Cassation appeal dismissed as extinguished by the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's formal withdrawal. The appellant, COSSIO S.A., had previously challenged a lower court ruling that invalidated a property transfer to a bankruptcy estate under Article 2901 of the Civil Code. The court noted that the appellant's lawyers submitted a withdrawal act before the hearing, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 375, 376, 380-bis c.p.c.: The cassation procedure is extinguished if the appellant formally renounces the appeal, terminating the case without examination of the underlying legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13260/2020 proposto da: COSSIO S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE PINNA e GINO D. GRILLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma Via Dardanelli 46 Pec: -ricorrente - contro Fallimento Mcp Srl, Fallimento Termotubi Srl, Mattana Francesco; -intimati - avverso la sentenza n. 2115/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: la società COSSIO S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 12/9/2019 che, accogliendo l’appello del Fallimento Termotubi s.r.l., ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del fallimento Termotubi s.r.l. di un atto di disposizione avente ad oggetto un fabbricato industriale; le part i intimat e non ha nno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ;
Considerato che: nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale la ricorrenteha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto daidifensori avvocat i Grilli e Pinna; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia; non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti intimat e, non avendo le medesime svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso inRoma nella Camera di Consiglio d