Cassation court dismisses appeal regarding privilege revival after debt payment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Giuseppa Ciriolo's appeal against a seizure of her vehicle by Sperti Veicoli S.r.l., which held a privilege on the car. Ciriolo argued that the debt was extinguished by payment, rendering the privilege void and unable to 'revive' after a subsequent agreement. The court rejected this, ruling that the obligation persisted due to a partial payment arrangement, thereby validating the creditor's right to seize the asset.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 R.D. 436/1927; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A privilege does not revive if the underlying obligation was extinguished by performance, even if parties later agreed to modify the effects of that extinction.
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (R.D. N. 436/1927) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Irene AMBROSI Consiglier a dott. Marco ROSSETTI Consigliere A d. 05 / 04/2023 C . C . dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 25327 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25327del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da CIRIOLO Giuseppa (C.F.: CRL GPP 66B68 G751U) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Salvatore Abate (C.F.:
BTA SVT 67L26 E815R) -ricorrente- nei confronti di SPERTI VEICOLI S.r.l. (P.I.: 02441540750), in persona dell’Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, Alfredo Sperti rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Salvatore Nisi(C.F.: NSI SVT 54C31 E815K) e Silvestro De Donno (C.F.: DDN SVS 74A01 E815F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 349/2021, pubblicatain data 24 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 aprile 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa La Sperti Veicoli S.r.l. ha ottenuto ed eseguito il sequestro di una autovettura che aveva venduto a Giuseppa Ciriolo e sulla quale aveva iscritto privilegio, ai sensi dell’art. 7 del R.D. 15 marzo 1927 n. 436. Ric. n. 25327/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 La Ciriolo ha proposto opposizione, ai sensi della medesima di- sposizione, sostenendo di avere in realtà già provveduto al pa- gamento del prezzo del veicolo, con conseguente estinzione del privilegio. Nel giudizio di opposizione, la società sequestrante ha altresì chiesto, in via subordinata riconvenzionale, per il caso di accoglimento dell’opposizione stessa, la condanna dell’oppo- nente al pagamento della somma di € 5.500,00.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce, con di- chiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale della società opposta e con condanna dell’opponente al paga- mento delle spese del giudizio. La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermato nel merito, ha limitato la condanna della Ciriolo al pagamento delle spese processuali nei limiti dei due terzi, compensandole per il residuo terzo. Ricorre la Ciriolo, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso la Sperti Veicoli S.r.l..
Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorsosi denunzia « Nullità della sen- tenzaper violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 342 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui Ciriolo Giu- seppa eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Sperti Vei- coli s.r.l. nella procedura ex art. 7 R.D. 436/1927, rendendo una motivazione apparente e contrastante con il principio di specificità dei motivi di appello».
Ric. n. 25327/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe una effettiva motivazione con riguardo alle sue deduzioni in merito al difetto di legittimazione della società creditrice ai fini della procedura speciale di sequestro, per essere stato pagato integralmente il prezzo della vendita del veicolo oggetto della controversia: la corte d’appello si sarebbe infatti limitata a rile- vare, peraltro erroneamente, la genericità del motivo di appello avanzato sul puntoed a rinviare alla pronuncia di primo grado.
Il motivo è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata, la corte d’appello, dopo aver sem- plicemente rilevato che il gravame avanzato dalla Ciriolo in re- lazione alle argomentazioni della decisione di primo grado sul punto in contestazione appariva generico, non ha affatto dichia- rato inammissibile, per tale ragione, il relativo motivo di impu- gnazione, ma lo ha esaminato, giudicandolo infondatonel me- rito. In particolare, la corte territoriale ha espressamente preso in considerazione il contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle parti con riguardo alla regolazione del pagamento del prezzo del veicolo acquistato dalla Ciriolo, osservando che, in base a tale scrittura, le parti stesse avevano concordato di stor- nare,dal pagamento effettuato dalla acquirente per l’autovet- tura,l’importo di € 5.500,00, importo che era stato a quest’ul- tima restituito(su sua espressa richiesta) e che la stessa si era impegnata a versare nuovamente entro una certa data.
Ha ritenuto, quindi,che la volontà negoziale delle parti manife- stata in tale scrittura privata fosse da interpretare nel senso che doveva ritenersi parzialmente stornato (quindi considerato come mai avvenuto) il pagamento originario del prezzo, nei li- miti dell’importo restituito all’acquirente (€ 5.500,00) e, di con- seguenza, ancora dovuto tale importo, quale saldo del prezzo complessivo dovuto per l’acquisto dell’autovettura, con conse- guente efficacia del privilegio. Ric. n. 25327/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Si tratta di una motivazione del tutto adeguata, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (come tale, quindi, non sindacabile nella presente sede, come meglio si ve- drà in relazioneagli altri motivi del ricorso).
