Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15440/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15440/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15440/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

RINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24583/2020 proposto da: Milan Mall Srl in Liquidazione in persona del l iquidatore sociale e del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Adriana, 11 presso lo studio dell’avvocato Piccarozzi Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato Merlo Andrea; -ricorrente - contro Eredi di Virginio Battanta,in persona di Farina Rita, Battanta Raffaella Paola Francesca e Battanta Fabrizio Carlo, nonché Mora Paola Emilia, Rapisarda Federico Andrea, Rapisarda Cristina Elisabetta, Rapisarda Mattarella Roberto, Rapisarda Alberta; -intimati - nonchécontro Macchi 2016 Srl, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Faedda Giuseppe e Ferro Carmine; -controricorrente - avverso la sentenza n. 524/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che: con sentenza n. 6602/2017, il Tribunale di Milano revocò e dichiarò inefficace nei confronti di Virginio Battanta, ex art. 2901 c.c., l'atto di disposizione patrimoniale costituito dalla rinuncia del defunto Filippo Alberto Rapisarda al complessivo creditovantato nei confronti di Milan Mall 1 s.p.a., in virtù di un atto di transazione rogato dal notaio Squizzato il 18.2.2010; a sostegno della domanda, l'attore aveva allegato di essere creditore nei confronti del Rapisarda -in forza di sentenza passata in giudicato- per 1.523.547,85 euro ( oltre accessori e spese ) e che dalla transazione emergeva una forte sperequazione fra i contrapposti crediti atteso che quello rinunciato dalRapisarda nei confronti della Milan Mall 1 s.p.a. era pari a 12.582.827,84 euro, mentre quello nei confronti del Rapisarda rinunciato dalla predetta società ammontava a complessivi 1.627.138 euro, cosicché, per la differenza di 10.955.689,84 euro, l'atto costituiva una rinuncia eseguita a titolo gratuito; rinuncia che aveva privato il Rapisarda dell’unico cespite costituente il suo patrimonio su cui il Battanta avrebbe potuto soddisfarsi in sede esecutiva; la sentenza venne impugnata dalla Milan Mall s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo; nel giudizio di appello si costituirono gli eredi del Rapisarda (che si associarono alle domande dell’appellante) e propose intervento la Macchi 2016 s.r.l., dichiarandosi successore a titolo particolare nel diritto controverso per aver acquistato, con negozio perfezionato in data 3.4.2017, tutte le ragioni di credito vantate da Virginio Battanta nei confronti di Federico Alberto Rapisarda e di tutti i convenuti in prime cure, come da cessione di credito ad essi notificata in data 8.4.2018; alla prima udienza del 10.5.2018, il processo vene dichiarato interrotto a seguito del decesso di Virginio Battanta, avvenuto in data 2.3.2018, dopo la notifica dell’atto di appello; il giudizio viene riassunto dalla Macchi 2016 s.r.l. e proseguì nella contumacia degli eredi del Battanta; la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado; ha proposto ricorso per cassazione, affidato a novemotivi, la Milan Mall s.r.l. in liquidazione; ha resistito, con controricorso, la Macchi 2016 s.r.l.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2901 c.c, articolo 303 c.p, articolo 111 c.p, art. 115 c.c; Ordinanza — n. 15440/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alla sostanza cessione di crediti civili rinuncia al diritto ammortamento del prestito spossessamento conseguente al fallimento valore di riscatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2901 c.c
articolo 303 c.p
articolo 111 c.p
art. 115 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24583/2020 proposto da: Milan Mall Srl in Liquidazione in persona del l iquidatore sociale e del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Adriana, 11 presso lo studio dell’avvocato Piccarozzi Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato Merlo Andrea; -ricorrente - contro Eredi di Virginio Battanta,in persona di Farina Rita, Battanta Raffaella Paola Francesca e Battanta Fabrizio Carlo, nonché Mora Paola Emilia, Rapisarda Federico Andrea, Rapisarda Cristina Elisabetta, Rapisarda Mattarella Roberto, Rapisarda Alberta; -intimati - nonchécontro Macchi 2016 Srl, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Faedda Giuseppe e Ferro Carmine; -controricorrente - avverso la sentenza n. 524/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che: con sentenza n. 6602/2017, il Tribunale di Milano revocò e dichiarò