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Ordinanza — n. 14750/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls execution opposition due to lack of necessary co-litigant participation violating mandatory joinder rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14750/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the second-instance judgment regarding an opposition to execution proceedings because the necessary third-party debtors were absent from the trial. The appellant argued for the annulment based on this procedural defect, while the debtor's curator resisted the claim. The Supreme Court ruled that the absence of required co-litigants renders the entire process void, necessitating a remittal to the lower court for a retrial with full participation.

Regesto Legislator

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Art. 354, comma 1, c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: The violation of mandatory joinder rules by failing to include necessary co-litigants in the proceedings renders the entire process void, requiring the annulment of judgments and remittal to the court of first instance.

Parole chiave

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necessary co-litigants execution opposition lack of contradiction annulment of judgment remittal to first instance procedural nullity mandatory joinder credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 2, c.p.c.
Il Flematti ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..
Art. 354, comma 1, c.p.c.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
Art. 375, c.p.c.
Art. 380 bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
ART. 615 C.P
Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 03 / 05/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 1515 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1515del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da GALANTI Salvatore (C.F.: GLN SVT 76M24 F065O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Matteo Bartesaghi (C.F.:

BRT MTT 75B04 C933K) e Paolo Bartesaghi (C.F.: BRT PLA 75B04 C933K) -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO FLEMATTI ELIO, in estensione al fallimento EL.MA Trasporti S.a.s. di Agnelli Marilena n. 9/2017-2 del Tribunale di Sondrio (C.F.: non indicato), in persona del Curatore pro temporedott. Paolo Maifrè rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Maurizio De Filippis (C.F.: DFL MRZ 63E10 I928K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1600/2020, pubblicatain data 30 giugno 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 maggio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Salvatore Galanti sulla base di titoli cambiari (assegni bancari), ha pignorato, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., i crediti vantati da Elio Flematti nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, Ric. n. 1515/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 di Coca Cola HBC Italia S.r.l., di El.ma Trasporti S.a.s. di Agnelli Marilena, di F.E. Logistic S.r.l. e di R.T.M. S.r.l.. Il Flematti ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Sondrio, che ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal Galanti.

La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Galanti, sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso il curatore del fallimento di Elio Fle- matti. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanzadecisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione del debitore proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espro- priazione di crediti presso terzi, non hanno infatti partecipatoi terzi pignorati (indicati nella sentenza impugnata come Banca Popolare di Sondrio, Coca Cola HBC Italia S.r.l., El.ma Trasporti S.a.s. di Agnelli Marilena, F.E. Logistic S.r.l., R.T.M. S.r.l.), che non risultano del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa Ric. n. 1515/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri:Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 , Sez. 6– 3 ;

Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01 ; nel medesimo senso,anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 –01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

Ne consegue che il giudiziodi merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado Ric. n. 1515/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primogrado; nel rinnovato giu- dizio di merito, nel contraddittorio con tutte le parti necessarie, saràeventualmente anche valutata la possibile incidenza, ai fini del presente giudizio,della sopravvenuta dichiarazione di falli- mento del debitore esecutato. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Sondrio, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 1515/2021 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Sondrio , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato,ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per le spese d