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Ordinanza — n. 14477/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14477/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the counterclaim inadmissible because it was filed after the mandatory 30-day deadline. Additionally, the court found the lower court's judgment null due to the absence of the necessary third-party debtor in the trial. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remitted to the judge of first instance for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 383 c.p.c.: The counterclaim must be filed within the statutory period, and a judgment is void if necessary co-litigation is lacking, requiring remittal to the first instance court.

Parole chiave

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necessary co-litigation procedural time limits counterclaim inadmissibility remittal to first instance third party rights procedura di rivendicazione nel pignoramento espropriazione temporanea rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità del controri- corso, notificato dalla società intimata solo in data 23 maggio 2019, a fronte di ricorso notificato in data 8 marzo 2019, quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
ART. 615 C.P
Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 370 c.p
Ragioni della decisione 1.Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità del controri- corso, notificato dalla società intimata solo in data 23 maggio 2019, a fronte di ricorso notificato in data 8 marzo 2019, quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020
Sez. 6-5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020
Sez. 6-3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018
Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007
648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009
Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004
Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 03 / 05/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 8831 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8831del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da PERON Antonello(C.F.: PRN NNL 71H10 F839N) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Enrico Castaldo (C.F.:

CST NRC 68D07 G813K) -ricorrente- nei confronti di TIM S.p.A.(C.F.: 00488410010 ), in persona del rappre- sentanteper procura Agatino Di Bartolomeo rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoAlberto Crisi (C.F.: CRS LRT 65C25 F839E ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 752/2018, pubblicatain data 13 settembre 20 18 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 maggio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa L’avvocato Antonello Peron, sulla base di titolo esecutivo giudi- ziale, ha intimato alla Telecom Italia S.p.A. (oggi TIM S.p.A.) precetto di pagamento dell’importo di € 423,68 e ha successi- vamente dato corso all’esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., Ric. n. 8831/2019 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 pignorando i crediti della società debitrice nei confronti del Co- mune di Potenza.

La Telecom Italia S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo di avere pa- gato integralmente quanto dovuto, prima della notificazione del pignoramento. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Potenza. Il Tribunale di Potenza ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Peron, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso TIM S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le partihanno depositato memori e ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità del controri- corso, notificato dalla società intimata solo in data 23 maggio 2019, a fronte di ricorso notificato in data 8 marzo 2019, quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c. (nella formu- lazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis).

2. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione del debitore proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espro- priazione di crediti presso terzi, non ha infatti partecipato l’ente terzo pignorato Comune di Potenza, che non risulta del resto evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità. Ric. n. 8831/2019 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6– 3 ; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 –01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ric. n. 8831/2019 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terz o pignorat o a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la legittimità degli atti di esecuzione, ivi incluso l’eventuale prov- vedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che co- stituisce titolo esecutivo nei confronti dello stessoterzo pigno- rato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale delterzo pignorat o .

Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 6606 03 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). Ric. n. 8831/2019 –Sez. 3 – A d. 3 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primogrado.

3. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Potenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decision e impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Potenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato,ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per