Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished without ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal before the hearing. Dario Zito withdrew the appeal against the Second Instance Court's judgment awarding damages to the Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo via electronic signature. Since the opposing party did not engage in any defensive activity, the court ruled on the procedural extinction without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the appeal, satisfying the statutory requirements for termination without a substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25265/2020 R.G. proposto da : ZITO DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via di PORTA PERTUSA n. 4, presso lo studio dell’avvocato AGATI OTTORINO (GTATRN71D02G273A) rappresentato e difeso dall'avvocato SCIALDONE ENRICO (SCLNRC69L09G273L) -ricorrente – contro ISM ISTITUTO PER LO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1002/2020depositata il 29/06/2020 . Ad. 6/04/2023 R.g. n. 25265 del 2020; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/04/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA Dario Zito ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1002 del 29/06/2020 che ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e lo ha condannato alla corresponsione di euro undicimila trecento ventuno in favore dell’Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo. L’istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo è rimasto intimato. La causa era fissata per l’adunanza camerale del 6/04/2023, per la quale perveniva atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE È stata depositata, in via telematica. In data 14/03/2023,e quindiprima dell’adunanza del 6/04/2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di Dario Zito, con sottoscrizione in via telematica da parte dello stesso Zito, ossia della parte sostanziale.
La detta rinuncia soddisfa, pertanto,i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2 , cod. proc. civ., per cui a norma dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spesse, non avendo la controparte, Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo, svolto attività difensiva in questa sede. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/ 2015) e, trattandos i di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560del 30/09/ 2015 , Rv.
Rv. 636979 - Ad. 6/04/2023 R.g. n. 25265 del 2020; estensore: C. Valle 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassa