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Ordinanza — n. 14063/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against enforcement order, upholding lower court's interpretation of enforceable title and cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giuseppe Di Meglio's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to block enforcement proceedings against Concetta Castaldi. The appellant argued that the appellate judgment improperly reformed the first-instance ruling regarding enforceable titles and cost quantification, while Castaldi maintained the lower court correctly applied civil procedure rules. The court ruled that the appellate decision was legally sound, noting that the structure of the enforceable title was clear and the cost allocation fell within judicial discretion without violating the principle against charging costs to the wholly victorious party.

Regesto Legislator

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Art. 474, 336, 615, 112, 113, 115, 360 n. 3, 360 n. 4, 360 n. 5 cod. proc. civ.; The appellate court's interpretation of the enforceable title and subsequent regulation of litigation costs is valid when the title's command is certain and the cost allocation does not violate the principle prohibiting charges against the totally victorious party.

Parole chiave

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enforcement proceedings enforceable title litigation costs appellate reform civil procedure code judicial discretion legal appeal legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474 cod. proc. civ.
Art. 336 cod. proc. civ.
Art. 615 cod. proc. civ.
667122 - 01) i n materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 113 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
civ., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
– error in iudicando : nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – per avere attribuito valore di titolo esecutivo solo alla sentenza di appello che confermava la sentenza di primo grado in cui erano quantificate le spese.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Valle Il terzo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.per omesso esame di un fatto discusso tra le parti in relazione all’art.
Art. 93 cod. proc. civ.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11066 del 2012
Cass. Sez. U n. 5633 del 2022
Cass. n. 26912 del 2020
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2016/2018 R.G. proposto da : DI MEGLIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via di PORTA PINCIANA n. 4, presso lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO (SNTMRA45P14E329Q) rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente – contro CASTALDI CONCETTA, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PETTORINO MARIO (PTTMRA66P08H501P), PETTORINO STEFANO (PTTSFN60C04E329N) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 4494 depositata il02/11/2017.

R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere relatore CristianoValle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’avvocato Giuseppe Di Meglio impugna, con ricorso affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4494 del 2/11/2017, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, sez ione distaccata di Ischia , del 22/02/2017, accogliendo l’opposizione a precetto formulata da Concetta Castaldi e per l’effettoha dichiarato insussistente il diritto dell’avvocato Di Meglio di procedere ad esecuzione forzata in danno della Castaldi in forza del precetto notificato il 14/08/2015 e del titolo esecutivo in esso indicato, con condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali.

Resiste con controricorso Concetta Castaldi. Per l’adunanza camerale del 03/05/2023 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. Il primomezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.474, 336, 615, 112, 113, 115 cod. proc. civ., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ. – error in iudicando : nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – per avere attribuito valore di titolo esecutivo solo alla sentenza di appello che confermava la sentenza di primo grado in cui erano quantificate le spese.

Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per error in iudicando nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse riformato ed annullato quella di primo grado, con la conseguenza che il ricorrente non fosse più antistatario. R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle Il terzo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.per omesso esame di un fatto discusso tra le parti in relazione all’art. 618 cod. proc. civ. , riguardo alla inammissibilità dell’appello sulla rideterminazione delle spese costituenti l’opposizione agli atti esecutivi, in quanto la rideterminazione degli onorari ed il diritto del procuratore antistatario costituiscono materia di opposizione agli atti esecutivi sulla qualela Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi, ma avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del gravame.

Il quartomotivo afferma violazione e falsa applicazione dell’art.93 cod. proc. civ., nullità della sentenza a norma dell’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 cod. proc. civ. riguardo la legittimazione processuale del procuratore antistatario e violazione del contraddittorio per mancata notifica dell’opposizione al precetto alla parte legittimata. Infine il quinto mezzo pone censura di violazione e fal sa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché dell’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame della condotta del ricorrente e della vicenda processuale, riguardo alla condanna alla refusione delle spese immotivata.

È opportuno premettere che, c ome risulta dall a sentenza impugnata, la vicenda trae le mosse da una sentenza di primo grado, del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia , favorevole agli assistiti dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, tali Antonio Telese e Vittorio Pilato, nei confronti della dante causa di Concetta Castaldi, Maria Grazia Telese, con liquidazione delle spese in complessivi euro cinquemila novecento, in favore di entrambi gli attori. La sentenza del Tribunale di Napoli venneconfermata in appello dalla Corte territoriale con sentenza n. 301 del 2012, per il solo R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore:

C. Valle Pilato, e riformata, invece per il Telese, con liquidazione delle spese in euro duemila cinquecento. L’avvocato Giuseppe Di Meglio, antistatario sin dal primo grado, notificò, in data 14/08/2015 (anche) alla Castaldi Concetta un precetto che faceva riferimento a entrambe le sentenze, quella di primo e quella di secondo grado, sommando gli importi delle spese liquidate in ciascuna di esse. La Castaldi propose opposizione all’esecuzione, a vverso detto precetto,che venne rigettata dal Tribunale di Napoli. Su appello della stessa Castaldi la Corte territoriale, con sentenza n. 4494 del 2017, ha riformato la sentenza del Tribunale e ha affermato testualmente che «l’importo liquidato in favore di Vittorio Pilato non può che essere riferito ad entrambi i gradi di giudizio; diversamente, quest’ultimo si approprierebbe anche della parte di compensi liquidati, nella sentenza di primo grado, in favore del Telese.

