Decreto — n. 13660/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19616/2021 R.G. proposto da : RAG. ROBERTO MANCINI C. S.n.c. (02131680403), in persona del legale rappresentante pro tempore ROBERTO MANCINI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Cipro 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DE PASCALE, JAN CZMIL; -ricorrente - contro GARAGE S.a.s. di DEL BIANCO OSCAR (02406500401), in persona del legale rappresentante pro tempore OSCAR DEL BIANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, Circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CORNIA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3061/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la rinuncia è stata r itualmente comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che la società controricorrente ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 13660/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RAG. ROBERTO MANCINI C. S.n.c. (02131680403), in persona del legale rappresentante pro tempore ROBERTO MANCINI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Cipro 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DE PASCALE, JAN CZMIL; -ricorrente - contro GARAGE S.a.s. di DEL BIANCO OSCAR (02406500401), in persona del legale rappresentante pro tempore OSCAR DEL BIANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, Circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CORNIA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3061/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la rinuncia è stata r itualmente comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che la società controricorrente ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19616/2021 R.G. proposto da : RAG. ROBERTO MANCINI C. S.n.c. (02131680403), in persona del legale rappresentante pro tempore ROBERTO MANCINI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Cipro 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DE PASCALE, JAN CZMIL; -ricorrente - contro GARAGE S.a.s. di DEL BIANCO OSCAR (02406500401), in persona del legale rappresentante pro tempore OSCAR DEL BIANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, Circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CORNIA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3061/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la rinuncia è stata r itualmente comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che la società controricorrente ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i