Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to direct factual attacks and irrelevant revocation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by the Bonanni family against a second-instance judgment awarding damages to an architect and engineer. The appellants attempted to overturn the decision by directly criticizing the technical expert report and alleging errors in cost calculations, while also raising a revocation claim based on omitted documents. The court ruled these arguments inadmissible because direct factual attacks belong in a retrial, and the revocation claim failed as it relied on a factual error that does not constitute a ground for cassation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: Direct factual attacks on the expert report and cost estimates are inadmissible in cassation, and a revocation claim based on a factual error resulting from case documents is inadmissible if it does not meet the strict statutory requirements for revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 12605/2019 R.G. proposto da: Gallone Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma Via Romeo Romei, 23 presso lo studio dell’avvocato Biava Attilio che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Renzi Carlo e Unipolsai Assicurazioni S.p.A. -intimati - nonchécontro Bonanni Bruno, Bonanni Carlo, Bonanni Francesco, Bonanni Luca, Bonanni Luciano, Bonanni Paolo, Bonanni Sergio, Fileni Valeria, elettivamente domiciliati in Roma Via F. Confalonieri 2 presso lo studio dell’avvocato Ventura Francesco che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6600/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevatoche: Luciano, Bruno, Letizia, Sergio, Carlo, Paolo, Luca e Francesco Bonanni nonché Valeria Fileni nel marzo 2011 convenivano davanti al Tribunale di Roma l’architetto Carlo Renzi e l’ingegnere Gaetano Gallone per ottenerne il risarcimento di danni ai sensi dell’articolo 2043 c.c., danni che avrebbero causato a un loro immobile i lavori progettati dal Gallone e diretti dal Renzi eseguiti sull’immobile confinante di proprietà di Patrizia Campitelli nell’estate 2005, lavori che, come da fonogramma del 28 settembre 2005 deivigili del fuoco, avevano condotto a dichiarare inagibile l’immobile degli attori.
In precedenza, nel 2006, i suddetti attori avevano citato, sempre davanti al Tribunale di Roma, la Campitelli per ottenerne il risarcimento dei danni, e in tale giudizio la convenuta aveva chiamato in causa i due tecnici, oltre alla ditta esecutrice; vi era stata poi una consulenza tecnica d’ufficio, svolta dall’ingegner De Angelis. Il Tribunale con sentenza del gennaio 2011 rigettava ogni domanda nei confronti della Campitelli; quanto poi agli appelli, la Corte d’appello di Roma sarebbe giunta, con sentenza del 17 novembre 2017, a disattenderli.
Nel giudizio avviato appunto avverso i due tecnici nel marzo 2011, i convenuti si costituivano, eccependo tra l’altro la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio, eccezione che fu proposta anche dalla compagnia assicuratrice del Renzi, Unipol S.p.A. Il Tribunale, con sentenza del 16 maggio 2013, rigettava la domanda per avvenuta prescrizione, individuando il dies a quonel 28 settembre 2005, ovvero quando i vigili del fuoco avevano dichiarato inagibile l’immobile attoreo. I Bonanni/Fileni proponevano appello, cui resistevano le controparti.
Con sentenza del 19 ottobre 2018 la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame: individuato diversamente il dies a quonel momento in cui gli appellanti avrebbero avuto “la possibilità concreta di acquisire la conoscenza dell’intervento” anche del Gallone e del Renzi “come soggetti cui poteva ascrivere la causa del danno” per il deposito degli allegati alla CTU De Angelis includenti proprio “le note tecniche di parte attrice dell’ing. Alessandro Bonuso datate 30.6.2008”, lasciava quindi intendere che il dies a quo sarebbe stato appunto il 30 giugno 2008, per cui la prescrizionenon sarebbe stata maturata quando fu notificata la citazione l’11 marzo 2011.
