Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13847/2023 — snciv Generato dall'IA

Court annuls jurisdiction ruling due to missing necessary co-litigant in third-party seizure proceedings, remitting case for regularized trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's jurisdictional ruling because the third-party debtor was omitted from the proceedings, violating the requirement for full adversarial debate. The applicant argued the trial was invalid due to the absence of a necessary co-litigant, while the opposing party contended the jurisdictional decision was correct. The court held that the omission of a necessary co-litigant renders the entire trial voidable and mandates remittal to correct the procedural defect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 383, 3° comma, cod. proc. civ.: In third-party seizure proceedings, the seized party is always a necessary co-litigant; omission of such a party invalidates the trial, and the Court of Cassation may annul the jurisdictional ruling to ensure full adversarial debate.

Parole chiave

Generato dall'IA
third-party seizure proceedings necessary co-litigant omission of party nullity of trial regulation of jurisdiction full adversarial debate remittal of case istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 543 e ss. cod. proc. civ.
Art. 383, 3° comma, cod. proc. civ.
7055 ); al rilievo del descritto difetto di integrità del contraddittorio non può che conseguire la dichiarazione di nullità del giudizio di merito e, per l’effetto, del provvedimento sulla competenza impugnato in questa sede, con rimessione delle parti, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/05/2021, n. 13533
il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
Cass. 22/02/2016, n. 3387
Cass. 12/03/2020, n. 7055
Cass. 01/02/2023, n. 2986
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 14165 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da GINA TRALICCI, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. Nicola Staniscia, dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro INTESA SANPAOLO S.P.A. –intimata – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA emessa in data 6 maggio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 35703/2021 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere RAFFAELE ROSSI.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA r.g. n. 14165/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che Gina Tralicci intraprese in danno di Intesa Sanpaolo S.p.A. espropriazione presso terziin forza di un’ ordinanza di assegnazione di crediti pignorati pronunciata in una precedente procedura esecutiva in cui l’indicata società aveva assunto la posizione di terza pignorata; dopo la definizione di una prima opposizione all’esecuzione, parzialmente accolta con dichiarazione del diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata «limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di € 1.500,96 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza», la debitrice esecutata spiegò altra opposizione all’esecuzione, a dducendo una eccezione di compensazione dell’importo riconosciuto come dovuto alla creditrice con proprio controcredito del maggior importo di € 3.118,24; sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito venne instaurato dalla creditrice opposta, la quale, oltre al rigetto dell’opposizione,chiese al Tribunale di Roma di «dichiarare che la medesima è creditrice della Intesa di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari ad almeno €. 5.100,00»; con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito giudicante, su eccezione dell’opponente (convenuta in sede di giudizio di merito), ha declinato la propria competenza per valore in favore del giudice;

Gina Tralicci propone regolamento di competenza, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; non svolge attività difensiva in questa sede la società intimata; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le qualichiede il rigetto del ricorso. Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione, assumendo carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale r.g. n. 14165/2022 Cons. est. Raffaele Rossi invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza l’ordinanzagravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditusgiustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris(espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929;

Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio -avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi -non hanno ab initio partecipato i terz i pignorati(Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A.); la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità in sede di regolamento di competenza, in quanto «la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio», inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data; d’altra parte, deve ritenersi superata la risalente affermazione per cui in sede di regolamento di competenza il compito della Corte di r.g. n. 14165/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi cassazione sarebbe limitato all’indicazione del giudice competente, il che escluderebbe la possibilità di esaminare, in tale sede, qualunque altra questione di natura processuale o sostanziale: si tratta di un’affermazione già in astratto criticata, proprio con riguardo all’ipotesi dell’eventuale pretermissione di un litisconsorte necessario (cfr. Cass.22/02/2016, n. 3387) e confutata quanto alla regolar ità del la instaurazione del contraddittorio, dacché la questione della corretta costituzione del rapporto processuale va esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza»(Cass. 12/03/2020, n. 7055 ); al rilievo del descritto difetto di integrità del contraddittorio non può che conseguire la dichiarazione di nullità del giudizio di merito e, per l’effetto, del provvedimento sulla competenza impugnato in questa sede, con rimessione delle parti, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., davanti al giudice originariamente adito affinché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività processuale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla verifica della competenza del predetto giudice: prima di una nuova pronuncia in proposito, occorrerà regolarizzare il contraddittorio e consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese,anche con riguardo a tale preliminare questione (in tal senso, in una vicenda in tutto sovrapponibile a quella in scrutinio, Cass. 01/02/2023, n. 2986); in sintesi:decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, la decisione impugnata va annullata, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione delle parti davanti al giudice r.g. n. 14165/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi originariamente adito, in persona di diverso magistrato, al quale è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q.m. decidendo sul ricorso, annulla la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, al quale demanda di provvedere anche sulle spes