Italian Court dismisses appeal due to withdrawal and lack of interest after new regional law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant withdrew the lawsuit while a new regional law was pending. The applicant had filed a request for regularization of the dwelling after the administrative judge previously lacked jurisdiction. The court ruled that the withdrawal rendered the applicant's interest in continuing the proceedings nonexistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 1 e n. 3 c.p.c.; Art. 113 Cost.: The withdrawal of an appeal renders the proceeding inadmissible if it reveals a subsequent lack of interest in the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3644-2019 proposto da: PROIETTI ALESSIA, elettivamente domiciliata in Roma,Via Orazio 3,presso lo studio dell ’A vvocato Paolo MALDERA , rappresentata e difesa dall’Avvocato WladimiraZIPPARRO; -ricorrente - contro AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA(ATER di Roma), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paulucci De ’ Calboli 20 /E, presso lo studio dell’Avvocato MonicaVIARENGO, che la rappresenta e difende ; -controricorrente - Oggetto LOCAZIONE ABITATIVA Rinuncia al ricorso R.G.N.3644/2019 Cron.
Rep. Ud.07/02/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 3871/2018 del la C orte di A ppello di Roma , depositata il 22/06/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/02/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto –che Alessia Proietti ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3871/18, del 22 giugno2018, della Corte di Appello di Roma, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1434/13, del 10 gennaio 2013, del Tribunale di Roma –ha confermato il rigetto della domanda, proposta contro l’ATER del Comune di Roma, di annullamento e/o disapplicazione del decreto di rilascio dell’immobile, di proprietà della predetta Azienda, sito in Roma, piazza Donna Olimpia n. 5, per occupazione abusiva dello stesso;
–che riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver adito il Tribunale della Capitale, dopo che il giudice amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; –che il giudice di prime cure, tuttavia, rigettava la domanda della Proietti, confermando la validità del decreto di rilascio, “pur non entrando nel merito” – a dire dell’odierna ricorrente – “dei vizi formali” dello stesso; –che esperito gravame dall’attrice soccombente, lamentando –tra l’altro – a nche la mancata pronuncia sulle eccezioni dedotte, il giudice di appello lo rigettava;
–che avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la Proietti, sulla base –come detto – di due motivi; –che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. – “violazione e falsa interpretazione della legge, conflitto negativo implicito di giurisdizione”, ovvero “negata giurisdizione ex art. 113 Cost.”, lamentando la “inoppugnabilità giurisdizionale del decreto dirilascio” adottato ai sensi del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; –che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
–“falsa interpretazione delle norme di diritto”, tornando a lamentare che l’inoppugnabilità del decreto di rilascio è derivata dal mancato esame dei vizi dello stesso e del relativo procedimento, come già sopra delineati, oltre quello di incompetenza funzionale, in ragione della sottoscrizione del provvedimento da parte del Direttore Generale e non del Presidente dell’ATER; – che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’ATER del Comune di Roma, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
–che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; – che n on consta la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. Considerato in diritto –che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso , sul presupposto che , nelle more del presente giudizio , è stata promulgata la legge regionale della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, in forza della quale essa ha, pertanto, presentato domanda di sanatoria per l’alloggio in oggetto; –che la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso(da ultimo, Cass.
Sez. 1, sent. 22 maggio 2019,n. 13923, Rv. 654263-01);–che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione tra le parti; – che stante l a declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste,a carico della ricorrente , l’obbligo di versare , secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna Alessia Proietti a rifondere, all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’e