Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15209/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against revocatory action ruling regarding fraudulent asset foundation creation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15209/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Masi family against the Rome Court of Appeal's decision to invalidate a property foundation created by the debtors. The appellants argued procedural errors regarding party identification and substantive violations of civil code articles concerning guarantee release and jurisdiction. The court found these arguments unfounded, noting that the lower court correctly applied rules on burden of proof and that the foundation's creation did not alter the applicable jurisdictional criteria for the revocatory action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2901 c.c.; Art. 18-20 c.p.c.: The revocatory action for fraudulent asset foundation creation is governed by alternative connecting factors, meaning the exception of incompetence cannot be limited to the general forum of the defendant but must cover all applicable connection criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocatory action fraudulent foundation jurisdictional competence burden of proof guarantee release civil procedure asset transfer beni di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2901 c.c.
Art. 111 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 n. 2 c.p.c.
112 c.p.c., il motivo va disatteso anche in relazione alla dedotta violazione dell’art. 132, n.
Art. 156 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n.
Art. 18-20 c.p.c.
Art. 21 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
21 c.p.c.; il quarto motivo (con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. e contestano alla Corte di non avere accertato che la Fino 2 avesse titolo per essere ritenuta la nuova creditrice) è inammissibile in quanto non prospetta -come necessario (cfr.
Art. 1956 c.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
112 c.p.c., il motivo va disatteso anche in relazione alla dedotta violazione dell’art. 132, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1594/2020
Cass. n. 7377/1993
1594/2020; conforme a Cass. n. 7377/1993 e a Cass.
Cass. n. 15441/2002
7377/1993 e a Cass. n. 15441/2002, in motivazione); principio che non può subire deroghe per il fatto che la costituzione del fondo patrimoniale imprimerebbe un vincolo di n atura reale di destinazione, dovendosi evidentementeescludere che tale vincolo valga a costituire un diritto realenei sensi di cui all’att.
Cass. n. 13395/2018
Cass. n. 13395/2018 e Cass.
Cass. n. 26769/2018
Cass. n. 23422/2016
Cass. n. 34685/2022
23422/2016; conforme Cass. n. 34685/2022); al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26683/2020 proposto da: Masi Luciano, Leandri Maria Grazia, Masi Giammarco, Masi Matteo, elettivamente domiciliati in Roma Corso Trieste 16 presso lo studio dell’avvocato Napolitano Salvatore che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro Unicredit Spa; -intimata- nonché contro Fino 2 Securitisation Srl e per essa, quale mandataria , doValue Spa, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Lilio, 95 presso lo studio dell’avvocato Ferrari Michele che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2739/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che: con sentenza n. 5803/2016, il Tribunale di Roma accolse la domanda di revocatoria -ex art. 2901 c.c.-di un atto di costituzione di fondo patrimoniale intervenuto –in data 8.9.2011-fra i coniugi Luciano Masi e Maria Grazia Leandri ed avente ad oggetto alcuni immobili di cui gli stessi erano comproprietari, dichiarandone pertanto l’inefficacia nei confronti dell’attrice UniCredit s.p.a., creditrice del Masi, in quanto fideiussore (unitamente al figlio Giammarco) della fallita Ortros s.r.l.; pronunciando sul gravame proposto da Luciano Masi, Maria Grazia Leandri e Giammarco e Matteo Masi, la Corte di Appello di Roma l’ha rigettato; i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con controricorso, la Fino 2 Securitisation (già costituita in appello quale avente causa dell’Unicredit) tramite la mandataria doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.); l’Unicredit s.p.a., anch’essa intimata, non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;

Luciano Masi ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, i ricorrentidenunciano « nullità della sentenza per violazione degli articoli 111, 112, 132 n. 2 e 156, 2° comma c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per errata e/o omessa indicazione in sentenza della parte originariamente appellata, per omessa distinzione tra parte appellata e parte interventrice con conseguente incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte in cui favore si producono gli effetti della sentenza impugnata»; ilmotivo è infondato, in quanto: l’intestazione della sentenza indica la parte appellata nella «Fino 2 Securitisation s.r.l.

