Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding procedural errors and reciprocal default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the main and incidental appeals inadmissible, ruling that the lower court's decision constituted a clear case of reciprocal default. The court found the appellant's arguments regarding evidentiary re-evaluation and procedural vices to be manifestly unfounded and outside established criteria. Consequently, the appeals were rejected, and the parties were ordered to compensate each other for the litigation costs incurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.: Appeals based on procedural vices or manifestly unfounded arguments are inadmissible when the lower court's decision clearly establishes reciprocal default between parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9165/2020 proposto da: RoccaGina, elettivamente domiciliata in Roma Via Aureliana, 53 presso lo studio dell'avvocato Strano Antonino, rappresentata e difesa dagli avvocati Barazzoni Gian Paolo, Camellini Veronica; -ricorrente - contro Brioni Massimo, come di seguito domiciliato, rappresentato e difeso; -intimato - nonchè da Brioni Massimo, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Pellegrini Andrea; -ricorrente incidentale - contro Rocca Gina, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1998/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti; RILEVATO CHE:
1. Con contratto del 17 giugno 2013 (regolarmente registrato) Gina Rocca, proprietaria di un immobile sito in via Quattro Giornate di Reggio Emilia, aveva concesso in locazione detto immobile, parzialmente ammobiliato, a Massimo Brione, con previsione di canone mensile di euro 500 (da pagarsi ad inizio mese), con deposito cauzionario di euro 1500 e con elenco dei mobili indicati in separato documento. Successivamente il Brioni si era reso inadempiente nel pagamento di tre canoni mensili, in relazione ai quali la Rocca aveva chiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, che erano stati opposti dal Brioni.
Risolto consensualmente tra le parti il contratto di locazione, in data 31 ottobre 2015 il Brioni aveva restituito l’immobile. In occasione di un accesso congiunto presso l’immobile le parti avevano redatto relativo verbale, con indicazione dei danni riscontrati (in ragione dei quali la Rocca aveva deciso di trattenere il deposito cauzionale): parte conduttrice, nel sottoscrivere il verbale non aveva contestato l’esistenza dei danni riscontrati, ma li aveva imputati alla normale usura.
2. La Rocca conveniva davanti al Tribunale di Reggio Emilia il Brioni avanzando nei suoi confronti una richiestadi risarcimento danni.Il Brioni si costituiva contestando la domanda attorea. Il Tribunale riuniva i tre processi (quelli introdotti dalle due opposizioni e quello introdotto dalla domanda risarcitoria). Nel corso del giudizio di primo grado la Rocca intraprendeva una procedura esecutiva presso terzi che le consentiva di recuperare dal Brioni l’importo di euro 1.500, oltre ad interessi, accessori e spese legali Il Tribunale con sentenza n. 1295/2018, ritenuti estinti integralmente i crediti per canoni dilocazione per compensazione con il credito del conduttore per restituzione del deposito cauzionale, revocava i due decreti ingiuntivi opposti; e condannava il Brioni al pagamento in favore della Rocca della somma di euro 3.244,60 a titolo di risarcimento danni.
3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello entrambe le parti. Precisamente: la Rocca contestava:
a) la ricorrenza delle condizioni della compensazione;
b) il mancato riconoscimento a carico della controparte della responsabilità processuale;
c) la disposta compensazione delle spese. Il Brioni, invece, eccepiva la nullità, per mancanza di alcune pagine, dell’atto di appello, contestava quanto ex adverso dedotto nell’atto di appello e con appello incidentale si lamentava che il giudice di primo grado aveva accolto la pretesa risarcitoria della locatrice pur in difetto della prova dei danni. La Corte di Appello di Bologna con sentenza1998/2019, in riforma (parziale) della sentenza di primo grado, rigettava le due opposizioni, nonché la domanda risarcitoria proposta dalla Rocca, compensando tra le parti le spese processuali.4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Rocca. Ha resistito con controricorso il Brioni, che ha proposto ricorso incidentale. Al ricorso incidentale ha resistito la Rocca con relativo controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:
1. Appare opportuno premettere che nella impugnata sentenza la Corte territoriale, dopo aver respinto l’eccezione di nullità dell’atto di appello principale, ha ritenuto equitativamente che l’importo complessivo dei danni risarcibili (imputabili al negligente uso della cosa locata) fosse pari all’importo del deposito cauzionale (già trattenuto dalla locatrice) e sulla base di questo presupposto ha ritenuto che, da una parte, il Brioni, all’atto della riconsegna dell’immobile, non aveva diritto alla restituzione del deposito cauzionale e che, d’altra parte, l’ulteriore pretesa risarcitoria della Rocca non fosse fondata.
