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Ordinanza — n. 14079/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14079/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14079/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11583-2022proposto da: STANTE LUCIA, domiciliata “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato GaetanoNOVARA; -ricorrente - contro FALLIMENTO ARCADIA COSTRUZIONI SRL; -intimato - Avversola sentenza n. 2003/21 del la C orte di Appello di CATANIA, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/1/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto LOCAZIONE USO DIVERSO Vendita della “res locata” -Morosità del conduttore -In relazione al periodo di precedente appartenenza dell’immobile locato - Legittimazione dell’originario proprietario - Sussistenza R.G.N.11583/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 1602 cod. civ, art. 1599 cod. civ; Ordinanza — n. 14079/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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diritto di prelocazione diritto di ritenzione del locatore legato di cosa altrui diritto di riprendere il possesso della cosa arretrati di locazione locazione, vendita, cessione

Disposizioni normative citate

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art. 1602 cod. civ
–violazione e falsa applicazione dell’art. 1602 cod.
art. 1599 cod. civ
Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che l’unico motivo di ricorso non è fondato; - che va dato ulteriore seguito al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, se“la regola emptio non tollit locatum dettata dall’art. 1599 cod.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11583-2022proposto da: STANTE LUCIA, domiciliata “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato GaetanoNOVARA; -ricorrente - contro FALLIMENTO ARCADIA COSTRUZIONI SRL; -intimato - Avversola sentenza n. 2003/21 del la C orte di Appello di CATANIA, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/1/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto LOCAZIONE USO DIVERSO Vendita della “res locata” -Morosità del conduttore -In relazione al periodo di precedente appartenenza dell’immobile locato - Legittimazione dell’originario proprietario - Sussistenza R.G.N.11583/2022 Cron.

Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Ritenuto in fatto -che Lucia S tante ricorre, sulla base di un unico motiv o , per la cassazione della sentenza n. 2003/21 , del 21 ottobre 2021 , della Corte di Appello di Catania, che – r igettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 895 / 20 , del 5 ottobre 2020 , del Tribunale di Siracusa – ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della società Arcadia Costruzioni S.r.l. (poi dichiarata fallita in corso di giudizio); - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce di aver concluso, con la predetta società Arcadia Costruzioni, un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, registrato in data 22 ottobre 2010, relativo ad un immobile successivamente alienato, con contratto del 4 febbraio 2013, alla società Naemon S.r.l.; - che non avendo essa locatrice corrisposto i canoni di locazione, relativamente al periodo di durata del rapporto contrattuale nel quale l’immobile era ancora di proprietà di Arcadia Costruzioni, le veniva notificato dalla stessa – tre anni dopo l’avvenuto trasferimento della proprietà della “res locata”– un provvedimento monitorio,che le ingiungeva il pagamento di € 16.041,00, per canoni arretrati dal 15 ottobre 2010 al gennaio 2013; - che la Stante proponeva opposizione, sul presupposto che l’art. 1602 cod. civ. vada interpretato nel senso che solo il nuovo proprietario (con il quale permane il rapporto di locazione) sia il soggetto legittimato a pretendere il pagamento anche di canoni pregressinon corrisposti; - che l’opposizione – dopo che il giudizio, dichiaratane l’interruzione per il fallimento di Arcadia Costruzioni, veniva riassunto nei confronti della curatela fallimentare – veniva rigettata dal giudice di prime cure, con decisione confermata in appello; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione la Stante, sulla base – come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione e falsa applicazione dell’art. 1602 cod. civ., ribadendo la ricorrente la tesi sostenuta nei due gradi di merito, ovvero che il solo soggetto legittimato a pretendere il pagamento dei canoni era l’attuale proprietaria della “res locata”, la società Naemon; - che è rimast a solo intimat a la curatela del fallimento della società Arcadia costruzioni; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che l’unico motivo di ricorso non è fondato; - che va dato ulteriore seguito al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, se“la regola emptio non tollit locatum dettata dall’art. 1599 cod. civ., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, comporta, in deroga alla normale relatività dei rapporti obbligatori, la cessione legale del contratto, con continuazione dell’originario rapporto e assunzione, da parte dell’acquirente, della stessa posizione del locatore”, essa “non implica tuttavia, certamente, il diritto dell’acquirente al pagamento dei canoni non corrisposti dall’affittuario prima del trasferimento del bene: titolare del relativo diritto, invero, era e resta il precedente proprietario, perché la successione a titolo particolare nel contratto di locazione, imposta dal legislatore, non ha effetto retroattivo”, ovvero, altrimenti detto, “perché la cessione legale del contratto di locazione non determina anche, salvo diverso accordo delle parti, la cessione dei crediti già maturati in capo all’originario contraente” (così da ultimo , in motivazione, Cass.

Sez. 3, sent. 14 agosto 2014, n. 17986, Rv. 632682-01); - che, difatti, “ l ’ acquirente dell ’ immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto” (Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2008,n. 11895, Rv. 603076-01), sicché “il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore” (Cass, Sez. 3, sent. 2 dicembre 2004, n. 22669, Rv. 578316-01); - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimastala curatela del fallimento della società Arcadia Costruzioni solo intimata; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.