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Ordinanza Interlocutoria — n. 14795/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 14795/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14795/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7935-2022proposto da: GENERTEL SPA, in persona dei procuratori speciali Luca Splendiani e Daniela Grusovin, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale XXI APRILE 26, presso lo studio dell’Avvocato Francesco MALATESTA, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VialeEUROPA 190 (Area Legale di Poste Italiane), presso lo studio dell’Avvocato Dora DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Andrea AMBROZ; -controricorrente - Oggetto TITOLI DI CREDITO Bonifico domiciliato - Rinvio in pubblica udienza R.G.N.7935/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 2697 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 14795/2023 — snciv · Corte di Cassazione: – “nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi processuali in materia di prova, nonché violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., lamentando “errore di percezione relativamente alla lettura e leggibilità della firma apposta sulla quietanza di pagamento”; -che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.

Parole chiave

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pagamento in mano di terzi pagamento degli arretrati delegazione di pagamento domicilio di pagamento ordine di pagamento finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
civ., oltre che dell’art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
– “nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi processuali in materia di prova, nonché violazione dell’art. 115 cod.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7935-2022proposto da: GENERTEL SPA, in persona dei procuratori speciali Luca Splendiani e Daniela Grusovin, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale XXI APRILE 26, presso lo studio dell’Avvocato Francesco MALATESTA, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VialeEUROPA 190 (Area Legale di Poste Italiane), presso lo studio dell’Avvocato Dora DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Andrea AMBROZ; -controricorrente - Oggetto TITOLI DI CREDITO Bonifico domiciliato - Rinvio in pubblica udienza R.G.N.7935/2022 Cron.

Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 519 /202 1 del T ribunale di TRIESTE, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto -Ritenuto che la società Genertel S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 519 /21, del 1 3 settembre 2021, del Tribunale di Trieste, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Poste Italiane S.p.a. avverso la sentenza n. 123/19, del 6 marzo 2019, del Giudice di pace di Trieste – ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale; -che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace triestino, lamentando l’inadempimento, da parte di Poste Italiane, di un contratto di conto corrente; -che, in particolare, l’allora attrice deduceva di aver disposto un pagamento in favore di una persona fisica, a tal scopo fruendo del servizio contrattuale –offerto dalla società convenuta – di c.d.

“bonifico domiciliato”, constatando, però, in seguito, che Poste Italiane aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto indicato da essa correntista, bensì in favore di un terzo rimasto sconosciuto, tanto che Genertel era stata costretta a pagare, nuovamente, il legittimo destinatario dell’importo; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando Poste Italiane al pagamento, in favore di Genertel, di € 8.00,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - che esperito gravame dalla convenuta soccombente il giudice di appello lo accoglieva; - che avverso la sentenza del Tribunale triestino ricorre per cassazione la società Genertel, sulla base – come detto – di tr e motivi;-che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1) [recte, n. 3)], cod. proc. civ.

– violazione e f alsa applicazione dell’art. 43, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dell’art. 12 disp. prel. cod. civ.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt.1362, 1366 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1218, 1175 e 1176, comma 2, cod. civ., oltre che dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 35, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione”; -che con il medesimo motivo viene, inoltre, denunciata – ex art.360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

– “nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi processuali in materia di prova, nonché violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., lamentando “errore di percezione relativamente alla lettura e leggibilità della firma apposta sulla quietanza di pagamento”; -che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.

4) e 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (cioè, “la mancata produzione, da parte della Banca negoziatrice, di una copia del documento di identità presentato dal falso prenditore al momento della riscossione”) che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre a nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione dedotta, al riguardo, dalla parte appellata; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, Poste Italiane, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;-che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che la ricorrente ha depositato memoria; - che questo C ollegio reputa di rilievo nomofilattico la questione oggetto del presente ricorso, ritenendone, pertanto, opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all’esito