Il tutto con compensazione delle spese processuali relative al grado. 2.Il ricorso di Gina Rocca è affidato a quattro motividi ricorso. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 156 secondo comma c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.) per contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo nella parte in cui la corte territoriale – dopo aver in motivazione accertato equitativamente l’importo dei danni risarcibili imputabili al conduttore in misura pari alla somma versata come deposito cauzionale e dopo aver affermato sempre in motivazione che il conduttore non aveva diritto ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale - al punto 2 del dispositivo, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni da essa formulata. 2.2.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 112 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia nella parte in cui la corte territoriale nulla ha dichiarato in dispositivo in relazione alla sua domanda di compensazione tra la somma, che era stata versata dal conduttore a titolo di deposito cauzionale e che era stata da lei provvisoriamente trattenuta, e la somma, che era a lei dovuta dal conduttore come risarcimento dei danni causati dal conduttore. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art., 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato né il fatto che lei non aveva avuto la disponibilità dell’appartamento (a causa degli inadempimenti del conduttore che erano stati affermati nella motivazione della sentenza) né la richiesta di risarcimento danni per un importo di euro 500 da essa formulata. 2.4.
Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e la mancata applicazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, pur essendo stati rigettati entrambi i decreti ingiuntivi e pur essendo stato riconosciuto l’esistenza di un danno imputabile al conduttore, ha compensato tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio per soccombenza reciproca.
3. Il ricorso incidentale di Massimo Brioniè affidato a due motivi 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente in via incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha valutato (o ha erroneamente valutato): sia la durata pluriennale del rapporto locatizio, che la presenza di problematiche riconducibili alla normale usura (data dall’uso ordinario della cosa). 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non assolto l’onere probatorio che su di lui gravava.
4. Il ricorso principale è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21885 del 2010), in tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicchè le proposizioni contenute in quest'ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
In conformità del suddetto principio, anche nella presente controversia, alla quale si applica il rito del lavoro, il tenore della decisione è da desumere necessariamente dal dispositivo, che prevale sulla motivazione: orbene, il dispositivo della sentenza impugnata nulla ha affermato con riferimento alla esistenza o meno del credito alla restituzione della cauzione. Ne consegue che, nel caso di specie, dal dispositivo di rigetto della domanda avversaria di risarcimento danni, da ritenersi rigetto integrale (non essendo stato pronunciato un suo parziale accoglimento), parte ricorrente non può ricevere alcun danno nel senso che paventa (cioè nel senso che le sia stato disconosciuto il diritto di ritenere la cauzione nel presupposto della parziale fondatezza della stessa domanda e dunque della compensazione del credito risarcitorio parzialmente riconosciuto con il controcredito avversario per la restituzione della cauzione, secondo quanto affermato nella motivazione).
In sostanza, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria integralmente e dunque essendo stato, secondo il dispositivo, disconosciuto il credito avversario, non è dato comprendere come la ricorrente possa sostenere che la sentenza abbia detto alcunché sul controcredito avversario per la restituzione della cauzione. In base al dispositivo la sentenza risulta avere rigettato la domanda risarcitoria sic et simpliciter e non avere ritenuto parzialmente fondata la stessa e, tuttavia, avere accertato l’estinzione del relativo credito del resistente per compensazione.
