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Decreto — n. 14366/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14366/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14366/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23843/2021 R.G. proposto da : PEPE PASQUALE, domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio MALET (C.F. MLTMRZ68B07F912E) -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE RAGIONERIA STATO SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA n. 2053/21 resa dal TRIBUNALE di SALERNOavverso SENTENZA di TRIBUNALE PENALE SALERNO n. 2053/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14366/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto ritualeattività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio.

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore opposizione probabilità di successo del ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2053/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto ritualeattività difensiva; P.Q.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23843/2021 R.G. proposto da : PEPE PASQUALE, domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio MALET (C.F. MLTMRZ68B07F912E) -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE RAGIONERIA STATO SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA n. 2053/21 resa dal TRIBUNALE di SALERNOavverso SENTENZA di TRIBUNALE PENALE SALERNO n. 2053/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto ritualeattività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 24/05/2023 IL