensazione integrale delle spese di lite”.

Si è dunque dinanzi ad una congiunta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse(chiaramente evincibile, e ciò assorbe il profilo del difetto di specifico conferimento del potere di rinuncia della procura del ricorrente), il che conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere, come insegna S.U. 11 aprile 2018n. 8980, così massimata: “ Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.” (linea proseguita, tra gli arresti massimati, da Cass. sez.

L, 2 ottobre 2019 n. 24632).

2. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere,dovendosi altresì rilevare la espressa dichiarazione di rinuncia delle parti alla rifusione delle spese processuali. La natura della pronuncia esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d