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Ordinanza — n. 15362/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal due to violation of necessary joinder of a third garnishee in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15362/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the second-instance judgment because the third-party garnishee was illegally excluded from the proceedings without being notified. The appellant argued for various violations, but the core issue was the lack of necessary joinder required by law. Consequently, the entire process was annulled and remanded to a different judge at the first instance to ensure proper adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2509 bis c.o.c.; Art. 383 c.p.c.: In execution opposition proceedings involving a third-party garnishee, necessary joinder is mandatory; failure to include this indispensable party vitiates the entire process, requiring annulment and remand.

Parole chiave

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necessary joinder third party garnishee execution opposition violation of adversarial principle annulment of judgment remand to first instance litisconsorzio necessario esecuzione di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, proposti dal Longo avverso la sentenza d’appello, vertono sull’erronea declaratoria di contumacia in primo grado (violazione dell’art. 291 cod.
Art. 2509 bis cod. civ.
c iv .); sulla responsabilità solidale ed illimitata del soggetto che ha speso il nome della società estera non riconosciuta nell’ordinamento interno (violazione dell’art. 2509 bis c od .
Art. 96 cod. proc. civ.
c iv .); sull’erronea co ndanna per lite temeraria (violazione dell’art. 96 cod.
Art. 92 cod. proc. civ.
); sulla mancata compensazione delle spese di lite (violazione dell’art. 92 cod.
Art. 91 cod. proc. civ.
civ.); sull’erronea conferma della liquidazione delle spese di lite portata dalla sentenza di primo grado (violazione dell’art. 91 cod.
DM n. 55 del 2014
e del DM n. 55 del 2014) e sull’erronea liquidazione delle R.G.n.
Art. 354, comma 1, cod. proc. civ.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod.proc.
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
c iv ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412
Cass. n. 6644 del 16/03/2018 Rv. 648481
(tra le ultime, Cass. n. 6644 del 16/03/2018 Rv. 648481, Cass.
Cass. n. 4665 del 21/02/2021 Rv. 660603
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35221/2018 R.G. proposto da : LONGO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via POMPEO MAGNO, n. 64, presso lo studio dell’avvocato MORBINATI BARBARA (MRBBBR66M56G811I) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro ZACCARI PAOLA quale erede di ZACCARI ALFONSO , elettivamente domiciliatain ROMA alla via VAL DI LANZO n. 79, presso lo studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE (CNQGPP44S16L112C) che larappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7490/2018depositata il 22/11/2018 .

R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 03/05/2023 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La vicenda trae origine da un’istanza di dichiarazione di fallimento nei confronti di Lucia Cianfrini, che venne rigettata, con liquidazione delle spese in favore del difensore della fallenda, l’avvocato Mauro Longo, il quale iniziò una procedura esecutiva presso terzinei confronti della Roma Flash Overseas Limited . Il legale rappresentante della Roma Flash Overseas Limited propose opposizione all’esecuzione, che venne accolta in primo grado con conferma in appellocon condanna del Longo alle spese.

L’avvocato Mauro Longo propone ricorso per cassazione , avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7490 del 22/11/2018,affidato a sei motivi. Resiste con controricorso Paola Zaccari, quale erede di Alfonso Zaccari. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 3/05/2023, per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusionie risulta il deposito di memorie da entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, proposti dal Longo avverso la sentenza d’appello, vertono sull’erronea declaratoria di contumacia in primo grado (violazione dell’art. 291 cod. p roc . c iv .); sulla responsabilità solidale ed illimitata del soggetto che ha speso il nome della società estera non riconosciuta nell’ordinamento interno (violazione dell’art. 2509 bis c od . c iv .); sull’erronea co ndanna per lite temeraria (violazione dell’art. 96 cod. p roc . c iv . ); sulla mancata compensazione delle spese di lite (violazione dell’art. 92 cod. p roc . civ.); sull’erronea conferma della liquidazione delle spese di lite portata dalla sentenza di primo grado (violazione dell’art. 91 cod. proc.c iv . e del DM n. 55 del 2014) e sull’erronea liquidazione delle R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore:

C. Valle spese di lite (violazione dell’art. 91 cod. p roc . c iv . e del DM n. 55 del 2014). Il terzo pignorato non è stato in alcun modo parte nelle fasi di merito, in quanto non risulta che la lite sia mai stata portata a sua conoscenza. A tanto consegue che sono state violate le norme processuali in tema di integrità del contraddittorio, posto che (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) i n tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod.proc. c iv ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. p roc . c iv . (tra le ultime, Cass. n. 6644 del 16/03/2018 Rv. 648481, Cass. n. 4665 del 21/2/2021, Rv. 660603).

La gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile – va p ertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ai sensi dell’art. 383 terzo comma cod. p roc . c iv ., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il terzo pignorato , illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti. R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore:

C. Valle Deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche con i l terzo pignorato, illegittimamente pretermess o nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettivacondotta di tutte le parti. Il ricorso non è stato rigettato, non sussistono quindi i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera d