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Ordinanza — n. 15272/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit, extinguishing proceedings without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15272/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the lawsuit extinguished following a mutual withdrawal of the appeal by both parties. The appellant, a transport company, and the respondent, an insurance firm, formally renounced their positions on January 10, 2023, after the respondent accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and no additional unified contribution payment was due.

Regesto Legislator

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Articles 306 and 390 of the Code of Civil Procedure; When both parties mutually withdraw an appeal, the proceedings are extinguished without a ruling on costs or the imposition of the unified contribution.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure unified contribution payment mutual renunciation of suit rinuncia alle prestazioni d'assicurazione estinzione delle prestazioni assicurative ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Articles 306 and 390 of the Code of Civil Procedure
Article 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. n. 115 of 2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
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Testo completo

LO Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 32420/2020 R.G. proposto da: Ditta Individuale Trasporti Milone Davide, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio 58 presso lo studio dell'avvocato Brustia Stefano che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Franzosi Michele e Monteverde Mario; -ricorrente - contro Xl Insurance Company Se, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Corso Vittorio Emanuele II 284 presso lo studio dell'avvocato Malinconico Castriota S. Carlo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Riccomagno Mario e Senna Cristiana;-controricorrente – avverso la sentenza n. 601/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 17/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/2/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevato che è stata ritualmente depositata dichiarazione di rinuncia ex articoli 306 e 390 c.p.c. a spese compensate dalla ricorrente Ditta Individuale Trasporti Milone Davide in data 10 gennaio 2023 e che in pari data è stata depositata dichiarazione di accettazione di tale rinuncia della controricorrente XL Insurance Company SE; ritenuto pertanto che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali; rilevato chenella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);

P.Q.M.

Dichiaral'estinzione del giudizio per rinuncia. Così deciso in Roma, il24 febb