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Decreto — n. 13661/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13661/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13661/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30477/2020 R.G. proposto da : LUCARELLI ANGELO, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società MARE di LUCARELLI ANGELO C. S.n.c., SANTI ANNA, LUCARELLI ANDREA, LUCARELLI PAOLO, RICCI LORELLA, in proprio e quale socio accomandatario legale rappresentante della società RICCI LORELLA S.a.s. (già Ricci Lorella S.n.c.), FABBRI MAURIZIO, BIRIBANTI GUIDO, MONTANARI LUGHI SANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Ortigara 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentati e difesi dall'avvocato ELISABETTA TUMBARELLO; -ricorrenti - contro BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata – avverso la sentenza 2084/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2020;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 13661/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LUCARELLI ANGELO, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società MARE di LUCARELLI ANGELO C. S.n.c., SANTI ANNA, LUCARELLI ANDREA, LUCARELLI PAOLO, RICCI LORELLA, in proprio e quale socio accomandatario legale rappresentante della società RICCI LORELLA S.a.s. (già Ricci Lorella S.n.c.), FABBRI MAURIZIO, BIRIBANTI GUIDO, MONTANARI LUGHI SANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Ortigara 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentati e difesi dall'avvocato ELISABETTA TUMBARELLO; -ricorrenti - contro BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata – avverso la sentenza 2084/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2020;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Parole chiave

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difetto formale di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata contumacia ritardo ingiustificato censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30477/2020 R.G. proposto da : LUCARELLI ANGELO, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società MARE di LUCARELLI ANGELO C. S.n.c., SANTI ANNA, LUCARELLI ANDREA, LUCARELLI PAOLO, RICCI LORELLA, in proprio e quale socio accomandatario legale rappresentante della società RICCI LORELLA S.a.s. (già Ricci Lorella S.n.c.), FABBRI MAURIZIO, BIRIBANTI GUIDO, MONTANARI LUGHI SANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Ortigara 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentati e difesi dall'avvocato ELISABETTA TUMBARELLO; -ricorrenti - contro BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata – avverso la sentenza 2084/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2020;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,