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Decreto — n. 13658/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13658/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13658/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5268/2022 R.G. proposto da : TIGRINI MONIA (TGRMNO72R42A944O), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Ugo Bartolomei, 23, presso lo studio dell'avvocato ENRICO IVELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DORI; –ricorrente – contro IFIS NPL INVESTING S.p.A. (04494710272), gi à IFIS S.p.A., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore FRANCESCA MORAO, e per essa, quale mandataria, IFIS NPL SERVICING S.p.A.(04602210272), già GEMINI S.p.A., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro te mpore FRANCESCA MORAO, quale Cessionaria del credito della PLUSVALORE S.p.A. in liquidazione (06213771006), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Trionfale 148, presso lo studio dell’avvocato DANIELE RAGAZZONI , rappresentatae difesa dall’avvocato MARCO ROSSI;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 13658/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – avverso la sentenza 1965/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che in atti risulta depositata l’adesione alla predetta rinuncia della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con de creto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento condono delle spese procedurali stralcio del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria censure procedurali fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5268/2022 R.G. proposto da : TIGRINI MONIA (TGRMNO72R42A944O), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Ugo Bartolomei, 23, presso lo studio dell'avvocato ENRICO IVELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DORI; –ricorrente – contro IFIS NPL INVESTING S.p.A. (04494710272), gi à IFIS S.p.A., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore FRANCESCA MORAO, e per essa, quale mandataria, IFIS NPL SERVICING S.p.A.(04602210272), già GEMINI S.p.A., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro te mpore FRANCESCA MORAO, quale Cessionaria del credito della PLUSVALORE S.p.A. in liquidazione (06213771006), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Trionfale 148, presso lo studio dell’avvocato DANIELE RAGAZZONI , rappresentatae difesa dall’avvocato MARCO ROSSI;

–controricorrente – avverso la sentenza 1965/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che in atti risulta depositata l’adesione alla predetta rinuncia della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con de creto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma