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Ordinanza Interlocutoria — n. 14980/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 14980/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14980/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4412/2019 R.G. proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15893/2018 depositata il 31/07/2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 14980/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15893/2018 depositata il 31/07/2018.

Parole chiave

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pagamento di interessi esecuzione per debiti rateizzazione del debito calcolo del pignoramento recupero di crediti opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4412/2019 R.G. proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15893/2018 depositata il 31/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche: Gina Tralicci ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 15893 del 2018 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva notificato atto di precetto in uno a un’ordinanza di assegnazione ex art. 553, cod. proc. civ., a Intesa San Paolo, s.p.a., quale già terzo pignorato di un procedimento coattivo nei confronti di Poste Italiane, s.p.a.; - aveva, pertanto, introdotto ulteriore pignoramento presso terzi cui la società Intesa esecutata aveva reagito proponendo opposizione all’esecuzione, con la quale aveva dedotto l’intervenuta estinzione dell’obbligazione a mezzo di assegno circolare; - il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione come proposta, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che aveva invece riconosciuto dovuti, e non soddisfatti, gli interessi legali dopo il deposito del titolo esecutivo nonché, al contempo, ridotto per quanto di ragione le spese legali precettate; resiste con controricorso Intesa San Paolo, s.p.a.; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez.

U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 556, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, essendo intervenuto il pagamento dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi in danno della s.p.a. Intesa, le spese di precetto erano dovute in relazione alla somma originariamente intimata, e non al residuo pari a quella riconosciuta dovuta dopo l’invio dell’assegno infine incassato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 1182, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull’errato computo della ritenuta di acconto, eccepito sia in primo che secondo grado;

Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7 marzo 2023;