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Decreto — n. 14545/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14545/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6712/2023 R.G. proposto da : CORNARO FRANCESCO (CRNFNC51E21I628I), BALDIS GIORGIO (BLDGRG62A09E103K), BALDIS NADIA (BLDNDA52H57I628G), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avvocato MATTEO CENTURELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO SESTI; –ricorrenti – contro IMMOBILIARE CROCIOTTO S.r.l. (02933780161), in persona del suo legale rappresentante pro tempore GIOVANNI CARLO BERETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via De Cristofaro 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIO ZANARDELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO RAVASIO;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 14545/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – avverso la sentenza n. 1063/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione diritto a un difensore condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6712/2023 R.G. proposto da : CORNARO FRANCESCO (CRNFNC51E21I628I), BALDIS GIORGIO (BLDGRG62A09E103K), BALDIS NADIA (BLDNDA52H57I628G), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avvocato MATTEO CENTURELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO SESTI; –ricorrenti – contro IMMOBILIARE CROCIOTTO S.r.l. (02933780161), in persona del suo legale rappresentante pro tempore GIOVANNI CARLO BERETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via De Cristofaro 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIO ZANARDELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO RAVASIO;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 1063/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, i