inefficace nei confronti di Virginio Battanta, ex art. 2901 c.c., l'atto di disposizione patrimoniale costituito dalla rinuncia del defunto Filippo Alberto Rapisarda al complessivo creditovantato nei confronti di Milan Mall 1 s.p.a., in virtù di un atto di transazione rogato dal notaio Squizzato il 18.2.2010; a sostegno della domanda, l'attore aveva allegato di essere creditore nei confronti del Rapisarda -in forza di sentenza passata in giudicato- per 1.523.547,85 euro ( oltre accessori e spese ) e che dalla transazione emergeva una forte sperequazione fra i contrapposti crediti atteso che quello rinunciato dalRapisarda nei confronti della Milan Mall 1 s.p.a. era pari a 12.582.827,84 euro, mentre quello nei confronti del Rapisarda rinunciato dalla predetta società ammontava a complessivi 1.627.138 euro, cosicché, per la differenza di 10.955.689,84 euro, l'atto costituiva una rinuncia eseguita a titolo gratuito; rinuncia che aveva privato il Rapisarda dell’unico cespite costituente il suo patrimonio su cui il Battanta avrebbe potuto soddisfarsi in sede esecutiva; la sentenza venne impugnata dalla Milan Mall s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo; nel giudizio di appello si costituirono gli eredi del Rapisarda (che si associarono alle domande dell’appellante) e propose intervento la Macchi 2016 s.r.l., dichiarandosi successore a titolo particolare nel diritto controverso per aver acquistato, con negozio perfezionato in data 3.4.2017, tutte le ragioni di credito vantate da Virginio Battanta nei confronti di Federico Alberto Rapisarda e di tutti i convenuti in prime cure, come da cessione di credito ad essi notificata in data 8.4.2018; alla prima udienza del 10.5.2018, il processo vene dichiarato interrotto a seguito del decesso di Virginio Battanta, avvenuto in data 2.3.2018, dopo la notifica dell’atto di appello; il giudizio viene riassunto dalla Macchi 2016 s.r.l. e proseguì nella contumacia degli eredi del Battanta; la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado; ha proposto ricorso per cassazione, affidato a novemotivi, la Milan Mall s.r.l. in liquidazione; ha resistito, con controricorso, la Macchi 2016 s.r.l.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo, laricorrente denuncia « nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Virginio Battanta, a ragione della nullità della notifica nei loro confronti dell'atto di riassunzione del giudizio d'appello, con conseguente necessità del rinnovo degli atti di integrazione del contraddittorio; violazione delle norme processuali inerenti la notifica agli eredi nella forma prevista dal secondo comma dell'articolo 303 c.p.c.»: premesso che il ricorso per riassunzione era stato notificato in via collettiva e impersonale gli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, la ricorrente assume che la notifica risultava invalida in quanto non eseguita presso la residenza del Battanta (a Celerina, in Svizzera), ma presso un indirizzo di Milano (via Borromei n 6) in assenza di elementi comprovanti che lo stesso corrispondesse all’ultimo domicilio del deceduto; tanto più che dalla cartolina di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta non emergeva alcun elemento idoneo a individuare la persona cui il plico era stato consegnato, indicata genericamente come “delegato del comandante (del corpo o reparto)”; il motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio della notifica sull’assunto che l’indirizzo presso cui è stato consegnato l’atto di riassunzione diretto agli eredi non costituisse l’ultimo domicilio del deceduto (che ben poteva non coincidere con l’ultima residenza anagrafica), in tal modo sollecitando alla Corte un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità; col secondo motivo, la ricorrente deduce «violazione ed errata applicazione dell'articolo 111 c.p.c., nonché degli articoli 99, 101 e 105 c.p.c., con riferimento all'attribuzione alla terza intervenuta Macchi 2016 s.r.l. della legittimazione processuale, in qualità di asserito successore a titolo particolare dell'attore in primo grado Virginio Battanta, rispetto al diritto all'azione revocatoria»; col terzo motivo, si denuncia «violazione ed errata applicazione degli articoli 111, 99, 101 e 105 c.p.c, 1362 e 1263 c.c., in relazione all'interpretazione del contratto di cessione crediti “pro soluto” del 3.4.2017, e conseguentemente errata attribuzione alla terza intervenuta Macchi 2016 srl della titolarità del diritto alla revocatoria, in qualità di asserito successore a titolo particolare dell'attore in primo grado Virginio Battanta»; con i due motivi, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che «la cessione abbia avuto ad oggetto non solo il diritto di credito ma “anche tutte le facoltà di legge derivanti dalla cessione”, come espressamente indicato nell'atto, e fra esse, […] l'intrapresa tutela conservativa del credito e quindi il diritto ex art. 2901 c.c., già esercitato dal cedente/dante causa e che (anche) tale diritto sia stato posto a fondamento delle domande dispiegate in grado d’appello dalla cessionaria», con la conseguenza che l'intervento della Macchi 2016 s.r.l. doveva ricondursi alla disciplina dettata dall'articolo 111 c.p.c.;in altri termini, la ricorrente contesta che, quale cessionaria del credito del Battanta nei confronti del Rapisarda, la Macchi 2016 s.r.l. fosse succeduta anche nel diritto a far dichiarare l’inefficacia dell’atto con cui il Rapisarda aveva disposto del proprio credito in favore della Milan Mall , ossia nell’esercizio dell a già avviata azione conservativa (ex art. 2901 c.c.) del creditoceduto;i motivi -che possono essere trattati congiuntamente- sono inammissibili in quanto appaiono volti a superare l’accertamento di merito compiuto dalla Corte di Appello, che - ampiamente argomentando e muovendo dal tenore letterale dell’atto per risalire alla comune intenzione delle parti-ha ritenuto che la cessione del 3.4.2017 avesse avuto ad oggetto tutte lefacoltà (comprese quelle conservative ex art. 2901 c.c.) connesse alcredito trasferito; a ciò deve aggiungersi - con richiamo a Cass. 20315/20 22, secondo cui, «se […] il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di “promuovere l’azione esecutiva”, che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto»- che la intrinseca inerenza della tutela conservativa al credito ceduto comporta evidentemente che la cessione comprenda anche la possibilità del cessionario di coltivare la tutela conservativa attivata dal cedente con l’ esercizio dell’ azione revocatoria; col quarto motivo, la ricorrente denuncia «violazione ed errata applicazione delle norme sostanziali e processuali (ed in particolare dell'articolo 169 L.F., con riferimento anche agli articoli 45, 55, 59 L.F. e agli artt. 2914 e segg. c.c., e dell'art. 184 L.F.) che imponevano la rilevazione, anche d'ufficio, dell'inammissibilità dell'azione revocatoria di cui è causa e della conseguente nullità della sentenza e dell'intero procedimento»: premesso che l’azione revocatoria era stata promossa immediatamente dopo l’omologa del concordato preventivo c u i era stata ammessa la Milan Mall, assume che, «con il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura, ed ulteriormente e maggiormente con la pubblicazione del decreto di omologa, si determina una “cristallizzazione” del patrimonio dell’impresa debitrice, analogamente a quanto avviene nel caso di procedura fallimentare, e ciò impedisce la proposizione di azioni di natura costitutiva -tra cui è annoverabile anche l’azione revocatoria ordinaria […]- in quanto le stesse produrrebbero, appunto inammissibilmente, una violazione della suddetta cristallizzazione»; il motivo è inammissibile in quanto non si correla al contenuto della sentenza impugnata, da cui emerge (a pag.

16) che il tema degli effetti della revocatoria sull’omologa del concordato era stato prospettato (dalla sola Alberta Rapisarda) in modo evidentemente inammissibile, con censura non introdotta nelle forme dell’impugnazione incidentale e, in ogni caso, in difetto di specificità; a fronte di una siffatta motivazione, la censura non avrebbe potuto introdurre direttamente la questione della improponibilità dell’azione revocatoria, ma avrebbe dovuto censurare l’affermazione di inammissibilità e difetto di specificità compiuta dalla Corte territoriale; invero, la ricorrente dà atto (a pag. 59 del ricorso) della statuizione della Corte, ma non compie alcuna specifica censura della relativa ratio decidendi (di inammissibilità/difetto di specificità); col quinto motivo, la ricorrente denuncia «error in procedendo, violazione degli articoli 113, 115, 116 c.p.c., nonché gli articoli 1362, 1363, 1366 e 1273 c.c., per avere la Corte di merito travisato totalmente il contenuto della transazione del 18.2.2010, non apprezzando prove documentali decisive ed erroneamente non riconoscendo che gli ingenti obblighi dell'avvocato Mora verso Milan Mall gravavano direttamente sul dr. Rapisarda in virtù di accollo»: premesso che i primi cinque motivi dell’atto di appello riguardavano il merito della transazione del 18.2.2010, assume che la Corte territoriale è incorsa in evidente “travisamento” laddove ha affermato che la rinuncia, da parte della Milan Mall, a ingenti crediti verso l’avv.

Paola Emilia Mora trovava giustificazione causale nella rinuncia alla causa di usucapione intentata dalla medesima, anziché sia nella rinuncia parziale alla causa di usucapione che negli obblighi assunti dal Rapisarda nei confronti della Mora con scrittura privata registrata il 31.12.2007;il motivo è inammissibile in quanto, lungi dal prospettare specifici errores in procedendo o in iudicando , mira a stigmatizzare il complessivo apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale in funzione di una nuova e diversa valutazione dei documenti richiamati, che non è tuttavia consentita in sede di legittimità; col sesto motivo, si deduce «error in procedendo, violazione dell'articolo 115, co. 1° c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente assunto -nonostante la tempestiva produzione di prove documentali e, in ogni caso, nonostante la mancata specifica contestazione sul punto da parte dell'attore in primo grado - che la società esponente non abbia provato il valore, dichiarato in 12 milioni di euro, degli immobili che Milan Mall era obbligata a cedere senza ulteriore pagamento di prezzo all'avvocato Mora a fronte delle controprestazioni di cui alla transazione del 18.2.2010»; anche questo motivo è inammissibile in quanto, oltre a postulare la violazione dell’art. 115 c.c. sull’assunto di una non contestazione del Battanta di cui sollecita l’accertamento a questa Corte, difetta di concreto interesse una volta che è risultato escluso che la transazione concernesse anche la messa a disposizione degli immobili da trasferire alla Mora; né, peraltro, appare adeguatamente censurata l’affermazione della Corte secondo cui la contestazione del valore era implicita nella opposta prospettazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione (atteso che non può escludersi in radice la possibilità che l’impostazione dell’atto introduttivo del giudizio sia di per sé incompatibile con successive deduzioni contrarie della parte convenuta e tale, quindi, da non richiederne un’espressa ulteriore contestazione), oltreché smentita dal tenore degli stessi documenti indicati dalla convenuta; col settimo motivo («violazione dell'articolo 2901 co. 3 c.c., per avere errato nel non aver ritenuto la transazione del 18.2.2010 non revocabile in ragione dell'esimente statuita dalla norma»), la ricorrente censura la Corte territoriale per non aver considerato che «la rinuncia da parte del dr. Rapisarda al credito da questi vantato verso l'esponente Milan Mall rappresentava per lo stesso il solo mezzo a disposizione per adempiere ad equivalenti debiti scaduti da lui contratti nei confronti dell'avv.

Paola Emilia Mora»; il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella mera riproposizione del quarto motivo di appello (di cui trascrive integralmente il contenuto) e postula la erroneità della motivazione della Corte (che ha rilevato come l’evidente sproporzione fra gli importi non consentisse di qualificare la transazione come adempimento di un debito scaduto) sull’assunto di un equilibrio sinallagmatico che è stato escluso dalla sentenza impugnata e che non è stata adeguatamente censurata sul punto; l’ottavo motivo (con cui la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per erronea affermazione dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’azione revocatoria») è strutturato sulla falsariga del settimo - facendo discendere dalla erroneità del presupposto della sproporzione fra le prestazioni l’insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo della revocatoria-, di cui condivide pertanto l’esito di inammissibilità; con il nono motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 co. 1 c.p.c. e degli artt. 2729 e 2730 c.c., per avere la Corte di merito assunto, quale elemento di prova dell'asserita sperequazione tra le obbligazioni dedotte nella transazione del 23.2.2010, il verbale d'assemblea di Milan Mall del 23.2.2010»: premesso che la Corte territoriale aveva rilevato che il contenuto del verbale assembleare concorreva a confortare la qualificazione della transazione come pregiudizievole per il Rapisarda, rileva che detto verbale conteneva «una va lutazione solo parziale dell’accordo, incentrata sull’esigenza di giustificare l’approvazione assembleare dell’accordo stesso» e che, quindi, non valeva a costituire elemento di prova (tanto meno di tipo confessorio);il motivo, dichiaratamente proposto “ad colorandum”, è inammissibile in quanto non individua errori di diritto, ma contesta un apprezzamento di merito (di rilevanza dichiaratamente secondaria) che non è sindacabile in sede di legittimità; all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.