Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 14659/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing due to deceased defendant's lack of notice and no new counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14659/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court remanded the case to a new hearing because the deceased defendant's heirs had not constituted new counsel and were unaware of the proceedings. The appellants argued for the resumption of the trial, but the court found the previous summons ineffective as it lacked a hearing date and was sent to the deceased's address. Consequently, the court ordered the heirs to be personally notified to ensure their right to defense is fully protected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Codice di Procedura Civile art. 163; art. 164: When a party dies during proceedings and no successor has been constituted, the court must remand the case to ensure the right to defense is fully protected.

Parole chiave

Generato dall'IA
death of party resumption of proceedings right to defense personal notification remission to new hearing constituted party procedural interruption responsabilità del successore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Codice di Procedura Civile art. 163
Codice di Procedura Civile art. 164

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20004 del 14/10/2005 Rv. 585766
RAGIONI DELLA DECISIONE Il processo davanti alla Corte di Cassazione non è interrotto a seguito del decesso delle parti (Cass. n. 20004 del 14/10/2005 Rv. 585766 -01), in quanto dominato dall’impulso d’ufficio.
Generato dall'IA
Decreto — n. 35272/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Ordinanza — n. 26544/2024 — snciv
Cassation court dismisses lawyer's negligence claim, ruling death certificate irrelevant and compensation implicit rejection.
Decreto — n. 13857/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Ordinanza — n. 15078/2026 — snciv
Court dismisses lawyer's malpractice appeal, ruling no causal link proved between negligence and lost appeal outcome.
Ordinanza — n. 20387/2022 — snciv
Cassation Court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of error of law affecting the decision. The court ruled that the lower court correctly allowed the appellants to repropose an absorbed claim without a separate incident appeal. The decision clarifies procedural rules regarding the reiteration of absorbed claims in appellate proceedings. The court found no error of law justifying the revocation appeal. The appeal was declared inadmissible for failing to meet statutory requirements. The court emphasized that the lower court's reasoning was legally sound. The decision upholds the procedural validity of the reproposition of claims. The court rejected the claim of factual or legal error. The appeal was dismissed as it did not meet the criteria for revocation. The court maintained the lower court's decision on procedural grounds.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13768/2021 R.G. proposto da : DE NOTARIIS GIOVANNI, domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso in proprio -ricorrente – contro MINIELLO LUCIOe SASSANI SEVERINA, domiciliati per legge in alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato PRIOLO FABIO (PRLFBA71S17A930Y) -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO CAMPOBASSO n. 116/2021depositata il 23/03/2021.

Ad.18/05/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere relatore CristianoValle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il giudizio di merito venne proposto, dinanzi al Tribunale di Campobasso, da Severina Sassani e Lucio Miniell o nei confronti dell’avvocato Giovanni De Notariis, che si difese in proprio dalla domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale. Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Sassani e il Miniello proposero appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 116 del 23/03/2021, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto parzialmente la loro domanda , riconoscendo agli appellanti una somma di oltre diecimila euro (€ 10.578,00)a titolo di danno patrimoniale.

L’avvocato De Notariis ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. Severina S assan i e Lucio Miniello hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, su plurimi motivi. L’avvocato De Notariis ha depositato controricorso a vvers o i l ricorso incidentale. I ricorrenti incidentali Severina Sassani e Lucio Miniello hanno proposto e depositato ricorso per la riassunzione del processo interrotto,a seguito del decesso dell’avvocato Giovanni De Notariis, con l’allegazione del certificato di morte del professionista.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 18/05/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Il processo davanti alla Corte di Cassazione non è interrotto a seguito del decesso delle parti (Cass. n. 20004 del 14/10/2005 Rv. 585766 -01), in quanto dominato dall’impulso d’ufficio. Ad.18/05/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle Nella specie, tuttavia, l’avvocato Giovanni De Notariis,deceduto in data 23/09/2022, come da copia del certificato di morte allegato dai controricorrenti e ricorrenti incidentali, cumulava a quella di parteanche la qualità di difensore in proprio .

Il rapporto processuale si era con lo stesso difensore instaurato, a seguito del la notifica del ricorso , compiutasi a mani proprie in data 15/06/2021, e i suoi eredi non si s ono costituiti volontariamente in giudizio, né risulta che essi abbiano inteso nominare un difensore. L’atto di riassunzione depositato dal difensore di Severina Sassani e Lucio Miniello, indirizzato collettivamente e impersonalmente agli eredi dell’avvoca to Giovanni De Notariis , nell’ultimo domicilio del defunto, non è suscettibile di avere sortito utile effetto, in quanto privo dell’indicazione della data di udienza, o adunanza, in quanto al momento in cui esso venne accolto dal Presidente di questa Sezione, in data 20/12/2022,non vi era stata ancora alcuna fissazione dell’udienza o dell’adunanza dinanzi questa Corte.

Questa Corte ha provveduto a dare comunicazione in data 02/03/2023 della data dell’adunanza del 18/05/2023 , mediante comunicazione presso la cancelleria all’avvocato Giovanni De Notariis, che, tuttavia, alla detta data era già deceduto. Non risulta, pertanto, che sia stata data comunicazione della fissazione dell’adunanza odierna agli eredi dell’avvocato Giovanni De Notariis. In vista dell’adunanza del 18/05/2023, peraltro , non vi è stata , come già rilevato, alcuna costituzione di nuovo difensore per gli eredi dell’avvocato Giovanni De Notariis e può , pertanto, fondatamente ritenersi che essi, allo stato, non siano a conoscenza della trattazione del ricorso dinanzi questa Corte.

Ad.18/05/2023 CC R.g. n. 13768 del 2021; estensore: C. Valle A tanto consegue che, al fine di assicurare compiutamente l’esplicarsi del diritto di difesa da parte degli eredi dell’avvocato Giovanni De Notariis, deve disporsi rinvio del processo a nuovo ruolo, con onere dei ricorrenti incidentali Severina Sassani e Lucio Miniello di provvedere alla notificazione del controricorso , contenente il ricorso incidentale e del presente provevdimento , personalmente agli eredi dell’avvocato Giovanni De Notariis, per la adunanza la cui in dispositivo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Rinvia la causa all’adunanza del 22/09/2023, disponendo che i ricorrenti incidentali notifichino personalmente agli eredi dell’avvocato Giovanni De Notariis il controricorso contenente ricorso incidentale, unitamente al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dellapresente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di