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Ordinanza — n. 15714/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sale revocation ruling regarding debtor's asset transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15714/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Francesco Fersini's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision declaring a property sale ineffective due to creditor harm. Fersini argued the sale was valid because proceeds partially paid off his debts, while the lower court found the buyer knew of the company's crisis and the property was the sole asset. The court upheld the lower court's reasoning, affirming that partial debt repayment does not automatically exclude revocation if the remaining assets are insufficient to satisfy creditors.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 1260 cod. civ.: The alienation of an immovable asset by a debtor is subject to ordinary revocation even if proceeds partially paid off the debtor's debts, as this circumstance alone cannot exclude the existence of damage.

Parole chiave

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sale revocation insolvency proceedings creditor rights asset transfer debtor protection locazione, vendita, cessione vendita a credito contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il primo motivo pone censura ai sensi dell’art. 360, co mma 1 , n.
Art. 58 d.lgs n. 385 del 1993
«In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs.
Art. 2901 cod. civ.
1414 cod.c iv., o, in subordine l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di vendita di un appartamento per civile abitazione, sito in Brindisi, con annessi cantinae box per aut ovettura , in favore di Stefania Gaeta .
Art. 2697 cod. civ.
Art. 1260 cod. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
, per violazione e falsa applicazione degli art. 132, comma 2, n.
art. 2901 cod. civ
1414 cod.c iv., o, in subordine l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di vendita di un appartamento per civile abitazione, sito in Brindisi, con annessi cantinae box per aut ovettura , in favore di Stefania Gaeta .
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost.,per nullità della sentenza e o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la C orte d ’Appello ha omesso di esaminare l’obbligazione assunta dall’odierno ricorrente riguardo la cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 - 01
Deve, per mera completezza espositiva, affermarsi che, secondo le più recenti pronunce di questa Cor t e, al le quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 - 01) è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20290/2020 R.G. proposto da : FERSINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA al V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO (STNNTN55E03C352O) rappresentato e difeso dagli avvocati FANUZZI FRANCO (FNZFNC73B13F152P) e FARINA VINCENZO (FRNVCN54D05I639R) -ricorrente– contro DOVALUE S.p.a., quale mandataria di FINO 2 SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al lungotevere A. da BRESCIA nn. 9 - 10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato ERROI LUCA (RRELCU62H06E506V) -controricorrente – nonchè contro GAETA STEFANIA -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 282/2020depositata il 05/03/2020 .

Ad. 20/04/2023 CC R.g. n. 20290 del 2020; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 20/04/2023 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione la Aspra Finance S.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi Francesco Fersini, quale fideiussore, con riferimento a un rapporto di conto corrente originariamente acceso con la Unicredit S.p.a. in favore della Goldfish S.r.l., quale debitore garantito, per senti re dichiarare la nullità e l’inefficacia ai sensi dell’art. 1414 cod.c iv., o, in subordine l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di vendita di un appartamento per civile abitazione, sito in Brindisi, con annessi cantinae box per aut ovettura , in favore di Stefania Gaeta .

Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, rigettava ladomanda. La sentenza era impugnata dalla Arena One NPL S.r.l., già Aspra Finance S.p.a. La Corte d’Appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con Francesco Fersini e Stefania G aeta , con sentenza n. 282 del 5/03/2020, accoglieva l’appello proposto e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’appellante dell’atto di compravendita dell’immobile sito in Brindisi. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso,Francesco Fersini.

Resiste con controricorso la Fino 2 Securisation S.r.l., subentrata all’Arena One NPL S.r.l., già Aspra Finance S.r.l ., cessionaria del credito contestato. Stefania Gaeta, parte delle precedenti fasi del giudizio, è rimasta intimata. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 20/04/2023, per la quale ilProcuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie di parte. Ad. 20/04/2023 CC R.g. n. 20290 del 2020; estensore: C. Valle Il collegio riservava deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. Il primo motivo pone censura ai sensi dell’art. 360, co mma 1 , n. 3 cod.proc. c iv., di . violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d. lgs n. 385del 1993, 2901 , 2697 , 1260 e 1264 c od . c iv . nonché degli artt. 132, comma 2 n. 4 cod. p roc . c iv., e ai sensi dell’ art. 360, co mma 1 n. 4 e 5 c od . p roc . c iv. , per violazione e falsa applicazione degli art. 132, comma 2, n. 4 c od . p roc . c iv., 118, comma 1, disp. att. cod. p roc . c iv. e art. 111 Cost. per n ullità della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la C orte d ’Appello ha omesso di esaminare il contenuto della pubblicazione della cessione dei crediti in blocco.

Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, co mma 1 , n. 3 cod. p roc . c iv. , violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 , comma 3, c od . c iv. e , ai sensi dell’ art. 360 , co mma 1 , n. 4 e 5 c od . proc. c iv. violazione e falsa applicazione degli art. 132, comma 2 , n. 4 c od . p roc . c iv. e 118, comma 1, disp. a tt. c od . p roc . c iv. e dell’art. 111 Cost.,per nullità della sentenza e o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la C orte d ’Appello ha omesso di esaminare l’obbligazione assunta dall’odierno ricorrente riguardo la cd.

«convenzione p rivata ed a tto di t ransazione » co n la quale si procedeva all’eliminazione e ( o ) all’ estinzione delle obbligazioni esistenti alla data della transazione medesima. In ordine al primo motivo, che si incentra sulla ritenuta adeguatezza, da parte della sola Corte d’appello, della documentazione depositata in primo e secondo grado dall’Aspra Ad. 20/04/2023 CC R.g. n. 20290 del 2020; estensore: C. Valle Finance S.r.l., e quindi dall’Arena One NPL S.r.l. , a comprovare che il credito della Unicredit S.p.a. nei confronti del Fersini era stato oggetto di cessione, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Rv. 666807 – 02 e in precedenza Cass. n. 31188 del 29/12/2017 Rv. 646585 - 01 ) nel senso che:

«In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

La Corte territoriale ha, nel caso di specie , ritenuto che il credito nei confronti della Goldfish S.r.l. rientrasse nella categoria dei crediti contestati e che la cessione comprendesse, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., anche la fideiussione, in quanto la detta norma richiama i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati e comunque esistenti. L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’effettiva cessione del credito, garantito da Francesco Fersini, da parte di Unicredit S.p.a. a ll’Aspra Finance S.p.a., poi Arena ONE NPL S.r.l., e quindi all a Fino 2 Securisation S.r.l. , non è adeguatamente inciso dalla generica censura della difesa del ricorrente, potendosi, pertanto, ritenere legittimata la cessionaria all’esperimento dell’azione revocatoria nei confronti del Fersini, Ad. 20/04/2023 CC R.g. n. 20290 del 2020; estensore:

C. Valle quale originario fideiussore del debito nei confronti della Unicredit S.p.a. con riferimento alla Goldfish S.r.l. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato. Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame della convenzione a mezzo della quale Francesco Fersini si impegnava a rimborsare alla sua ex compagna Simona De Simone la somma da questa spesa per l’acquisito di un immobile in comune, in vista del futuro, e poi non intervenuto, matrimonio, è del pari infondato. La Corte territoriale ha ampiamente motivato sul punto, affermando che detta convenzione, in quanto priva di un riferimento temporale specifico, non poteva essere assunta a elemento giustificativo dell’esistenza di un debito scaduto, evidenziando, di contro, come l’obbligo di rimborso della somma mutuata in favore della De Simone fosse stato assunto contestualmente all’atto di vendita dell’immobile assoggettato a revocatoria.

Deve, per mera completezza espositiva, affermarsi che, secondo le più recenti pronunce di questa Cor t e, al le quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 - 01) è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. c iv ., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere la sussistenza dell'evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l’eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.

La Corte d’appello di Lecce ha, inoltre,compiutamente motivato sulla conoscenza in capo all’acquirente Stefania Gaeta del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni dei creditori, evidenziando che l’immobile da ella acquistato era l’unico cespite Ad. 20/04/2023 CC R.g. n. 20290 del 2020; estensore: C. Valle immobiliare di Francesco Fersini, e che ella, in quanto coniuge di Vincenzo Fersini, fratello dell’alienante , poteva ben essere a conoscenza della situazione di crisi in cui si trovava la società Goldfish s.r.l.,garantita dalla fideiussione prestata dal Fersini.

Il secondo motivo è, pertanto, infondato. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate, come in dispositivo, in favore della controricorrente. Nulla per le spese nei confronti di Stefania Gaeta, rimast a intimata. Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13 se dovuto. Ad. 20/04/2023 CC R.g.