In realtà, proprio perché nella sentenza di primo grado il compenso per entrambi gli attori era stato determinato in un unico importo, in considerazione dell’unicità del difensore, la Corte d’Appello ha dovuto provvedere, pur a seguito del rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti del Pilato, alla rideterminazione delle spese dovute a quest’ultimo per entrambi i gradi di giudizi. Ciò appare chiaro anche alla luce della composizione del complessivo importo di Euro 3.900,00 riconosciuto in suo favore; la Corte d’Appello ha infatti precisato che Euro 2.500,00 sono per compensi professionali, con la conseguenza che i restanti 1.400,00 Euro sono per spese vive, che non potrebbero giustificarsi in relazione al solo secondo grado di giudizio in cui il Pilato era appellato, posizione che non comporta particolari esborsi.

L’importo appare invece corretto ove si tenga presente che, nel giudizio di primo grado le spese (comprensive di quelle di CTU), ammontavano a complessivi Euro 2.400,00, con la R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle conseguenza che la quota spettante al Pilato era pari a Euro 1.200,00. Dunque la statuizione sulle spese relativa alla posizione del Pilato contenuta nella sentenza di secondo grado si sostituisce in toto a quella della sentenza di primo grado anche in ordine alla distrazione in favore dell’avvocato Di Meglio che non è più prevista.

Quest’ultimo quindi non può pretendere nulla nei confronti di Concetta Castaldi». I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Il Collegio ritiene che la lettura del dispositivo e della motivazione della richiamata sentenza palesino, inequivocabilmente, che la Corte d’appello ha ritenuto che le spese liquidate nella sentenza n. 301 del 2012 si rifessero a entrambi i gradi del giudizio e, pertanto, il precetto notificato in data 14/08/2015 dall’avvocato Giuseppe Di Meglio nei confronti di Concetta Castaldi era nullo, in considerazione dell’avere il detto legale proceduto, illegittimamente, a sommare gli importi delle spese liquidati nella sentenza del Tribunale di Napoli e della Corte d’appello della stessa sede.

La motivazione della Corte territoriale nella sentenza,in questa sede impugnata, è superiore al cd. minimo cost ituzionale di cui all’art.111 Costituzione (Sez. U n. 8053 del 07/04/2014 e successive in termini, e da ultimo Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01) , in relazione alle censure mosse ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed e sp l i c a, con adeguato supporto argomentativo, le ragioni per le quali la somma liquidata con la sentenza n. 301 del 2012 era riferita a entrambi i gradi di merito, e non alla sola fase d’appello, in quanto diversamente opinando l’avvocato Di Meglio si sarebbe visto riconoscere anche i compensi liquidati, in favore di Antonio Telese, dalla sentenza di R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore:

C. Valle primo grado, che, invece, con riferimento al solo Telese, era stata riformata. La Corte territoriale individua, altresì, nella circostanza che in primo grado i compensi erano stati liquidati congiuntamene in favore del Pilato e del Telese un argomento adeguato a che anche in fase d’appello la liquidazione dei compensi riguardasse entrambe le fasi del giudizio e non solo la fase d’impugnazione. In ordine al terzo motivo ritiene il Collegio che debba darsi seguito all’indirizzo secondo cui (da ultimo Cass. n. 8394 del 23/03/2023 Rv. 667122 - 01) i n materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc. civ. la domanda concui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.

L’interpretazione del titolo esecutivo da parte della Corte territoriale è, nel caso in esame, rispettosa dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (di cui a Cass. n. 22457 del 27/09/2017 Rv. 645770 – 01 ) ai quali il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, pur nell’ottica risultante dalla giurisprudenza nomofilattica intervenuta in materia e di recente ribaditi (Cass. n. 1942 del 23/01/2023 Rv. 666694 - 01) : In definitiva, né alla stregua dell’orientamento inaugurato dalla richiamata Sez. U, n. 11066 del 20 12, né del successivo intervento di Sez.

U n. 5633 del 21/02/2022 Rv. 664034 - 01 , è consentita un’integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l’idoneo gravame avverso il medesimo.». Il quarto mezzo è del tutto inammissibile, posto che la qualità di parte in giudizio nella specie deriva dal fatto che essendo l’avvocato Di Meglio distrattario ed avendo egli intimato il precetto R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore:

C. Valle alla Castaldi veniva necessariamente ad assumere la qualità di parte processuale; la questione, peraltro, non risulta essere stata sottoposta al giudice del merito ed è stata sollevata, a quanto consta, per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente sua inammissibilità. Il quinto motivo è infondato in quanto sotto il profilo della mancata compensazione delle spese la sentenza della Corte territoriale è del pari conforme a diritto, atteso che (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 0 1) il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

La soluzione interpretativa offerta dalla sentenza impugnatain punto di interpretazione del titolo esecutivo e di conseguente regolazione delle spese di lite è, in conclusione,conforme a diritto. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Stefano Pettorino, che ha reso la dichiarazione di legge, ai sensi dell’art. 93, comma 1,cod. proc. civ.

Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Stefano Pettorino. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a