La censura di omessa o apparente motivazione, di cui al motivo di ricorso in esame, risulta,pertanto, del tutto infondata. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1362 ss c.c., 1813 c.c., 1321, 1181 c.c. e 1176 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver aderito all’interpretazione del Tribunale di Lecce in merito al contratto dedotto in giudizio, incorrendo in un’erratasussunzione dell’ac- cordo delle parti nella fattispecie legale corrispondente». La ricorrente sostiene che sarebbe erronea l’interpretazione data dalla corte d’appello alla scrittura privata stipulata dalle particon riguardo alla regolazione del pagamento del prezzo del veicolo.
A suo avviso, infatti, il pagamento del prezzo del veicolo, di fatto già effettuato, non avrebbe potuto considerarsi come mai avvenuto, avendo esso già prodotto i suoi effetti estintivi sull’obbligazione adempiuta. Di conseguenza, la restituzione di parte del relativo importo in suo favore doveva intendersi come un mutuo concessogli dalla società venditrice o, comunque, quanto meno, l’obbligazione di pagare (nuovamente) il predetto importo non poteva essere considerata come avente titolo nel contratto di vendita dell’au- tovettura, quale residuo insoluto del prezzo, trattandosi invece di una nuova obbligazione, che trovava causa nel (nuovo e di- verso) contratto concluso dalle parti con la successiva scrittura privata.
Il motivo è inammissibile. 2.1È appena il caso di rilevare, in primo luogo, che nessuna norma dell’ordinamento vieta alle parti di un contratto sinallag- matico che sia stato oggetto di adempimento, con il pagamento Ric. n. 25327/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 della somma di danaro dovuta da una di esse, di stabilire con- cordementedi estinguere (anche parzialmente) gli effetti giuri- dici del suddetto pagamento, a seguito della restituzione alla parte obbligata di una parte della somma già versata, con con- ferma della persistenza dell’obbligazione derivante da quel con- tratto e contestuale impegno della parte debitrice ad adempiere definitivamenteall’originaria obbligazione entro un determinato termine. 2.2Tanto premesso in diritto, è quindi evidente che, nella spe- cie, le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto relativo all’in- terpretazione ed alla ricostruzione della volontà negoziale delle parti espressa nella scrittura privata dalle stesse sottoscritta (del cui contenuto si è ampiamento dato atto), accertamento già operato dai giudici di merito e che risulta sostenuto da ade- guata motivazione, non apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico e che, quindi, non è sindacabile nella presente sede. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 2878 n. 3 c.c., 2881 c.c., 1813 c.c., 1181 c.c., 1176 c.c., art. 2762 c.c. e art. 7 II co R.D. 436/1927 in rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.per aver fatto applicazione della cd.
“riviviscenza” dell’ipoteca in una fattispecie in cui l’obbligazione di pagamento si era estinta con l’adempimento della debitri ce e la causaestintiva non era venuta meno». La ricorrente, nella sostanza, riproponeargomentazioni analo- ghe a quelle poste a base dei primi due motivi del ricorso in ordine alla sua prospettazione, secondo la quale la propriaob- bligazione di pagamento del prezzo del veicolo era stata defini- tivamente estinta, con conseguente caducazione del relativo privilegio iscritto dal venditore e perdita della legittimazionedi quest’ultimo ad ottenere il sequestro del veicolo ai sensi d el R.D. n. 436 del 1927, e non avrebbe pertanto potuto in nessun Ric. n. 25327/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 caso “rivivere”, a seguito dell’accordo successivo intercorso in ordine all’elisione degli effetti del pagamento.
Il motivo risulta infondato,per le medesime ragioni già esposte in relazione all’infondatezzaed all’inammissibilità delle censure poste a base dei primi due motivi. Dovendo confermarsi l’interpretazione data dai giudici del me- rito agli accordi intercorsi tra le parti, secondo la quale queste avevano concordemente stabilito di estingueregli effetti giuri- dici del pagamento già intervenuto, a seguito della restituzione di parte delrelativo importo all’acquirente (peraltro su espressa richiesta di quest’ultimo), non possono sussistere dubbi sulla persistenza dell’obbligazione di pagamento del prezzo (residuo) del veicolo, del privilegio iscritto dal venditore e, pertanto, an- che della legittimazione di quest’ultimo ad ottenere il sequestro di cui al R.D. n. 436 del 1927. 4.Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 25327/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 della societàricorrente, dell’ulteriore importo a t