Su tale credito il dispositivo non ha fatto alcuna pronuncia. Né a sua volta una soccombenza si sarebbe potuta profilare a carico della controparte, la quale non risulta avesse chiesto la restituzione della cauzione, avendo solo dedotto l’esistenza del credito come eccezione di compensazione della pretesa risarcitoria avversa: rigettata questa, parte resistente non poteva dolersi del non esservi stato accertamento della compensazione, perché quest’ultima era solo una delle ragioni di infondatezza della domanda avversaria. Semmai, se parte resistente avesse, nel presupposto del rigetto della domanda risarcitoria per altre ragioni, come l’inesistenza del credito risarcitorio, e, dunque, dell’inutilità della compensazione, chiesto la condanna alla restituzione, si sarebbe potuta dolere essa di omessa pronuncia su tale domanda.Né a diversa conclusione per la sussistenza dell’interesse della ricorrente può indurre la singolarità del suo comportamento, là dove dice (e parte resistente conferma) di avere restituito la cauzione dopo la pronuncia del dispositivo.
Questo comportamento non era giustificato dal tenore del dispositivo e ciò tanto nel caso non fosse stata chiesta la restituzione della cauzione, quanto nel caso che fosse stata chiesta, cioè in nessuna delle due ipotesi fatte prima. 4.2. Inammissibile è il secondo motivo. Invero - una volta considerato il significato del dispositivo e, dunque, il rigetto integrale della domanda risarcitoria e considerato inesistente il suo accoglimento parziale nel limite dello stesso importo della cauzione con la compensazione come detto in motivazione – anche questo motivo si palesa privo di corrispondenza con il tenore della decisione e dunque inammissibile per tale ragione.
Peraltro, come sopra rilevato, se il Brioni avesse chiesto la restituzione della cauzione, sarebbe stato il Brioni a doversi dolere di un’omessa pronuncia. 4.3. Inammissibile è il terzo motivo. L’inammissibilità consegue al fatto che il motivo, lungi dal denunciare un omesso esame di fatto, che nemmeno individua, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, in tal modo deducendo il vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. del tutto al di fuori dei criteri indicati dalle note S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. 4.4. Inammissibileai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto manifestamente infondato, è infine il quarto motivo del ricorso principale.
Le Sezioni Unite di questa Corte anche con la recente sentenza n. 32061 del 2022 hanno chiarito che: In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. .
Orbene, anche alla luce del suddetto principio di diritto, nel caso di specie, ribadito che il tenore della sentenza impugnata non può essere altro che quello del dispositivo, il rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo da un lato e dall’altro il rigetto della domanda di risarcimento danni della ricorrente integrano una evidente situazione di soccombenza reciproca.
5. Inammissibili sono anche i due motivi del ricorso incidentale. Invero, dovendosi intendere la sentenza impugnata come efficace soltanto quanto al rigetto della domanda risarcitoria nella sua integralità, entrambi i motivi, nella misura in cui impugnano le considerazioni svolte in motivazione, sono anch’essi inammissibili per difettodi interesse (al pari del primo motivo del ricorso principale): in base al tenore del dispositivo, si ribadisce, la domanda risarcitoria contro la parte resistente è stata integralmente rigettata e dunque il Brioni non ha interesse a dolersene, essendo vittorioso su di essa. Resta inteso che, sulla debenza della restituzione della cauzione, non v’è stata alcuna pronuncia e, dunque, il comportamento della ricorrente di restituzione non può dirsi sorretto dalla decisione qui impugnata. Sicché, la relativa questione sarà ancora giustiziabile, ma tenendo conto che la domanda risarcitoria è stata rigettata integralmente ed il rigetto si consolida in forza della presente decisione.
6. Alla inammissibilità del ricorso principale ed all’inammissibilità del ricorso incidentale consegue la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale; -dichiara inammissibile il ricorso incidentale; -compensa interamente tra le parti le spese processuali; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera sia della parte ricorrente principale sia della par