– quale avente causa di Unicredit s.p.a. […] costituita a mezzo della mandataria doBank s.p.a.»;nel corpo della sentenza (a pag.

6) si dà atto che nel giudizio di appello «si è costituita Unicredit s.p.a. a mezzo della mandataria doBank»; per quanto la narrativa della sentenza non dia atto che, in corso di giudizio di appello,era intervenuta la Fino 2 in qualità di cessionaria del credito di Unicredit (circostanza, questa, risultante pacificamente sia dal ricorso che dal controricorso), ritiene il collegio che dal tenore complessivo de ll’intestazione e d e lla motivazione si evinca che l’originaria appellata costituita nel giudizio di gravame è stata la Unicredit e che la Fino 2 Securitisation s.r.l. ha fatto ingresso in causa quale avente causa della predetta Unicredit; non sussiste pertanto incertezza sul fatto che la sentenza produca effetti sia nei confronti della Unicredit che della Fino 2 (ancorché sarà solo quest’ultima che, quale cessionaria del credito, potrà attivarsi per soddisfarlo sui beni interessati dalla revocatoria); col secondo motivo («nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»), i ricorrenti lamentano che la sentenza ha totalmente «omesso la motivazione sia in ordine al riconoscimento della qualità di parte appellata a Fino 2 sia in ordine al riconoscimento implicito, in favore della predetta, della titolarità del diritto di cui si controverte»; esclusa in radice la configurabilità di una violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo va disatteso anche in relazione alla dedotta violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., dato che la conferma della sentenza di primo grado non comportava la necessità di accertare la nuova titolarità del diritto in capo alla Fino 2, essendo comunque presente nel giudizio di appello l’originaria creditrice Unicredit; col terzo motivo («violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 20 c.p.c.»), i ricorrenti ribadiscono l’eccezione di incompetenza territoriale (già respinta in primo e secondo grado sul rilievo che l’eccezione non era stata formulata con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.), sostenendo che «la natura reale del vincolo di destinazione impress[o]dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia comporta che il giudice naturale competente a conoscere e giudicare tutte le questioni di carattere reale è solt anto quello previsto dall'art . 21 c.p.c.

» ; concludono che il foro speciale esclusivo , ai sensi del predetto art. 21 c.p.c., comportava l’attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Tivoli, nel cui circondario erano siti gli immobili costituiti in fondo patrimoniale; chiedono che, sul punto venga superato il “granitico” diverso orientamento di legittimità; il motivo è infondatoalla luce del principio – consolidato – secondo cui «la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili» (Cass. n. 1594/2020; conforme a Cass. n. 7377/1993 e a Cass. n. 15441/2002, in motivazione); principio che non può subire deroghe per il fatto che la costituzione del fondo patrimoniale imprimerebbe un vincolo di n atura reale di destinazione, dovendosi evidentementeescludere che tale vincolo valga a costituire un diritto realenei sensi di cui all’att. 21 c.p.c.; il quarto motivo (con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. e contestano alla Corte di non avere accertato che la Fino 2 avesse titolo per essere ritenuta la nuova creditrice) è inammissibile in quanto non prospetta -come necessario (cfr.

Cass. n. 13395/2018 e Cass. n.26769/2018)- un erroneo riparto dell’onere della prova;col quinto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.1956 e 2697 c.c. assumendo che «la sentenza ha fatto mal governo delle norme in epigrafe richiamate, in quanto era onere della banca dimostrare che il fideiussore aveva autorizzato ulteriori concessioni di credito e, soprattutto, provare di aver concesso ulteriore credito senza la consapevolezza dello stato di decozione debitore originario Ortros»; il motivo -che contesta il passaggio della decisione di appello con cui la Corte ha disatteso l’eccezione di liberazione del fideiussore per violazione dell’art. 1956 c.c.- è inammissibile in quanto non si confronta col preliminare rilievo di generic ità della relativa censura formulato dalla Corte territoriale ed è, comunque , infondato al l a luce del principio secondo cui «il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'oneredi provare , ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli el ementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche» (Cass. n. 23422/2016; conforme Cass. n. 34685/2022); al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, de