La Corte d’appello vagliava poi il merito, dichiarando la responsabilità dei due tecnici per i danni subiti dall’immobile degli appellanti, e quindi li condannava solidalmente a risarcire questi ultimi nella misura di euro 417.767,32 oltre interessi. Il Galloneha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si sono difesi i Bonanno/Fileni con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria; il ricorrente ha depositato altresì una serie di documenti. Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge, e in particolare violazione dell’articolo 2947, primo comma, c.c., nonché manifesta e irriducibile contraddittorietà motivazionale, omesso esame di documenti decisivi, omesso esame di fatto discusso e decisivo ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e omesso esame dell’indicazione effettuata dal ricorrente del dies a quoprescrizionale.Si afferma che la percezione dell’addebitabilità deldanno assunta utilizzando il criterio della conoscibilità secondo l’uso dell’ordinaria diligenza; e nel caso in esame dalla “semplice lettura degli atti” del ricorrente emergerebbe “in modo preciso e puntuale” l’indicazionedel dies a quo nel 28 settembre 2005 (cioè alla data del fonogramma dei vigili del fuoco).
Si richiamano “i precisi riferimenti testuali” compiuti dalla difesa dell’attuale ricorrente sia in primo sia in secondo grado. La corte territoriale avrebbe errato perché avrebbe cercato elementi asseritamente idonei a creare la conoscenza effettiva, non valutando la conoscibilità. Si argomenta poi sulle note critiche allegate alla CTU De Angelis, osservando tra l’altro che la consulenza tecnica d’ufficio di per sé non sarebbe prova; e ancora in seguito ancora si argomenta ampiamente per sostenere che il giudice d’appello avrebbe avuto, per determinare il momento di astratta conoscibilità, “chiare evidenze documentali” da considerare, che vengono poi illustrate nelle pagine 24-27 del ricorso, per concludere che nella sentenza non venne sarebbe traccia, così pervenendo alla pretesa violazione dell’articolo 2947 c.c.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 61 ss., 191 ss. e 116 c.p.c., illegittima acquisizione di consulenza tecnica di altro processo, violazione del principio di contraddittorio, inadeguatezza della consulenza tecnica d’ufficio per costituire prova, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà motivazionale. Fondatala decisione sulla CTU di un altro giudizio - la CTU De Angelis - il giudice d’appello avrebbe violato il principio del contraddittorio.Inoltre detta consulenza “non aveva portato ad un accertamento di responsabilità” del ricorrente, e comunque non avrebbe potuto valere come prova, per cui la motivazione sarebbe apparente.
Si argomenta poi per dimostrare che le conclusioni della consulenza sarebberoevidentemente contraddittorie.Il giudice d’appello avrebbe poi ritenuto di poter dare indicazioni sulla responsabilità dei “soggetti delegati alle opere” e dei due professionisti nella sentenza d’appello che nel 2017 concluse l’altro giudizio, ma tale sentenza non contemplerebbe una siffattaresponsabilità.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 61 ss., 191 ss., 115 e 116 c.p.c. in relazione agli articoli 2043 e 2055, ultimo comma, c.c., mancata gradazione di responsabilità e motivazione apparente. Accogliendo le conclusioni del CTU De Angelis, la Corte d’appello ne avrebbe assunto le contraddizioni, pur avendo “tutti gli strumenti atti a verificare il diverso apporto causale” dei due professionisti, l’uno progettista e l’altro direttore dei lavori. La mancata allegazione di documenti del progettista non equivarrebbe alla mancata esecuzione del controllo da parte del direttore dei lavori. Si citano poi passi della CTU De Angelis e si censura l’avere il giudice d’appello omesso di valutare le risultanze della CTU che sarebbe stataeffettuata sempre nel giudizio avviato nel 2006 dall’ing. Vanni (in realtà, si trattava di ATP), e si conclude sottolineando “la macroscopica differenza” tra la posizione del ricorrente e quella degli altri responsabili.
4. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. (ovvero principio del giusto processo) nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c., e altresì “errore di fatto risultante dagli atti o documenti” di causa, omesso esame di chiarimenti del c.t.u., di fatto discusso e decisivo ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e altra consulenza tecnica d’ufficio, e infine errori di calcolo. Già si era “detto della insanabile contraddittorietà della CTU” (pur non essendo tecnicamente tale, essendo stata disposta in un altro giudizio); ma soprattutto la stima del costo della demolizione e della ricostruzione dell’immobile in euro 257.339,27, “pedissequamente” seguita dal giudice d’appello, non sarebbe stata quella definitiva del tecnico.
A questo asserto fanno seguito argomenti relativi ai calcoli di stima delconsulente De Angelis (si vedano pagine 33- 34 del ricorso), per affermare che la valutazione definitiva di quest’ultimo sarebbe stata invece nella misura di euro 193.739,25. Ad avviso del ricorrente ciò “integra perfettamente uno dei motivi di revocazione” ai sensi dell’articolo 395 n.4 c.p.c. nel caso in cui la sentenza passata in giudicato. Inoltre vi sarebbe stato accertamento tecnico preventivo da parte dell’ing. Vanni stimante i costi di ripristino in euro 97.650 in totale, che il giudice d’appello non avrebbe considerato.
Sussisterebbero in effetti “gravi errori di calcolo” sui costi di demolizione e ricostruzione indicati dal CTU De Angelis, considerati anche i suoichiarimenti specifici.
5. Mediante il primo motivo, in sostanza, il ricorrente critica, a ben vedere in modo direttamente fattuale, l’identificazione del dies a quo del termine prescrizionale, che il giudice d’appello ha modificato rispetto a quello identificato dal giudice di prime cure, modifica che, in effetti, può ben definirsi sufficiente. La censura pertanto è priva di consistenza.
6. Quanto al secondo motivo, a tacer d’altro, non può certo ritenersi leso il contraddittorio, considerato che nella causa in cui è stata espletata la consulenza De Angelis le attuali parti erano presenti appunto come parti. Peraltro, la Corte d’appello non fonda l’identificazione del dies a quo soltanto nella CTU in sé, ma anchesulle note tecniche del perito della Campitelli (in quella causa attrice), l’ing. Alessandro Bonuso, note del 30 giugno 2008, per concludere con l’affermazione (esprimente sine dubio una valutazione di merito) che “gli appellanti non potevano avere la reale e concreta percezione dell’addebitabilità” del danno ai due appellati se non dal momento in cui gli accertamenti tecnici fatti nel … precedente giudizioavevano fatto emergere le carenze progettuali e le omissioni di controllo dei professionisti incaricati dalla … Campitelli”. Il motivo, quindi, risulta manifestamente infondato.
7. Con il terzo motivo viene effettuata una diretta critica fattuale avverso le conclusioni della CTU De Angelis, accolte dal giudice d’appello, e comunque sull’avere quest’ultimo ritenuto responsabile il ricorrente al pari del direttore dei lavori e dell’impresa che li eseguì.Vengono poi criticati, sempre direttamente, passi della relazione del CTU De Angelis, contrapponendo un brano dell’ATP effettuato dall’ing. Vanni per desumerne che non sarebbe stata causa dei movimenti dei terreni adiacenti non la progettazione (cioè quel che aveva effettuato l’attuale ricorrente), bensì “la meccanica e le attività di cantiere” eseguite per lo scavo. Tutto ciò sarebbe congruo esclusivamente in un giudizio d’appello, vale a dire in questa sede patisce una evidente inammissibilità.
8. Mediante l’ottavo motivo, come sopra si è visto, si confutano i calcoli effettuati dal CTU De Angelis sul costo dei lavori di demolizione e ricostruzione, desumendone l’erroneità della sentenza d’appello, e dunque presentando l’ennesima censura fattuale. Si afferma inoltre che sia in primo sia in secondo grado la difesa dell’attuale ricorrente e parimenti la difesa della Renzi avrebbero rilevato che l’ing. De Angelis “aveva sensibilmente ridotto la propria stima” per avere, “pur tardivamente” riconosciuto che buona parte dell’edificio leso era abusiva.
Si tratterebbe di un documento allegato dagli stessi attori - ora con troricorrenti – come doc. 2 che il giudice d’appello avrebbe pretermesso, per cui sussisterebbero i presupposti della revocazione ai sensi dell’articolo 395 n.4 c.p.c. se la sentenza “passasse in giudicato”. Questo assertoevidenzia l’erroneità di questa parte del motivo (come si è appena visto, la prima parte è diretta critica di fatto e quindi inammissibile), giacché la revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. non presuppone che si sia verificato il giudicato sulla sentenza “effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, vizio che, invece, integra inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il motivo poi conclude (sub 4.2 della sua esposizione) criticando ancora la stima del CTU De Angelis, cui viene contrapposta quella dell’autore della relazione di accertamento tecnico preventivo Vanni, ricadendo di nuovo nella diretta critica fattuale, di evidente inammissibilità.9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €7.200,00, di cui euro 7. 0 00,00 per onorari, oltre al 15% per spese generalie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa