Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after statutory deadline expired due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had expired. The appellant challenged a lower court ruling that confirmed the nullity of an enforcement title and ordered restitution of funds paid to creditors based on that void title. The court rejected the appeal on procedural grounds, noting that the filing date fell outside the extended time limit applicable to cases initiated before 2009.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, even if that limit was extended by specific legislative provisions or suspensions of procedural terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00349/2021 R.G., proposto da Rossella ZACCONE; rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Arizzi ( ), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di ALLIANZ s.p.a.; elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 17/A, presso lo Studio dell’Avvocato Michele Clemente ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché di Francesco LEONARDI; -intimato- A.C. 07.03.2023 N. R.G. 00349/2021 Pres.
De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. per la cassazione della sentenza n. 621/2019 del la CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il 5 agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 marzo2023 dal Consigliere Relatore, Paolo Spaziani; rilevato che Luigi Fattizzo, quale titolare di un credito nei confronti della Ras Assicurazioni s.p.a., sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nel 2004, iniziò un’esecuzione presso terzi,pignorando i crediti che la sua debitrice vantava verso l’Agenzia n.1989 di Messina di Napoli C.
C.; nella procedura esecutiva intervennero Francesco Leonardi e Francesco Zaccone,che, in quanto creditori di Luigi Fattizzo, avevano a loro volta sottoposto a pignoramento il credito vantato da quest’ultimoverso la Ras Assicurazioni ; allaprima esecuzione , cui fu riunita la seconda, si oppose la Ras medesima (cui poi subentrò la AllianzAssicurazioni s.p.a.), deducendo la nullità del titolo esecutivo, per non esserle stato mai notificato il decreto ingiuntivo posto in esecuzione dal Fattizzo; nelle more del giudizio di merito dell’opposizione, non essendo stata quest’ultima sospesa, le somme oggetto del debito dell’A l lianz verso Luigi Fattizzo furono assegnate ai suoi creditori , Francesco Leonardi e Rossella Zaccone , quest’ultima costituitasi in giudizio in qualità di erededi Francesco Zaccone; aseguito dell’assegnazione, l’Allianz Assicurazioni s.p.a. ampliò la domandaformulata nel giudizio di opposizione , chiedendo la condanna di Francesco Leonardie Rossella Zaccone al pagamento di quanto era stato loro assegnatoin virtù di un titolo esecutivo che doveva ritenersi nullo; il Tribunale di Messina, in accoglimento dell’opposizione , dichiarò l’insussistenza del diritto di Luigi F attizzo di procedere ad esecuzione forzata in virtù del decreto i ngiuntivo del 2004 , la cui nullità era già A.C. 07.03.2023 N. R.G. 00349/2021 Pres.
De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. stata dichiarata in altro procedimento con sentenza passata in giudicato; avuto riguardo al carattere indebito del pagamento effettuato in favoredei creditori del F attizzo, in quanto fondato su un titolo nullo, i l Tribunale, inoltre, condannòFrancesco Leonardi e Rossella Zaccone a restituire all’Allianz Assicurazioni s,p.a. le somme loro assegnate dal giudicedell’esecuzione, pari, rispettivamente, ad Euro 147.761,29 e ad Euro 26.529,43; la sentenza del Tribunale di Messina è stata integralmente confermata dallaCorte d’appello della stessa città, la quale ha rigettato sia l’impugnazione principale proposta da Francesco Leonardi e Rossella Zaccone, sia l’impugnazione incidentale proposta da Luigi Fattizzo, che , sul presupposto di aver rinunciato all’esecuzione precedentemente iniziata, si era doluto che il primo giudicenon avesse dichiaratol’estinzione della procedura esecutiva ; propone ricorso per cassazione Rossella Zaccone sulla base di dieci motivi; risponde con controricorso la Allianz s.p.a.; non svolge difese l’intimato Francesco Leonardi; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; la controricorrente ha depositato memoria; il Collegioha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi, i qualinon possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto in violazione del termine “lungo” previstodall’art. 327 c od. proc. civ.; la sentenza d’appelloè stata pubblicata il 5 agosto 2019 ;
A.C. 07.03.2023 N. R.G. 00349/2021 Pres. De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. iltermine lungo per l’impugnazione, avuto riguardo alla sua durata originaria di un anno (in ragione della circostanza che il giudizio di primo grado era iniziato prima dell’anno 2009) e all’ aumento di 64 giorni (in ragione della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: cd.
“sospensione Covid”), scadeva, pertanto, il giorno 8 ottobre 2020; non si applica al presente giudiziol’istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratte le causein materia di opposizioni esecutive (ex multis, Cass. 19/09/2022, n. 27383); non rileva, in senso contrario, la circostanza che, a seguito del provvedimento di assegnazione in favore di Francesco Leonardi e Rossella Zaccone, l’Allianz ne abbia domandato la condanna al pagamento, in suo favore, delle somme loro assegnate, in quanto, anche se tale richiesta fosse qualificabile come autonoma domanda restitutoria (e non quale effetto naturale o mera conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione), la circostanza che essa sia connessa per pregiu dizialità alla domanda proposta con l’opposizioneall’esecuzione esclude rebbe l’ operatività dell’istituto della sospensione feriale, in applicazione del principio per cui la non soggezione a tale sospensione della causa pregiudicante si estende anche alla causa pregiudicata (Cass.21/07/2020, n. 15449); il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 7 dicembre 2020; essoè dunque tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile; lespese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e l’Allianzs.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo ;
A.C. 07.03.2023 N. R.G. 00349/2021 Pres. De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale con l’intimato Francesco Leonardi, attesa la indefensio di quest’ultimo; l’inammissibilità del ricorso costituisceil presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), ove dovuto; per questi motivi laCorte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5. 6 00,00 , oltre spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Eur o 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors