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Ordinanza — n. 14018/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdictional appeal and declares civil suit extinguished due to plaintiff's withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14018/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional appeal inadmissible and extinguished the underlying civil lawsuit. The plaintiff, Cristina Tarabugi, had withdrawn her claim with a request for cost compensation before the hearing, an action accepted by the defendant, Dimitri Zambrano. Consequently, the court ruled the proceedings terminated under Article 390 of the Civil Procedure Code, noting that no further uniform contribution was due.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a plaintiff withdraws a claim before the hearing on a jurisdictional appeal, the court must declare the suit extinguished rather than dismissing the appeal, thereby precluding the payment of additional uniform contribution.

Parole chiave

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withdrawal of claim extinction of lawsuit jurisdictional appeal uniform contribution cost compensation Civil Procedure Code extinguishment titolo di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 295 cod. proc. civ
Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/10/2017, n. 23912
115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); r.g.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 22079 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da TARABUGI CRISTINA, elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n. 10, presso lo studio dell’Avv. Antonio Rizzo, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Simeone –ricorrente – contro ZAMBRANO DIMITRI, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv. Francesco Mitrano –controricorrente – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI VARESE emessa i l 12 luglio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 534/2022del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona delladott. ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA r.g. n. 22079/2022 Cons. est. Raffaele Rossi udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.del giudizio promosso da Cristina Tarabugi per la condanna di Dimitri Zambrano al rilascio di alcuni immobili asseritamente occupati sine titulo, ritenendo la decisione dipendente dalla risoluzione di altra controversia pendente innanzi lo stesso Tribunale tra le medesime parti; propone regolamento di competenza Dimitri Zambrano, affidandosi a duemotivi, cui resiste Cristina Tarabugi; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione del regolamento di competenza, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dalsuo difensore; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con adesione sottoscritta altresì dal suo difensore; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); r.g. n. 22079/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi p. q.m. dichiara estinto il giudizioper regolamento di competenza. Così deciso in Roma, nella Came