Cassation court remands case to public hearing regarding contract breach and identity document falsity arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing after finding the legal issues raised by Genertel against Poste Italiane to be of nomofilactic importance. Genertel argued that Poste Italiane breached its contract by paying funds to an unknown third party instead of the designated recipient and alleged the falsity of an ID document used in the transaction. The court decided to hold a public hearing to examine these substantive claims rather than ruling on the admissibility of the arguments at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal raises issues of general legal importance regarding contract breach or document authenticity, the court may remand the case to a public hearing for full examination.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4557-2022proposto da: GENERTEL SPA, in persona dei procuratori speciali Luca Splendiani e Daniela Grusovin, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale XXI APRILE 26, presso lo studio dell’Avvocato Francesco MALATESTA, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VialeEUROPA 190 (Area Legale di Poste Italiane), presso lo studio dell’Avvocato Dora DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Andrea AMBROZ; -controricorrente - Oggetto TITOLI DI CREDITO Bonifico domiciliato - Rinvio in pubblica udienza R.G.N.4557/2022 Cron.
Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 413 /202 1 del T ribunale di TRIESTE, depositata il 03/07/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto -Rilevato che la società Genertel S.p.a. ricorre, sulla base di due motivi,per la cassazione della sentenza n. 413/21, del 3 luglio 2021, del Tribunale di Trieste, che – accogliendo il gravame esperito dallasocietà Poste Italiane S.p.a. avverso la sentenza n. 717/19, del 28 dicembre2019, del Giudice di pace di Trieste – ne ha rigettato ladomanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale; -che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace triestino, lamentando l’inadempimento, da parte di Poste Italiane, di un contratto di conto corrente; -che, in particolare, l’allora attrice deduceva di aver disposto un pagamento in favore di una persona fisica, a tal scopo fruendo del servizio contrattuale –offerto dalla società convenuta – di c.d.
“bonifico domiciliato”, constatando, però, in seguito, che Poste Italiane aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto indicato da essa correntista, bensì in favore di un terzo rimasto sconosciuto, tanto che Genertel era stata costretta a pagare, nuovamente, il legittimo destinatario dell’importo; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando Poste Italiane al pagamento, in favore di Genertel, di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - che esperito gravame dalla convenuta soccombente il giudice di appello lo accoglieva; - che avverso la sentenza del Tribunale triestino ricorre per cassazione la società Genertel, sulla base – come detto – di du e motivi;-che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1) [recte, n. 3)], cod. proc. civ.
– violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dell’art. 12 disp. prel. cod. civ.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazi one o falsa applicazione degli artt.1362, 1366 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1218, 1175 e 1176, comma 2, cod. civ., oltre che dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 35, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione”, oltre che in “tema della falsità materiale ictu oculi riconoscibile del documento di identità”; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, Poste Italiane, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che la ricorrente ha depositato memoria; - che questo C ollegio reputa di rilievo nomofilattico l a questione oggetto del presente ricorso, ritenendone, pertanto, opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all’esito di a