Cassation court dismisses appeal claiming judicial delay in return of free use of residence violates contract terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Immobiliare Marengo S.R.L. against the Court of Appeal's decision to dismiss their claim for damages due to delayed return of a property. The lower court held that the tenant, Luca Giordana, fulfilled his obligation by returning the residence by a judicially set deadline, thereby negating any breach of contract. The court ruled that once a judge establishes a return term based on the nature of the free use contract, the tenant's adherence to that term precludes claims of default or unauthorized occupation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1183 c.c.; Art. 1810 c.c.: When a judge sets a return term for a free use of residence based on the nature of the performance or the place of execution, the tenant's compliance with that term excludes liability for default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14100/2022 proposto da: IMMOBILIARE MARENGO S.R.L., in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to MAURILIO PRIORESCHI, rappresentata e difesa dagli avv.ti FLAVIO DE GIROLAMO E VINCENZO BRUNO; -ricorrente - contro LUCA GIORDANA, elettivamente domiciliat o in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to VINCENZO MARIA CARENA; -controricorrente - Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 14100/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 380 /20 22 del la CORTE D’APPELLO DI TORINOdepositata il 20/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere Dott.
MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 14100/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, consentenza resa in data 20/4/2022, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da Luca Giordana, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’Immobiliare Marengo s.r.l. per la condanna del Giordana al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società ricorrente a causadella ritardata restituzion e, da parte del Giordana, dell’immobile allostesso concesso in comodato dall’Immobiliare Marengo s.r.l.; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevatocome, a seguito di un precedente giudizio svoltosi tra le parti, era stata att estata, con forza di giudicato, la natura di comodato precariodel rapporto contrattuale dedotto con il ricorso in esame; ciò posto, essendo stato stabilito, in quella sede giudiziaria, un termineper l’adempimento dell’obbligazione di rilascio (identifica to con ladata del 15/10/2014), l’avvenuto rispetto di tale termine giudiziale, da parte del Giordana, aveva scongiurato il ricorso di alcun inadempimentodello stesso, con la conseguente esclusione del diritto dellasocietà comodante al conseguimento di a lcun importo a titolo di risarcimentodei danni; avverso la sentenza d’appello, la Immobiliare Marengo s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
LucaGiordana resiste con controricorso; entrambele parti hanno depo sitato memoria; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1810 c.c., per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di rileva re la natura meramente processuale del termine Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 14100/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri giudiziale concesso al comodatario per il rilascio dell’immobile, senza alcunaincidenza sugli obblighi sostanziali relativi all’adempimento del contrattodi comodato, con la conseguente persistenza del ritard o del comodatario, nella specie da computare con riferimento all’originario termineindicato dal comodante all’atto della richiesta di restituzione, econ il conseguente diritto della società ricorrente al conseguimento del risarcimento del danno rivendica to per la ritardata restituzione dell’immobileconcesso in godimento; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia correttamente applicato, al caso di specie, l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all ’ uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell'art. 1 810 c.c., tale disciplina, configurando un'ipotesi specificadella regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 c.c., non esclude l’applicazione della disposizione di cui alla seconda partedel citato primo comma dell'art. 1183 c.c., con la co nseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termineper la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessarioper la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particola re, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazioneabitativa (v.
Sez. 3, Sentenza n. 12655 del 17/10/2001, Rv.549691 - 01); tanto premesso, una volta determinato, da parte del giudice, il terminedi restituzione del bene concesso in comodato, la detenzione Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 14100/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri diquest’ultimo fino a tale termine, da parte del comodatario, non può inalcun modo qualificarsi alla stregua di un inademp imento, ovvero di un’occupazionepriva di titolo, dovendo ritenersi che, cessato ipso iure ilrapporto contrattuale con la richiesta di restituzione del bene da parte delcomodante, l’adempimento dell’obbligazione di restituzione (quale diretta conseguenza di tale cessazione), pur essendo, di regola, immediatamente esigibile da parte del comodante, può ritenersi nondimeno assoggettato all’incidenza della norma di cui al primo comma dell’art. 1183 c.c., che autorizza il giudice, nel perdurante disaccordo del le parti, “in virtù degli usi o per la natura della prestazioneovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione”, a stabilirne iltermine, il cui successivo rispetto, da parte del comodatario, esclude ilricorso, a suo carico, di alcun inadempimento; nelcaso di specie, il giudice a quo , pur avendo rilevato l’avvenuta indicazione, da parte del comodante, all’atto della richiesta di restituzione dell’immobile, di un termine per il rilascio, ha ritenuto nondimeno sussistenti i presupposti per l’applicazi one del primo comma dell’art. 1183 c.c., attribuendo un decisivo rilievo alla circostanza dell’avvenuta destinazione di tale immobile all’uso di abitazione del nucleo familiare del comodatario, ritenendo a tal fine opportuno concedere al comodatario un ter mine di dilazione per il rilascio, suscettibile di sostituire validamente quello originariamente indicatodal comodante; sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo;
Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 14100/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
LaCorte rigetta il ricorso e condann a la ricorrente al rimborso, in favoredel controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,