Italian court dismisses appeal due to parties' mutual waiver of the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a mutual waiver of the lawsuit by both parties. Although the appellant had challenged a lower court's decision regarding a debt dispute, the parties subsequently filed a joint declaration renouncing the litigation. Consequently, the court ruled that the case was no longer viable and ordered the mutual compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A mutual waiver of the lawsuit by both parties extinguishes the proceedings, rendering the case inadmissible for further review and justifying the mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21991/2021R.G. proposto da Salvatore MUSCETTOLA, rappresentat o e difes o dall’avv. Mauro Ciappetta , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Francescandrea COSTAGLIOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo de Lodi giusta procura in calce al controricorso , domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 714 del 2021 depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dallaconsiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; ritenuto che Oggetto:Esecuzione forzata– Rinuncia - Estinzione. C.C. 22 marzo 2023 r.g.n. 21991/2021 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi 1.Il Tribunale di Savonaha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da Francescandrea Costagliola, dichiarando che questi nulla deve a Salvatore Muscettola.
2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello Salvatore Muscettola, che è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova.
3. Avverso la sentenza di appello Salvatore Muscettola ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Ha resistito con controricorso Francescandrea Costagliola. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. considerato che 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. e art. 3 l. n. 742/1969, art. 92 r.d. n. 12/1941”.Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 l. n. 53/1994” e con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55/2014”.
2. Con istanza pervenuta il 30 .0 1 .202 3 le parti hanno depositato dichiarazionedi rinuncia al giudizio e constestuale congiunta accettazione dei difensori delle parti.
3. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). per questi motivi Dichiara l’estinzionedel giudizio. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezion