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Ordinanza — n. 15277/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation revokes appeal ruling for revocatory action against community property transfers deemed gratuitous.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15277/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main and incidental appeals inadmissible while granting the municipality's incidental appeal to revoke the lower court's judgment. The court found that the lower court incorrectly characterized the transfer of bare ownership to the children as onerous, despite the separation agreement explicitly reserving the usufruct for the ex-wife as the sole consideration for the debt settlement. Consequently, the transfers were deemed gratuitous, rendering the revocatory action inadmissible under the relevant civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 2902 c.c.; Art. 1367 c.c.: Transfers of property to children during separation are gratuitous if the separation agreement explicitly reserves the usufruct for the ex-spouse as the integral liquidation of maintenance obligations, precluding the characterization of such transfers as onerous for revocatory action purposes.

Parole chiave

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revocatory action gratuitous transfer separation agreement usufruct reservation maintenance obligation collation renunciation oneroso characterization trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 2902 c.c.
Art. 1367 c.c.
Del pari costituì violazione dell’art. 1367 c.c. la qualificazione del trasferimento della nuda proprietà come avvenuto a titolo oneroso, pur in presenza di una clausola con cui i figli del dante causa dichiaravano di rinunciare alla collazione.
art. 2901 c.c
c) l’atto del 31.8.2010 [vendita a Petruta Nitu dell’usufrutto riservato sull’immobile sub (a)] fu compiuto in frode del Comune ed era inefficace ex art. 2901 c.c.;
art. 1367 c.c
Del pari costituì violazione dell’art. 1367 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/07/2005
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 30723/20 proposto da: -) Nitu Petruta e Tilocca Sara , elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difese dall'avvocato Luciano Pinnain virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di Sassari , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati Anna Maria Antonietta Piredda, Maria Ida Rinaldi, Marco Russo e Alberto Sechi in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) Tilocca Marco, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe Tiana in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) Pippia Giuseppa, Tilocca Luigi e Tilocca Massimiliano Paolo , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall'avvocato Mauro Bilotta in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

Oggetto:azione revocatoria -controricorrenti - nonché -) Tilocca Antonella; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, 9 settembre 2020 n. 255; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. L’antefatto. Marco Tilocca era un imprenditore che intrattenne rapporti d’affari col Comune di Sassari, aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti. Nel 1994 tra Marco Tilocca ed il Comune di Sassari iniziò una lite giudiziaria avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo d’un contratto d’appalto. 1.1.

Con sentenza 1211/04 il Tribunale di Sassari condannò il Comune di Sassari a pagare a Marco Tilocca la somma di euro 230.000 oltre accessori. In esecuzione di tale sentenza il Comune versò a Marco Tilocca la somma di euro 379.070,62. 1.2. Con sentenza 28.2.2011 n. 155 la Corte d’appello di Cagliari in riforma della sentenza di primo grado rigettò integralmente la domanda di condanna proposta da Marco Tilocca nei confronti del Comune. 1.3. Il Comune di Sassari nel 2012 chiese a Marco Tilocca la restituzione dell’importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.

L’obbligazione restitutoria non fu adempiuta. Il Comune chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione; lo mise in esecuzione; l’esecuzione sirivelò infruttuosa per impossidenza del debitore, ad eccezione di una modesta pensione.

2. I fatti all’origine del presente giudizio. Prima, durante e dopo gli avvenimenti appena descritti Marco Tilocca compì sei diversi atti di disposizione patrimoniale, e per l’esattezza:

a) il 27.11.2000 vendette a Petruta Nitu, sua convivente, la nuda proprietà di un appartamento, riservandosene l’usufrutto;

b) il 13.1.2003 vendette a Sara Tilocca, figlia avuta da Petruta Nitu, la nuda proprietà di un appartamento, riservandosene l’usufrutto;

c) il 31.8.2010 vendette a Petruta Nitu l’usufrutto che si era riservato sull’immobile sub(a);

d) il 3.11.2010 donò a Sara Tilocca l’usufrutto che si era riservato sull’immobile sub(b), più un appartamento;

e) il 2.12.2010 vendette a Petruta Nitu un immobile;

f) il 15.4.2014 donò a Giuseppa Pippia, sua ex moglie, l’usufrutto su un appartamento e cinque terreni; e contestualmente donò ai tre figli avuti da Giuseppa Pippia (ovvero Antonella Tilocca, Luigi Tilocca e Massimiliano Paolo Tilocca) la nuda proprietà dei medesimi immobili. 2.1. Il 7.8.2015 il Comune di Sassari convenne dinanzi al Tribunale di Sassari Marco Tilocca, Petruta Nitu, Sara Tilocca, Giuseppa Pippia, Antonella Tilocca, Luigi Tilocca e Massimiliano Paolo Tilocca, sostenendo che tutti e sei gli atti sopra descritti erano stati stipulati in frode delle proprie ragioni creditorie, e chiedendo che fossero dichiarati simulati o, in subordine, dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c.

3. Con sentenza 2.5.2018 n. 521 il Tribunale di Sassari rigettò tutte le domande proposte dal Comune, tranne la domanda revocatoria dell’atto stipulato il 15.4.2014 (come s’è detto, la contestuale donazione della nuda proprietà d’un immobile ai tre figli di primo letto e dell’usufrutto all’ex coniuge). La sentenza fu appellata dal Comune in via principale, e da Giuseppa Pippia, Antonella Tilocca, Luigi Tilocca e Massimiliano Paolo Tilocca in via incidentale.

4. Con sentenza 9.9.2020 n. 255 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, riformò la sentenza di primo grado ritenendo che:

a) l’atto del 27.11.2000 (vendita a Petruta Nitu della nuda proprietà di un appartamento, con riserva di usufrutto) era simulato;

b) l’atto del 13.1.2003 (vendita a Sara Tilocca della nuda proprietà di un appartamento, con riserva di usufrutto) era simulato;

c) l’atto del 31.8.2010 [vendita a Petruta Nitu dell’usufrutto riservato sull’immobile sub (a)] fu compiuto in frode del Comune ed era inefficace ex art. 2901 c.c.;

d) l’atto del 3.11.2010 [donazione a Sara Tilocca dell’usufrutto riservato sull’immobile sub (b), più un appartamento] fu compiuto in frode del Comune ed era inefficace ex art. 2901 c.c.;

e) l’atto del 2.12.2010 (vendita a Petruta Nitu di un immobile) fu compiuto in frode del Comune ed era inefficace ex art. 2901 c.c.;

f) l’atto del 15.4.2014 (donazione a Giuseppa Pippia dell’usufrutto su un appartamento e cinque terreni; e contestuale donazione ad Antonella Tilocca, Luigi Tilocca e Massimiliano Paolo Tilocca del la nuda proprietà dei medesimi immobili) fu compiuto in occasione della regolazione di rapporti postconiugali; era a titolo oneroso; non vi era la prova della participatio fraudis del terzo acquirente, e dunque andava rigettata la domanda revocatoria di tale atto.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata in via principale da Petruta Nita e Sara Tilocca, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il Comune di Sassari ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Marco Tilocca ha notificato controricorso adesivo all’impugnazione principale. Giuseppa Pippia, Luigi Tilocca e Massimiliano Paolo Tilocca hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto dal Comune di Sassari. Antonella Tilocca non si è difesa nella presente sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Il primo motivo del ricorso Nitu-Tilocca. Col primo motivo le ricorrenti principali lamentano la violazione degli artt.1414, 2697, 2727 e 2729 c.c. Sostengono che tali norme sarebbero state violate perché: -) il Comune di Sassari, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato che i contratti di vendita con riserva di usufrutto stipulati nel 2000 e nel 2003 fossero simulati; -) la Corte d'appello aveva ipotizzato un disegno fraudolento delle parti “senza vagliare concretamente le prove e gli indizi”; -) tutti gli elementi indiziari presi in esame dalla Corte d'appello al fine di affermare la simulazione dei due contratti suddetti (gli stretti rapporti familiari tra venditore e acquirenti, la mancanza di risorse proprie da parte degli acquirenti, la conservata disponibilità del bene da parte del venditore) non erano né gravi, né precisi, né concordanti. 1.1.

