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Ordinanza — n. 15433/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15433/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32860/2019 proposto da: Orlando Claudio, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pesca Mario; -ricorrente - contro Axa Assicurazioni Spa, Axa Carlink Assicurazioni Spa, Guariglia Francesco; -intimati - avverso la sentenza n. 111/2019 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;FATTO E DIRITTO Claudio Orlando aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 111/2019 del Tribunale di Vallo Della Lucania, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 359/2006 del Giudice di Pace di Agropoli, nei confronti di Francesco Guarniglia e delle compagnie di assicurazione AXA CARLINK ASSICURAZIONI S.P.A. e AXA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15433/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Anteriormente all’udienza camerale il Difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c., nella quale ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo, è intervenuta transazione con la compagnia di assicurazione, ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio. Ne consegue che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati, non avendo i medesimi svolto alcuna attività difensiva.

Parole chiave

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diritto alla prestazione d'assicurazione regresso dell'assicuratore rinuncia alle prestazioni d'assicurazione operazioni di assicurazione e di riassicurazione clausola compromissoria ritiro a seguito di transazione
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Testo completo

liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32860/2019 proposto da: Orlando Claudio, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pesca Mario; -ricorrente - contro Axa Assicurazioni Spa, Axa Carlink Assicurazioni Spa, Guariglia Francesco; -intimati - avverso la sentenza n. 111/2019 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;FATTO E DIRITTO Claudio Orlando aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 111/2019 del Tribunale di Vallo Della Lucania, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 359/2006 del Giudice di Pace di Agropoli, nei confronti di Francesco Guarniglia e delle compagnie di assicurazione AXA CARLINK ASSICURAZIONI S.P.A. e AXA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Anteriormente all’udienza camerale il Difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c., nella quale ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo, è intervenuta transazione con la compagnia di assicurazione, ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio. Ne consegue che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati, non avendo i medesimi svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023,