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Decreto — n. 14550/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14550/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14550/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26116/2022 R.G. proposto da : INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. (03792380283), già Sistemi Territoriali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 56, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BIAGINI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BANCO POPOLARE Società Cooperativa, LEVITICUS SPV S.r.l., SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 1479/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 14550/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. (03792380283), già Sistemi Territoriali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 56, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BIAGINI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BANCO POPOLARE Società Cooperativa, LEVITICUS SPV S.r.l., SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 1479/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Parole chiave

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prova della proprietà legittimazione a contestare licenza carenza di legittimazione rivendicazione della proprietà legittimazione dei vicini confine particellare

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26116/2022 R.G. proposto da : INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. (03792380283), già Sistemi Territoriali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 56, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BIAGINI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BANCO POPOLARE Società Cooperativa, LEVITICUS SPV S.r.l., SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 1479/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il