Il motivo è inammissibile perché investe la valutazione degli indizi e la ricostruzione dei fatti. Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747;

Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Il secondo motivo del ricorso Nitu-Tilocca. Col secondo motivo le ricorrenti principali lamentano la violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c.. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. la donazione dell'usufrutto compiuta da Marco Tilocca il 3 novembre 2010 in favore della figlia Sara Tilocca. Nell’illustrazione del motivo (pp. 15-18) si sostiene che la decisione d'appello non può essere condivisa perché: -) il Comune non aveva provato la preordinazione dell'atto a frodare i creditori; -) gli elementi indiziari valorizzati a tal fine dal tribunale (il rischio di soccombenza di Marco Tilocca nella lite pendente col Comune; la prossimità temporale fra la stipula dell'atto e la pronuncia della sentenza d'appello con cui Marco Tilocca venne condannato a restituire al comune circa 300.000 euro) non erano né gravi, né precisi, né concordanti. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni già indicate con riferimento al primo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo del ricorso principale. Anche col terzo motivo le ricorrenti principali lamentano la violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c.. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha dichiarato inefficaci ex art. 2901 c.c. le due vendite immobiliari stipulatecon Petruta Nitu il 31.8.2010 ed il 2.12.2010. Anche in questo caso le due ricorrenti sostengono che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello al fine di ritenere dimostrata la participatio fraudis del terzo non erano gravi, precisi e concordanti; aggiungono che La Corte d'appello ha trascurato di considerare che vi era la prova documentale dell'effettivo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; che la circostanza che Petruta Nitu fosse stata socia in affari di Marco Tilocca non dimostrava affatto che essa fosse a conoscenza della posizione debitoria del compagno. 3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riferimento ai primi due.

4. Il ricorso incidentale adesivo proposto da Marco Tilocca è inammissibile per le ragioni appena indicate.

5. Il ricorso incidentale del Comune di Sassari. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Sassari lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363 e 2901 c.c.. La censura è rivolta verso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda revocatoria dell'atto di trasferimento da parte di Marco Tilocca ai tre figli della nuda proprietà di un immobile, stipulato il 15 aprile 2014. Nell’illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile: -) la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto che il suddetto atto venne compiuto a titolo oneroso, e che di conseguenza ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria era necessaria la prova della participatio fraudisdel terzo, prova non fornita; -) la Corte d'appello ha ritenuto il suddetto atto compiuto a titolo oneroso in quanto attuativo degli accordi raggiunti da Marco Tilocca e da Giuseppa Pippia in sede di separazione personale; -) il testo letterale di quegli accordi, tuttavia, poteva giustificare la qualificazione del contratto come “oneroso” nei soli confronti di Giuseppa Pippia, ma non nei confronti di Luigi, Antonella e Massimiliano Paolo Tilocca; -) il suddetto atto, infatti, non prevedeva alcuna controprestazione, rinuncia o compensazione a fronte del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile; né Marco Tilocca aveva obblighi alimentari nei confronti dei tre figli; -) infine, la Corte d'appello hatrascurato di considerare che nel suddetto atto gli acquirenti dichiaravano di rinunciare alla collazione, dichiarazione inutile se l'atto fosse stato davvero a titolo oneroso. 5.1.

Il motivo è fondato. Il primo criterio interpretativo di qualsiasi atto giuridico è quello letterale. E nel caso di specie l'atto di trasferimento datato 15 aprile 2014 non contiene alcuna pattuizione qualificabile come “controprestazione” in rapporto sinallagmatico col trasferimento della nuda proprietà da parte di Marco Tilocca ai figli. 5.2. La Corte d'appello ha superato questo ostacolo con una motivazione che - secondo l'unica interpretazione che questa Corte ritiene possibile del passaggio motivazionale oggettivamente oscuro di cui a p. 16-17 della sentenza - potrebbe così riassumersi:

“ è vero che i figli di Marco Tilocca hanno acquistato la nuda proprietà dell’immobile senza dare nulla in cambio; ed è vero che Marco Tilocca non aveva obblighi alimentari nei confronti dei figli. Tuttavia il trasferimento della nuda proprietà ai figli fu voluto da Giuseppa Pippia, in cambio della rinuncia ai propri “diritti patrimoniali maturati” nei confronti dell’ex coniuge”. Ma una motivazione di questo tipo, lungi dall’evitare il vizio di violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, lo aggrava. Nell’atto di trasferimento, infatti, è espressamente previsto che esso costituisce “formalizzazione” dell’accordo raggiunto dai coniugi Tilocca- Pippia in sede di separazione.

Ebbene, nel suddetto accordo di separazione e nel successivo verbale di omologazione, trascritti dal Comune alle pp. 27-29 del ricorso, è previsto che:

a) Marco Tilocca si obbligava a costituire a favore di Giuseppa Pippia l’usufrutto sull’immobile sito aSorso, località San Michele;

b) la costituzione di tale usufrutto doveva intendersi quale “integrale liquidazione” dell’obbligo di versamento dell’assegno divorzile e “sostitutiva” di esso;

c) tutte le parti dell’atto rinunciavano alla collazione. Se dunque il contratto prevedeva che solo la costituzione dell’usufrutto costituiva “integrale liquidazione” di quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, ritenere che il trasferimento della nuda proprietà ai figli costituisse anch’esso una controprestazionerispetto alla rinuncia da parte di Giuseppa Pippia del diritto all’assegno fu uno stravolgere il testo del contratto. E’ arduo, infatti, comprendere quali ulteriori diritti, rispetto all’assegno di mantenimento, potesse vantare Giuseppa Pippia nei confronti dell’ex coniuge, e di conseguenza quali di questi diritti costituirono il “prezzo” del trasferimento della nuda proprietà dell’immobile ai tre figli del disponente.

Figli, inoltre, che nel 2014 (epoca del trasferimento immobiliare, eseguito dieci anni dopo la separazione) avevano rispettivamente 47, 43 e 41 anni. E questa Corte ha già stabilito che - proprio ai fini dell'azione revocatoria - in tanto il trasferimento di un immobile in sede di separazione può ritenersi eseguito a titolo oneroso, in quanto esso venga eseguito “in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli” (Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/07/2005, Rv. 584893 -01). Ma nel caso di specie, per quanto detto, obblighi di mantenimento nei confronti dei figli Marco Tilocca non ne aveva; e quanto all’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge, l’accordo prevedeva espressamente che costituisse adempimento di esso la sola costituzione del diritto di usufrutto.

Del pari costituì violazione dell’art. 1367 c.c. la qualificazione del trasferimento della nuda proprietà come avvenuto a titolo oneroso, pur in presenza di una clausola con cui i figli del dante causa dichiaravano di rinunciare alla collazione. Una simile clausole sarebbe stata infatti inutile in presenza d’una vendita o d’un trasferimento a titolo oneroso. 5.3. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, la quale tornerà ad esaminare l’appello proposto da Luigi, Antonella e Massimiliano Paolo Tilocca applicando i princìpi esposti ai §§ 5.1 e 5.2.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso principale; (-) dichiara inammissibile il ricorso adesivo di Marco Tilocca; (-) accoglie il ricorso incidentale del Comune di Sassari, cassa la sentenza impugnata e ri