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Ordinanza — n. 15434/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the applicant before the hearing was held.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15434/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant formally withdrew the request before the hearing date. Although the applicant had previously challenged a lower court's rejection of a revocatory action, she subsequently submitted a waiver under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings on the merits or costs were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The cassation judgment is extinguished if the applicant withdraws the appeal before the hearing, rendering any ruling on merits or costs unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinguishment by renunciation Article 390 Code of Civil Procedure no hearing held costs not awarded impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30422/2020 proposto da: MARIJA PIKOT, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MAGGIARI edomiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro Rocchi Daniela, Rossi Pisi Marcello; -intimati - avverso la sentenza n. 1075/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;Rilevato che: Marija Pikot ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova dell’11/7/2019 che, rigettando il suo gravame, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda revocatoria proposta nei riguardi di un atto dispositivo ritenuto pregiudizievole alle sue ragioni creditorie; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ;

Considerato che: nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ex art. 390 c.p.c.; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia; non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sez