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Ordinanza — n. 14614/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely due to six-month statute of limitations for execution oppositions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late. The appellant challenged an appellate court decision that rejected her opposition to a tax collection order, but the appeal was submitted after the six-month deadline established by Article 327 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the appeal was untimely and consequently dismissed it, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: The six-month limitation period for filing a cassation appeal against an opposition to execution in enforcement proceedings is strict and does not benefit from holiday suspensions.

Parole chiave

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cassation appeal statute of limitations opposition to execution enforcement proceedings untimely appeal Code of Civil Procedure legal costs opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
Art. 615 c.p.c.
Enrico SCODITTI Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Enrico SCODITTI Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 327 c.p
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv.
Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019
Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015
Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Enrico SCODITTI Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Antonella PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 30724 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30724del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da DEL BENE Floriana (C.F.: DLB FRN 51A46 L219M) rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Fezia (C.F.:

FZE MRA 56R31 L219F) e Angela Daniela Leo (C.F.: LEO NLD 57A52 L219E) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle Entrate – Riscossione (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA del Demanio (C.F.: 06340981007), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.565/2021, pubblicata in data 20 maggio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Floriana Del Bene ha proposto opposizione all’esecuzione av- verso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia del De- manio. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Torino. La Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece respinta. Ricorre la Del Bene, sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e l’Agenzia del Demanio.

Èstata disposta la trattazione in camera di consigl io, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso (oggetto, peraltro, di espressa eccezione solle- vata dagli enti controricorrenti), che sortisce esito negativo, in quanto esso risulta tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 maggio 2021. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 20 novembre 2021. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 337 28 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez . 3 , Sentenza n. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01;

Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzan. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3 , Ordi- nanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risulta datato 29 novembre 2021 e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole in complessivi € 4.300,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito, nonché accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito lo di contributo Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso