Cassation court remands case to lower court regarding liability under Articles 2051 and 2053 of Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory appeal, ordering the case to be remitted to the lower court for further examination. The appellant argued that the lower court erred in applying Articles 2051 and 2053 of the Civil Code regarding the owner's liability for fire damage caused by a neighboring property. The court noted the complexity of distinguishing between these two liability regimes and the lack of complete jurisprudential clarification on the specific relationship between them. Consequently, the court decided to send the matter back to the appellate court to resolve the nuanced legal questions properly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2051 c.c.; Art. 2053 c.c.: In cases involving complex distinctions between the liability of the possessor and the owner for damage caused by defects or structural anomalies, the Court remands the case to the lower court when the jurisprudence lacks complete clarification on the specific relationship between these two statutory figures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31809/2020 proposto da: Trombin Franco, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 58 presso lo studio dell’avvocato Cossu Bruno che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cester Carlo e Rossi Francesco; -ricorrente - contro Itas - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni, rappresenta ta e difesa dall’avvocato Montaldo Federico, domiciliata in Roma in via Asiago n.8 presso lo studio dell’avvocato Santarelli Stefano; -controricorrente - nonchè contro Ubi Leasing S.p.A., domiciliata in Roma Viale Parioli 63 presso lo studio dell’avvocato Terrigno Massimiliano che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zeroli Andrea; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:
Rilevatoche: Per quanto qui interessa, nel 2012 Franco Trombin conveniva davanti al Tribunale di Venezia UBI Leasing S.p.A., Proposte Immobiliari S.r.l., Ivano Sfriso e Natalia Morassutti perché fossero condannati, in base all’articolo 2051 c.c. e all’articolo 2053 c.c., a risarcirgli danni derivati dalla distruzione di un suo capannone avvenuta l’11 febbraio 2011 per un incendio insorto in un confinante immobile di UBI assegnato in locazione finanziaria a Proposte Immobiliari, di cui amministratrice era laMorassutti, e lasciato di fatto nella disponibilità del di lei marito Ivano Sfriso.
I convenuti si costituivano, resistendo. In particolare, UBI e Proposte Immobiliari ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Rsa- Sun Insurance Office Ltd per essere tenute comunque indenni. Con un altro atto di citazione davanti allo stesso tribunale, al contempo, Ri.Mac. S.r.l., proprietaria di un ulteriore immobile adiacente a quello di UBI, conveniva per il risarcimento i medesimi soggetti; in tale c ausa Proposte Immobiliari proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, sostenendo che dalla sua proprietà era scaturito l’incendio, poi propagatosi.Riunite le cause e svolta istruttoria, il tribunale, con sentenza del 16 aprile 2018, rigettava ogni domanda.
Ri-Mac e Franco Trombin proponevano rispettivi appelli, generando così due cause di secondo grado, che venivano poi riunite. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2020, rigettava l’appello di Ri-Mac e accoglieva quello del Trombin, condannando solidalmente Proposte Immobiliari e Ivano Sfriso a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede. Il Trombin ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, illustrato anche con memoria; si sono difese con rispettivo controricorso UBI e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta ITAS -Società Mutua di Assicurazioni.
Considerato che:
1. Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2053 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 1.1 Si osserva che la corte territoriale ha negato la responsabilità di UBI in riferimento agli articoli 2051 e 2053 c.c. L’appellante aveva sostenuto la responsabilità solidale ex articolo 2051 c.c.di proprietario e conduttore; il ricorrente riconosce la giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice d’appello (Cass. 24520/2009 e Cass. 16422/2011, per cui l’articolo 2051 c.c. riguarda soltanto la responsabilità da stato di fatto/relazione materiale -e non solo giuridica - sul bene) , ma afferma che proprio per le ragioni di non responsabilità evincibili da questa giurisprudenza -difetto di disponibilità del bene - la corte territoriale avrebbe dovuto diversamente applicare l’articolo 2053 c.c., il quale non presuppone la materiale disponibilità della cosa.
Si tratta infatti di responsabilità oggettiva del proprietario in cui la prova liberatoria sostanzialmente coincide con caso fortuito o forza maggiore. La corte di merito invece nega la responsabilità di cui all’articolo 2053 c.c. sul presupposto che sia ipotesi speciale rispetto alla generale figura dell’articolo 2051 c.c. Ribatte il ricorrente che sussiste sì la specialità (da ultimo, lo afferma Cass. 9694/2020), ma che questa deriva dal criterio formale del titolo, non bastando il potere di uso sulla cosa causante il danno. Sostiene pertanto il ricorrente che il potere di uso sulla cosa non occorre perché sussista la responsabilità del proprietario: quest’ultimo, come tale, riveste anche la posizione di custode (Cass. 4737/2001; e si veda pure Cass. 7526/2018).
La giurisprudenza lo riconosce per il contratto di locazione (appunto con Cass.7526/2018); non sussistono arresti giurisprudenziali in tal senso per il leasing, ma il leasingè assimilabile alla locazione. 1.2 Inoltre, l’articolo 2053 c.c. prevede la responsabilità del proprietario non solo nel caso in cui i difetti strutturali del suo immobile causino direttamente la rovina, ma anche nel caso in cui l’abbiano concausata o abbiano aggravato il danno. Il giudice d’appello ha escluso la responsabilità ex articolo 2053 c.c. perché l’incendio è “elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, onde ha reputato superfluo esaminare gli argomenti dell’appello riguardanti le gravi anomalie strutturali del capannone che UBI non avrebbe eliminato.
Anche sotto questo profilo il giudice d’appello, ad avviso del ricorrente, erra nell’interpretazione dell’articolo 2053 c.c., in quanto erroneo sarebbe “negare in modo aprioristico … l’esistenza di un nesso causale fra l’incendio e lo stato precedente dell’immobile”, che avrebbe invece potuto concausare o almeno a gravare le conseguenze dell’incendio, come sempre sostenuto dal ricorrente. E la stessa corte territoriale ha rilevato che il CTU aveva riscontrato pericolosa la copertura del capannone anteriore all’incendio.
2. La complessità delle questioni prospettate nel ricorso, con particolare riferimento al rapporto tra le fattispecie rispettivamente dell’articolo 2051 c.c. e dell’articolo 2053 c.c., in carenza di non completo approfondimento da parte della giurisprudenza pregressa, giustifica la rimessione della cau