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Decreto — n. 13835/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13835/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13835/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20433/2022 R.G. proposto da : DE FRANCESCHI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIVETTA LOREDANA (PVTLDN61B66G886Y) -ricorrente- contro GARGIULO SILVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato CONTI IRMA (CNTRMI73E68L025A) rappresentato e difeso dall'avvocato ROVERE ROSANNA (RVRRNN57E45Z401L) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PORDENONE n.99/2022 depositata il 21/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13835/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DE FRANCESCHI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIVETTA LOREDANA (PVTLDN61B66G886Y) -ricorrente- contro GARGIULO SILVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato CONTI IRMA (CNTRMI73E68L025A) rappresentato e difeso dall'avvocato ROVERE ROSANNA (RVRRNN57E45Z401L) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PORDENONE n.99/2022 depositata il 21/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali tardivo pagamento delle spese documenti mancanti procedura di liquidazione dei conti versamento dell'anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20433/2022 R.G. proposto da : DE FRANCESCHI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIVETTA LOREDANA (PVTLDN61B66G886Y) -ricorrente- contro GARGIULO SILVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato CONTI IRMA (CNTRMI73E68L025A) rappresentato e difeso dall'avvocato ROVERE ROSANNA (RVRRNN57E45Z401L) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PORDENONE n.99/2022 depositata il 21/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 (milleseicento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 18/05/20