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Ordinanza Interlocutoria — n. 15125/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding bank liability for unauthorized online card transactions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15125/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for a new public hearing to address conflicting arguments on bank liability versus user negligence. The lower court ruled in favor of the customer, holding the bank responsible for an unauthorized transaction due to a lack of technical diligence, while the bank argued the customer leaked their credentials. The Court found the existing record insufficient to definitively weigh the specific technical diligence standards against the user's alleged negligence without further oral argument.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.: In the absence of specific precedents regarding the balance between a bank's technical diligence and a user's duty of care in online fraud cases, the case must be remanded for public hearing to allow the court to evaluate the conflicting evidence and legal arguments directly.

Parole chiave

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unauthorized online transaction bank technical diligence user negligence standard remand for public hearing data security liability abuso di carte-chèques chèque postale pagamento in mano di terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
11 in riferimento all’art. 360, co.
Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
11 in riferimento all’art. 360, co.
Art. 7 co. 2, d.lgs. 27/1/2010 n. 11
Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co.
Art. 10 co. 2, d.lgs. 27/1/2010 n. 11
Art. 12 co. 4, d.lgs. 27/1/2010 n. 11

Giurisprudenza citata

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Cass., 1 n. 2950 del 3/2/2017
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11492/2022 proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA ROSARIA URSINO e ALESSANDRO DENTAMARO ed elettivamente domiciliata in Roma Viale Europa 190 (Area Legale di Poste Italiane) Pec: -ricorrente - contro Polizza Mattia; -intimato - avverso la sentenza n. 729/2021 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 26/10/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: Anna Di Santo, in qualità di procuratore di Mattia Polizza, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Paola, Poste Italiane S.p.A., chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società convenuta per la perdita patrimoniale subita dal Polizza ammontante ad euro 2 . 900 , a seguito di un’operazione posta in essere da ignoti sulla propria carta Postepay Evolution; a sostegno della domanda rappresentò che il Polizza aveva ricevuto una mail in apparenza proveniente da Poste Italiane S.p.A. con la quale veniva invitato ad accedere al proprio conto mediante un linkcontenuto nella mail, inserendo le proprie credenziali per effettuare il cambio della password; che l’utente aveva effettuato la richiesta operazione ed aveva successivamente riscontrato un addebito di euro 2.900 per un’operazione a favore di Anytime Paris Fra, da lui mai compiuta; formulata invano richiesta di rimborso, il Polizza adì il Giudice di pace; la convenuta, nel costituirsi in giudizio, affermò che la responsabilità dell’accaduto era attribuibile unicamente all’attore, per aver quest’ultimo comunicato incautamente a terzi la propria password ed il proprio codice segreto pin per l’accesso on linealla propria carta, rendendo in tal modo possibile ad un soggetto terzo di effettuare l’operazione con cui gli era stata sottratta la somma di euro2.900; il Giudice di pace rigettò la domanda compensando le spese; a seguito di appello del Polizza, il Tribunale di Paola ha accolto il gravame,ritenendo che il prestatore di servizi dovesse rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, degli effetti dannosi conseguenti all’esercizio di un’attività pericolosa implicante il trattamento di dati personali, non avendo l’ente dimostrato la riconducibilità dell’operazione al cliente; il Tribunale pertanto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente (Cass., 1 n. 2950 del 3/2/2017), ha accolto il gravame e condannato Poste Italiane S.p.A.al risarcimento del danno parialla somma attualizzata sottratta dall’operazione illecita; avverso la sentenza Poste Italiane S.p.A.ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c.;

Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 2,dell’art. 10 co. 2 e 12 co. 4 del d.lgs. 27/1/2010 n. 11 in riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe violato le specifiche disposizioni che in materia configurano a carico dell’utente dei servizitelematici oneri di particolare cautela e diligenza nell’uso dei propri codici ed avrebbe disatteso le regole disciplinanti la responsabilità di Poste Italiane S.p.A.; con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. - lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di attribuire rilevanza al fatto decisivo costituito dall’avere l’utente consegnato spontaneamente a terzi dati identificativi del proprio conto, operando su un sito che non era di Poste Italiane S.p.A.; ove tale fatto fosse stato considerato, il giudice del gravame non avrebbe potuto concludere per la sussistenza della responsabilità di Poste; il Collegio stima che, in assenza di precedenti specifici, sia opportuno rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione della stessa in pubblica udienza.